Imputazione davanti alla Corte dei Conti per pagamento di polizza della responsabilità amministrativa a carico dell’amministrazione pubblica: se in corso di giudizio gli altri assicurati provvedono a pagarsi la propria quota di premio, il giudice contabil

Lazzini Sonia 20/12/07
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Obbligo fondamentale del dipendente civile  è quello di non ledere il patrimonio dell’Amministrazione con la propria condotta gravemente colposa o dolosa.: al giudice contabile, nel perseguimento delle sue funzioni ed obiettivi, non può essere preclusa l’indagine sulla legittimità o meno dell’attività amministrativa, indagine condotta, in via incidentale e a fini diversi dall’annullamento o dalla disapplicazione dell’atto
 
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Trentino A.A.- Trento, con la sentenza numero 65 del 21 luglio 2005 merita di essere segnalata in quanto, oltre all’addebito per illegittima procedura pubblica, si tratta, ancora una volta, di analizzare il danno erariale da pagamento, a carico dell’amministrazione, di una polizza di responsabilità amministrativa.
 
Questa volta pero’…….
 
 
A cura di *************
 
Davanti al Tar l’amministrazione viene condannata al risarcimento del danno in favore di un’impresa partecipante ad un appalto,  per responsabilità precontrattuale
 
Relativamente al risarcimento del danno, connesso a violazione riconducibile ad una ipotesi di responsabilità precontrattuale, il Tar adito – avendo ritenuto che “nella specie appaiono violate regole particolari di fondo inerenti a comportamenti procedimentali non generici della P.A., poiché, nel caso e nell’ambito dello svolgersi di una gara sostanziale, sono state aggiunte, quasi alla fine della fase di inerente trattativa e a confronto concorrenziale in atto, ulteriori regole valutative e criteri di preferenza che, solo se fissati per tutti ab initio, avrebbero consentito un’offerta diversa e più calibrata di quella respinta……..” – accoglieva, altresì, la relativa domanda risarcitoria del danno per equivalente economico, “quantificando il valore del medesimo – secondo una regola di equità – nella somma di €.2.179,14 pari al 3% del valore del servizio”, accollando in toto alla soccombente amministrazione museale le spese di lite, quantificate in €.2.000,00 (IVA e CPA esclusi) e conclusivamente determinate in complessivi €.2.731,49,. In esecuzione di detta sentenza, pertanto, l’amministrazione . corrispondeva alla ******à, vincitrice del ricorso, la somma complessiva di €.4.910,63, costituita da €.2.179,14 a titolo risarcitorio del danno e da €.2.731,49, così conclusivamente venuta a determinarsi quale rimborso spese di lite
 
Ma i guai non finiscono qui: c’è anche il pagamento di una polizza di assicurazione:
 
<Riferisce ancora l’atto di citazione che, a seguito degli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza, era risultato, inoltre, che la convenuta aveva stipulato con una Compagnia di Assicurazioni, un contratto di assicurazione per la copertura verso terzi dei rischi derivanti da responsabilità civile del Presidente nonché dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Direttore del Museo e del Direttore dell’Ufficio amministrativo, sottoscrivendo il 22 luglio 2003 la relativa polizza, la quale prevedeva, altresì, la garanzia “per le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi, colpa grave compresa, connessi a responsabilità di tipo amministrativo, contabile,…..”. In proposito, la nota del 26 aprile 2004 della precitata ******à assicuratrice – trasmessa dalla Guardia di Finanza nell’esercizio della delega conferitale – evidenzia che il premio lordo annuo della polizza ammontava a €.6.000,00 e che il 20% di tale somma, pari a €.1.200,00 si riferiva alla garanzia da “colpa grave>
 
 
e così il danno erariale, per l’accusa, è composto da tre elementi :
 
In relazione ai fatti come sopra esposti, con atto del 20 luglio 2004, la dott.ssa veniva invitata a produrre le proprie deduzioni in ordine alle contestazioni mossele nel senso che, con la propria condotta, la stessa aveva cagionato alla propria Amministrazione  un danno patrimoniale di complessivi €.28.303,43, così suddiviso:
 
€.4.910,63, riferiti alla intervenuta condanna risarcitoria da parte del T.R.G.A. di Trento;
 
€.22.192,80, quale maggior costo derivato all’Amministrazione dall’affidamento dell’incarico alla seconda classificata;
 
 €.1.200,00 in relazione alla sottoscrizione della polizza assicurativa per la parte riferita alla “colpa grave”.
 
Le ragioni della difesa per quanto concerne il presunto danno erariale da pagamento di polizza a copertura della responsabilità amministrativa:
 
< Per quel che, in particolare, concerne la stipula della polizza assicurativa, comprensiva della garanzia volta a sollevare i soggetti assicurati dai rischi connessi alla responsabilità amministrativa e contabile, l’interessata affermava di avere stipulato detta polizza con un’Agenzia di Assicurazionini, precisando, in proposito, che, “prima della stipulazione dei contratti, il Museo chiedeva all’Istituto assicuratore di determinare la quota di premio dovuta a titolo di copertura della responsabilità civile derivante da “colpa grave”, quota che gli interessati avrebbero dovuto rimborsare al Museo”.
A sostegno di ciò, veniva allegata una nota di detta ******à assicuratrice, datata 4 luglio 2003, nella quale si dichiarava che “non è possibile scorporare nel premio la quota relativa alla colpa grave”.
Sul punto, in ragione delle divergenze emerse, la Procura delegava ulteriori accertamenti e verifiche alla Guardia di Finanza, da cui emergeva che il titolare dell’agenzia , nella circostanza, si era limitato a fornire il pacchetto assicurativo proveniente da altro assicuratore.
Inoltre, risultavano confermate le pregresse indicazioni istruttorie, atteso che il titolare dell’Agenzia aveva dichiarato che “in sede di stipula di nuova polizza è possibile considerare o non considerare la garanzia da colpa grave e che, quindi, questo andrà ad incidere sul premio assicurativo….”.>
 
 
Le controdeduzioni dell’accusa sempre relativamente alla polizza:
 
< Per l’aspetto concernente la copertura della responsabilità amministrativo – contabile, il Requirente sostiene l’illiceità amministrativa dell’aver indebitamente posto a carico dell’ente la spesa relativa, nella cui irragionevolezza è da ravvisare la colpa grave, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (Sez. g.le Lombardia, n.942 dell’8 novembre 2001; Sez. g.le Puglia, n.95 del 7 febbraio 2004), secondo cui viene qualificata come danno all’erario la copertura assicurativa della responsabilità amministrativa contabile qualora i premi di polizza non ricadano sugli amministratori o funzionari assicurati, bensì sull’ente di appartenenza dei medesimi. Quanto all’asserita “impossibilità dello scorporo della quota per responsabilità per colpa grave”, il Requirente oppone che, contrariamente a quanto affermato, il supplemento istruttorio ha consentito di accertare con chiarezza che “la convenuta non poteva ritenere, se non con grave negligenza, di sottoscrivere una polizza comprensiva di tale garanzia senza alcun onere a carico dell’ente; una tale affermazione, alla luce degli atti, non appare sostenibile>
 
 
attenzione però perché è avvenuto il pagamento del premio da parte dei singoli assicurati..
 
 
< Per quel che si riferisce al secondo addebito – consistente nella stipulazione di polizza assicurativa comprensiva di copertura della responsabilità per colpa grave, con onere accollato all’ente – la difesa, riferendosi alla contestazione della Procura, ne rileva l’infondatezza, giacché “non esiste alcuna regola che specificamente imponga di scorporare la quota di premio relativa alla responsabilità per colpa grave da una polizza assicurativa più ampia ( e, tanto meno, che stabilisca, in via generale ed astratta, la percentuale di incidenza di tale voce sul premio)”.
Da ciò discende, secondo la difesa, che l’eventuale antidoverosità della condotta del Direttore del Museo per non aver provveduto al recupero della quota di premio relativo alla predetta copertura non appare sufficiente a sorreggere l’imputazione del danno per carenza dell’elemento oggettivo, “non potendosi neanche in questo caso configurare quella “grave negligenza” costituente presupposto necessario ed imprescindibile per far sorgere la responsabilità contabile”.
Quel che risulta del tutto dirimente è, comunque, l’assenza del danno, posto che tutti gli assicurati, e, fra questi, la convenuta – “venuti a sapere dell’addebito mosso all’attuale conventa, hanno provveduto a rimborsare al Museo l’importo corrispondente al maggior costo assicurativo derivante dalla copertura della responsabilità per colpa grave, quantificato, secondo le indicazioni della Procura, nel 20% dell’importo complessivo, maggiorato degli interessi maturati fino al saldo”, per come consta dalle esibite copie delle riversali bancarie, attestanti l’avvenuto versamento della complessiva somma di €.1.255,50: €.1.200,00, quale quota capitale ed €.55,50 per interessi.>
 
 
I giudici ritengono responsabile la convenuta per quanto riguarda la cattiva gestione dell’appalto
 
<Tutte le argomentazioni che precedono – comprese quelle opportunamente trasfuse nell’ambito che impegna la cognizione del giudice contabile – non possono non concorrere, ad avviso del Collegio, a connotare come certamente ricorrente, nella vicenda in esame, per le palesi contraddizioni sopra rilevate, quel “quid pluris” che contribuisce a qualificare la condotta tenuta nella circostanza: comportamento particolarmente scriteriato ed irrazionale, caratterizzato, cioè, da colpa grave, i cui elementi sintomatici la giurisprudenza di questa Corte individua sia nella sicura prevedibilità dell’evento, come conseguenza del proprio operato – capacità previsionale, questa, che è legittimo attendersi da persona esperta e qualificata, qual è indubbiamente l’odierna convenuta – sia nella inescusabile approssimazione nella tutela di interessi affidati alla cura di agente pubblico, nella specie di indubbio livello culturale e professionale, preposto ad un rilevante settore amministrativo o gestionale>
 
mentre ritengono cessata la materia del contendere per quanto concerne il pagamento della polizza, in quanto:
 
<6 – Per quel che concerne la fattispecie di cui sub 1 – b), il Collegio è chiamato preliminarmente a pronunciarsi sulle perplessità manifestate dalla Procura, secondo la quale non risulterebbe esauriente la prova dell’avvenuto rimborso, da parte di tutti i beneficiari della polizza assicurativa , per l’aspetto riferito alla “colpa grave”, della somma originariamente accollata all’amministrazione museale.
 
In merito, si rileva dagli atti prodotti dalla difesa che la documentazione esibita attiene a copia degli ordini di riscossione n.201, riferito a **** Andrea; n. 202, riferito a **** Micaela; n.203, riferito a **** Livio; n. 204, riferito a **** Silvio; n. 205, riferito a **** Mario; n. 206, riferito a **** Mariano; n. 207, riferito a **** Roberto; n. 208, riferito a **** Pietro. Con tali atti, tutti del 28 aprile 2005 e concernenti nominativamente il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione del ********, si ordina al Tesoriere di riscuotere, da parte di ciascuno dei suddetti interessati, la somma di €. 125,52, “per compensazione copertura assicurativa R.C. patrimoniale”, mediante giro contabile riferito ai rispettivi mandati di pagamento n.813, 814, 815, 816, 817, 818, 822, 823, tutti dell’8 aprile 2005, emessi sul cap.280/30 – esercizio 2005 – residui 2004 “per impegni di spesa, liquidazione e pagamento gettoni di presenza e rimborso spese viaggio componenti del Consiglio di Amministrazione e membri del Collegio dei revisori dei conti”. Relativamente a **** *****, Direttore dell’Ufficio amministrativo e **** Gabriella, risulta esibita, invece, copia del cedolino della retribuzione fissa corrisposta ai predetti interessati per il mese di aprile 2005, che evidenzia la ritenuta di €. 125,67, operata a carico di ciascuno dei predetti nominativi allo stesso precitato titolo. Con l’insieme delle suddette operazioni, quindi, risulta complessivamente introitata dal M.A.R.T. la somma di €. 1.255,50 , superiore per €. 55,50, corrisposti a titolo di interessi, rispetto alla somma di €. 1.200,00, indebitamente accollata all’ente museale.
 
Alla luce dei suesposti elementi, il Collegio ritiene che, nella presente fattispecie, si sia sostanzialmente fatto luogo al totale reintegro della somma indebitamente accollata all’Ente, mediante il conferimento pro rata, intervenuto prevalentemente (per nove decimi) da parte di soggetti che, pur estranei al presente giudizio, sono, in fondo, quelli sui quali, peraltro, fin dall’origine, si sarebbe dovuto far gravare il pagamento di cui sopra. Da ciò discende, pertanto, che, limitatamente all’aspetto qui all’esame e con riferimento alla documentazione all’uopo esibita e sopra descritta, possano conclusivamente considerarsi sussistenti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., per la sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire.>
 
A cura di *************
 
65 – Sezione Giurisdizionale Trentino A.A. – Trento – 21 luglio 2005 – Pres. I de Marco – Est. Ricevuto – ************* – P.R. c. **** ( avv. *********).
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO
composta dai seguenti Magistrati:
 
dott. ****************
 Presidente
 
dott. ****************
 Consigliere – relatore
 
dott.ssa ***********            
 Primo Referendario
 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3119/R del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di **** Gabriella, nata a Trento il 26 agosto 1952 e residente a Rovereto (TN), ****************, 58, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Prof.ssa Daria de PRETIS e *****************, in Trento – Via Ss. Trinità,14; 
 
Visto l’atto di citazione del Procuratore Regionale;
 
Esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;
 
Uditi nella pubblica udienza del giorno 22 giugno 2005 – con l’assistenza del Segretario *********************** – il Consigliere relatore dott. ****************; l’Avv. ************************, per la convenuta, e, per la Procura Regionale, il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa ****************;
 
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 10 gennaio 2005, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto nel presente giudizio la dott.ssa **************, come in epigrafe rappresentata e difesa, per sentirla condannare al pagamento, in favore dell’Erario, della somma di €.28.303,43 (ventottomilatrecentotre/43) a titolo di danno erariale, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, interessi legali e spese di giudizio.
 
Al riguardo, espone l’atto predetto che la Procura Regionale di Trento apprendeva da articoli di stampa dell’avvenuto accoglimento, da parte del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (nel seguito indicato come T.R.G.A.) , del ricorso promosso dalla “**** piccola società cooperativa a r.l.” contro il Museo di Arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (nel seguito indicato come M.A.R.T.).
 
Dalla relazione e dagli atti trasmessi, in data 27 ottobre 2003, dalla Guardia di Finanza – all’uopo delegata dalla Procura – risultava che la Dott.ssa ****, nella qualità di Direttore del precitato Museo, aveva invitato tre ditte a presentare offerte, al fine di affidare a trattativa privata, previo sondaggio esplorativo, i lavori di ordinamento, inventariazione, schedatura dei fondi, redazione di strumenti e assistenza per la ricerca. La relativa nota di invito prot. n.4384 del 5 dicembre 2001 specificava, altresì, con riferimento alla tipologia delle prestazioni, i requisiti professionali minimi contemplati per l’espletamento dell’incarico.
 
Rispondevano all’invito le ******à “****” e “****”, che offrivano, rispettivamente, il prezzo a scheda di €.6,197 ed €.8,30 nonché il prezzo orario di €.13,634 ed €.20,14.
 
Con l’offerta, la “****” dichiarava di disporre di personale in possesso dei requisiti richiesti, allegandone il curriculum che, oltre a fornire ragguagli sulla formazione e l’aggiornamento dello stesso, ne esplicitava l’attività professionale esercitata.
 
La titolare della ditta individuale “****” dichiarava, a sua volta, che i soggetti che sarebbero stati incaricati erano in possesso dei requisiti professionali richiesti.
 
Il Direttore del Museo, con lettera n.142 del 17 gennaio 2002, chiedeva alla “****” di trasmettere, entro un termine prefissato, pena l’esclusione dal sondaggio esplorativo, le informazioni seguenti: “modalità di determinazione del prezzo a scheda e del prezzo orario; tipologia di contratto collettivo di lavoro applicato al personale coinvolto nelle prestazioni richieste; ammontare della retribuzione oraria corrisposta da codesta ******à al personale coinvolto nelle prestazioni; numero delle persone che si intende impiegare per le prestazioni richieste, e per quante ore ciascuna”.
 
Con nota del 22 gennaio 2002, il legale rappresentante della ditta interpellata forniva i chiarimenti richiesti, alla luce dei quali il Direttore del Museo, con la propria determinazione n.20 del 1° febbraio 2002, disponeva l’esclusione dell’offerta presentata dalla stessa, sostanzialmente fondata sulla considerazione che il prezzo orario proposto non fosse tale da “garantire una giusta retribuzione per il personale coinvolto nell’adempimento dell’incarico, come indicato dalla citata legge n.237/2000 che prevede che le offerte che si discostano in modo evidente dalle tabelle ministeriali per la determinazione del costo del lavoro sono da considerarsi anormalmente basse; ed atteso che la ******à intende svolgere le prestazioni in oggetto attraverso l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa….; atteso che per la tipologia di prestazioni richieste, nonché per l’utilizzazione quale luogo di lavoro della sede del Museo e delle attrezzature ivi previste per lo svolgimento dell’incarico, il contratto da stipularsi è caratterizzato necessariamente dall’intuitu personae nei confronti della ditta affidataria….”.
 
Con la stessa precitata determinazione, si stabiliva, pertanto, di affidare l’incarico in questione alla ditta “****“, con la quale veniva, perciò, stipulata la convenzione.
 
Avverso il suddetto provvedimento, la “****” interponeva ricorso dinanzi al T.R.G.A. di Trento, con il quale – dopo avere richiamato la normativa che regola l’attività contrattuale (art. 21 della L.P. n.23 del 1990 e art.13 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10 – 40/ Leg.) – sosteneva, tra l’altro, l’illegittima applicazione dell’istituto delle offerte anomale e l’errata applicazione della legge n.327 del 2000 nonché l’illegittima esclusione dell’offerta avuto riguardo alla modalità di organizzazione del lavoro della ******à offerente. Rilevava, altresì, che, in ordine a quest’ultimo profilo, l’Amministrazione aveva introdotto “criteri di valutazione nuovi e diversi rispetto a quelli indicati nella legge e nella lettera di invito” e che, alla fine, aveva affidato “l’incarico a soggetti privi di alcuni dei requisiti inizialmente richiesti”.
 
Il Tribunale adìto, con sentenza n.492/02 del 12 dicembre 2002, in accoglimento del gravame, annullava il provvedimento impugnato, osservando, in particolare, che “dalla lettura della nota del 5.12.2001 n. p. 4384/01 – non preceduta da alcun altro atto presupposto – non risulta che l’Amministrazione abbia fatto riferimento alla volontà di applicare quella regola di valutazione delle eventuali anomalie riscontrate che, di poi, ha assunto come specificatamente utilizzabile con riguardo al valore – costo del personale lavorativo;….né risulta preventivamente previsto l’obbligo di ricorrere solo a personale subordinato”. Veniva rilevato, inoltre, che “nel testo della convenzione sottoscritta con la ******à controinteressata non figurano quei requisiti tecnici che la ******à ricorrente indica come necessari ai fini dello svolgimento dei lavori e che, appunto, risultano anche richiesti dalla P.A. nella iniziale nota del 5.12.2001”.
 
Relativamente al risarcimento del danno, connesso a violazione riconducibile ad una ipotesi di responsabilità precontrattuale, il medesimo Tribunale – avendo ritenuto che “nella specie appaiono violate regole particolari di fondo inerenti a comportamenti procedimentali non generici della P.A., poiché, nel caso e nell’ambito dello svolgersi di una gara sostanziale, sono state aggiunte, quasi alla fine della fase di inerente trattativa e a confronto concorrenziale in atto, ulteriori regole valutative e criteri di preferenza che, solo se fissati per tutti ab initio, avrebbero consentito un’offerta diversa e più calibrata di quella respinta……..” – accoglieva, altresì, la relativa domanda risarcitoria del danno per equivalente economico, “quantificando il valore del medesimo – secondo una regola di equità – nella somma di €.2.179,14 pari al 3% del valore del servizio”, accollando in toto alla soccombente amministrazione museale le spese di lite, quantificate in €.2.000,00 (IVA e CPA esclusi) e conclusivamente determinate in complessivi €.2.731,49,. In esecuzione di detta sentenza, pertanto, il M.A.R.T. corrispondeva alla ******à “****” la somma complessiva di €.4.910,63, costituita da €.2.179,14 a titolo risarcitorio del danno e da €.2.731,49, così conclusivamente venuta a determinarsi quale rimborso spese di lite.
 
Riferisce ancora l’atto di citazione che, a seguito degli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza, era risultato, inoltre, che la Dott.ssa **** aveva stipulato con la “***Assicurazioni S.p.A.” un contratto di assicurazione per la copertura verso terzi dei rischi derivanti da responsabilità civile del Presidente nonché dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Direttore del Museo e del Direttore dell’Ufficio amministrativo, sottoscrivendo il 22 luglio 2003 la relativa polizza n.B/50/07/12450, la quale prevedeva, altresì, la garanzia “per le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi, colpa grave compresa, connessi a responsabilità di tipo amministrativo, contabile,…..”. In proposito, la nota del 26 aprile 2004 della precitata ******à assicuratrice – trasmessa dalla Guardia di Finanza nell’esercizio della delega conferitale – evidenzia che il premio lordo annuo della polizza ammontava a €.6.000,00 e che il 20% di tale somma, pari a €.1.200,00 si riferiva alla garanzia da “colpa grave”.
 
In relazione ai fatti come sopra esposti, con atto del 20 luglio 2004, la dott.ssa **** veniva invitata a produrre le proprie deduzioni in ordine alle contestazioni mossele nel senso che, con la propria condotta, la stessa aveva cagionato al M.A.R.T. un danno patrimoniale di complessivi €.28.303,43, così suddiviso: €.4.910,63, riferiti alla intervenuta condanna risarcitoria da parte del T.R.G.A. di Trento; €.22.192,80, quale maggior costo derivato all’Amministrazione dall’affidamento dell’incarico alla “****”; €.1.200,00 in relazione alla sottoscrizione della polizza assicurativa n.B50/07/12450, per la parte riferita alla “colpa grave”.
 
Con le deduzioni depositate in data 14 settembre 2004, l’interessata obiettava che le condotte oggetto di contestazione non sono qualificabili come illegittime, non comportando esse la violazione di regole, e che, comunque, anche a volerle configurare come antidoverose, le stesse non risultano connotate da colpa grave; esse, poi, non hanno arrecato alcun danno al patrimonio dell’Ente. Per quel che, in particolare, concerne la stipula della polizza assicurativa, comprensiva della garanzia volta a sollevare i soggetti assicurati dai rischi connessi alla responsabilità amministrativa e contabile, l’interessata affermava di avere stipulato detta polizza con la “Dal Prà Assicurazioni”, avente sede in Trento, precisando, in proposito, che, “prima della stipulazione dei contratti, il Museo chiedeva all’Istituto assicuratore di determinare la quota di premio dovuta a titolo di copertura della responsabilità civile derivante da “colpa grave”, quota che gli interessati avrebbero dovuto rimborsare al Museo”. A sostegno di ciò, veniva allegata una nota di detta ******à assicuratrice, datata 4 luglio 2003, nella quale si dichiarava che “non è possibile scorporare nel premio la quota relativa alla colpa grave”. Sul punto, in ragione delle divergenze emerse, la Procura delegava ulteriori accertamenti e verifiche alla Guardia di Finanza, da cui emergeva che il titolare dell’agenzia “Dal Prà Assicurazioni”, nella circostanza, si era limitato a fornire il pacchetto assicurativo proveniente da altro assicuratore. Inoltre, risultavano confermate le pregresse indicazioni istruttorie, atteso che il titolare dell’Agenzia “Assinord S.r.l.” aveva dichiarato che “in sede di stipula di nuova polizza è possibile considerare o non considerare la garanzia da colpa grave e che, quindi, questo andrà ad incidere sul premio assicurativo….”.
 
Alla stregua delle deduzioni della convenuta e delle conclusive risultanze istruttorie come sopra evidenziate, la Procura ritiene sussistente la responsabilità amministrativa per colpa grave della dott.ssa ****, in considerazione del pregiudizio economico arrecato all’ente da lei diretto. Infatti, obbligo fondamentale del dipendente è quello di non ledere il patrimonio dell’Amministrazione con la propria condotta gravemente colposa o dolosa.
 
Secondo il Requirente, una prima fattispecie di danno discende direttamente dall’intervenuta sentenza del giudice amministrativo, affermativa della accertata illegittimità dell’atto impugnato. Premesso, infatti, che l’attività contrattuale del Museo predetto è disciplinata dalla Legge provinciale n.30 del 1990 e che, in particolare, la trattativa privata è regolamentata dall’art. 21 di detta legge nonché dall’art.13 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10 – 40/Leg.., la procedura di scelta del contraente e di affidamento dei conseguenti lavori denota vizi causativi di pregiudizio economico. Il conseguente annullamento dell’atto di conferimento dei lavori, disposto dal Giudice, avendo inciso sulla posizione soggettiva della ditta illegittimamente esclusa, ha comportato l’accoglimento della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti dell’ente pubblico. La somma pagata dal Museo a titolo di risarcimento del pregiudizio patito e quale rimborso di spese processuali, costituendo una spesa priva di utilità, configura un danno, il cui ristoro si pone come evento prevedibile, avuto riguardo ai comportamenti tenuti nella fattispecie concreta.
 
La Procura, inoltre, si sofferma sulle argomentazioni difensive volte ad escludere la sussistenza di responsabilità per l’aggravio economico conseguente alla sentenza di condanna pronunciata dal giudice amministrativo ed imperniate sull’assunto che, alla base della decisione del 18 novembre 2003, adottata dal Consiglio di Amministrazione del M.A.R.T. nel senso di non impugnare la sentenza di primo grado, era stata la constatazione che, anche in caso di vittoria in appello, i costi necessari per l’impugnativa sarebbero stati, comunque, superiori all’importo al cui pagamento l’amministrazione museale era stata condannata. Il Requirente, infatti, ne confuta la rilevanza obiettando che “l’imputazione di responsabilità amministrativa a carico dell’autore di un atto che ha cagionato, con un comportamento gravemente colposo, un danno ad un ente pubblico è necessariamente conseguente ad una valutazione “ex ante” della condotta causativa di danno. Ed invero, dalla valutazione dei fatti emerge una manifesta violazione dei criteri di buona amministrazione”.
 
Quanto alle ulteriori argomentazioni difensive, osserva sempre il Requirente che la ripartizione delle competenze fra il Consiglio di Amministrazione del MART ed il Direttore risulta definita dallo statuto e dal regolamento dell’ente predetto, dai quali è dato di rilevare che, tra le attribuzioni riservate alla competenza del primo di tali organi, l’art.2, comma 3, lett.h), del regolamento approvato con deliberazione n.9 del 27 marzo 2000 prevede, tra l’altro, “la promozione o resistenza alle liti avanti l’Autorità giurisdizionale”, mentre il comma successivo stabilisce che “gli adempimenti esecutivi degli atti adottati dal Consiglio di amministrazione rientrano tra le funzioni di gestione del direttore”.
 
Per quel che concerne l’esito della procedura indetta per l’affidamento dei lavori, il Requirente dissente dalle deduzioni secondo le quali “anche a voler condividere le conclusioni del giudice amministrativo, l’errore eventualmente imputabile alla Direzione del Museo attiene esclusivamente alla mancata preventiva indicazione degli elementi di interesse ai fini della valutazione dell’offerta, non già alla loro doverosa e imprescindibile considerazione in sede di valutazione delle offerte”. In proposito, rileva, infatti, che “ dal contenuto della nota prot.142/02 della dott.ssa **** emerge con tutta evidenza la contraddittorietà del comportamento della stessa avuto riguardo ai precedenti atti gestionali. Nondimeno, la preferenza accordata alla ditta che aveva presentato l’offerta meno vantaggiosa in virtù del fatto che la cooperativa “****” intendeva svolgere le prestazioni richieste non avvalendosi di personale dipendente bensì di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, appare frutto di un comportamento discriminatorio ed irragionevole”, considerando, poi, ”che i soci nonché il personale del quale intendeva avvalersi la società cooperativa risultavano in possesso dei necessari requisiti, circostanza, quest’ultima, che emerge dal curriculum allegato all’offerta”.
 
Per l’aspetto concernente la copertura della responsabilità amministrativo – contabile, il Requirente sostiene l’illiceità amministrativa dell’aver indebitamente posto a carico dell’ente la spesa relativa, nella cui irragionevolezza è da ravvisare la colpa grave, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (Sez. g.le Lombardia, n.942 dell’8 novembre 2001; Sez. g.le Puglia, n.95 del 7 febbraio 2004), secondo cui viene qualificata come danno all’erario la copertura assicurativa della responsabilità amministrativa contabile qualora i premi di polizza non ricadano sugli amministratori o funzionari assicurati, bensì sull’ente di appartenenza dei medesimi. Quanto all’asserita “impossibilità dello scorporo della quota per responsabilità per colpa grave”, il Requirente oppone che, contrariamente a quanto affermato, il supplemento istruttorio ha consentito di accertare con chiarezza che “la convenuta non poteva ritenere, se non con grave negligenza, di sottoscrivere una polizza comprensiva di tale garanzia senza alcun onere a carico dell’ente; una tale affermazione, alla luce degli atti, non appare sostenibile”.
 
Conclude, quindi, con l’affermare la responsabilità amministrativa della convenuta la cui condotta è connotata da colpa grave, attesa la prevedibilità ed evitabilità degli eventi dannosi.
 
In relazione al conseguente atto di citazione notificatole, l’interessata – per il tramite del proprio collegio di difesa – si è costituita con apposita memoria, nella quale, dopo l’esposizione di brevi cenni in fatto, vengono formulate, per ciascuna delle due vicende in contestazione, le argomentazioni che nel seguito si riportano.
 
A) – Quanto al primo addebito, riferito alla procedura di sondaggio esplorativo per l’affidamento dell’appalto di servizi, la difesa della convenuta, richiamandosi a giurisprudenza che qualifica consolidata, sostiene che l’Amministrazione, nel caso di specie, in quanto titolare di ampia discrezionalità, non era tenuta “né a predeterminare i criteri di valutazione delle offerte né, tanto più, ad aggiudicare l’appalto”: quanto alla scelta di non indicare preventivamente i criteri di valutazione, perché, in “una gara ufficiosa”, per l’informalità che connota il procedimento, i criteri di valutazione delle offerte possono “non essere stati stabiliti nella lettera di invito o comunque prefissati prima della conoscenza delle offerte”; relativamente alla scelta di escludere l’offerta “****” e a quella di aggiudicare l’appalto alla ditta “***”, perché esse “rientravano nell’ambito dell’attività discrezionale dell’amministrazione in sede di procedure di trattativa privata”;altrettanto dicasi per la scelta di non impugnare la decisione del T.R.G.A. di Trento.
 
L’esclusione dalla trattativa della ditta “****”, infatti, in quanto espressione del potere discrezionale dell’amministrazione, non viziata sotto i profili della illogicità, della contraddittorietà o dell’irragionevolezza, ”implicava una retribuzione oraria del personale del tutto inadeguata rispetto al grado di specializzazione dell’attività richiesta per l’espletamento del servizio”, che presupponeva un alto grado di qualificazione specialistica di detto personale nonché un rapporto fiduciario con l’amministrazione, che poteva essere garantito soltanto laddove il soggetto contraente rispondesse direttamente del personale (dipendente o associato). Tali requisiti non risultavano assicurati dalla ditta esclusa sia in ragione della esiguità della retribuzione oraria sia per il fatto che il personale utilizzato sarebbe stato legato da rapporto non di dipendenza, ma di mera collaborazione con la ditta contraente. In presenza di tale stato di cose, quella adottata risulta non solo una scelta legittima, ma addirittura doverosa.
 
Sempre sul punto, osserva la difesa che il T.R.G.A. di Trento, con l’intervenuta sentenza, ha censurato l’operato dell’amministrazione per la parte in cui “non ha indicato tutti quegli elementi di interesse al fine di impedire che fossero formulate proposte economiche ed operative incomplete”; il che significa la mancata esplicita determinazione “ex ante” dei criteri di valutazione della congruità delle offerte. Una tale conclusione non viene condivisa dalla difesa proprio in nome del principio giurisprudenziale sopra tratteggiato, in ordine al quale “nell’ambito della trattativa privata, che si caratterizza per l’assenza di rigide regole formali, non è prevista una preventiva fissazione dei criteri di valutazione, il cui unico significato è quello di autovincolare la stazione appaltante”. A tutto concedere, comunque, nel provvedimento di esclusione adottato non è ravvisabile alcun sintomo di colpa grave, come dimensionata dalla giurisprudenza, atteso che le scelte compiute sono state dettate non già da valutazioni disattente o imprudenti, ma, al contrario, da una ponderazione estremamente attenta sia alle esigenze di interesse pubblico che a tutti i rischi cui il Museo poteva andare incontro. In un tale quadro, quindi, la scelta operata si è ispirata all’esigenza che il contraente fosse il più serio ed affidabile, mentre la decisione consiliare ( e non della convenuta) di non impugnare   la sentenza del giudice amministrativo “è stata assunta in un’ottica di esclusiva tutela degli interessi economici del museo”.
 
Un ulteriore motivo per escludere la responsabilità della convenuta è dato dalla mancanza del danno. A tal proposito, la difesa osserva che il pregiudizio suscettibile di valutazione economica non è rinvenibile nel maggior costo derivato all’amministrazione dall’affidamento operato, ove si consideri che “l’offerta formulata dalla ditta affidataria corrisponde al giusto prezzo per il corretto svolgimento delle prestazioni richieste”, avuto riguardo al tariffario provinciale delle prestazioni di catalogazione e schedatura bibliografica e di archivio, che espressamente fissa importi più vicini e ancora superiori a quelli esposti dalla ditta “***”. Il che conferma che “l’offerta congrua era quella della ditta SAM e non quella della ditta ****”.
 
B) – Per quel che si riferisce al secondo addebito – consistente nella stipulazione di polizza assicurativa comprensiva di copertura della responsabilità per colpa grave, con onere accollato all’ente – la difesa, riferendosi alla contestazione della Procura, ne rileva l’infondatezza, giacché “non esiste alcuna regola che specificamente imponga di scorporare la quota di premio relativa alla responsabilità per colpa grave da una polizza assicurativa più ampia ( e, tanto meno, che stabilisca, in via generale ed astratta, la percentuale di incidenza di tale voce sul premio)”. Da ciò discende, secondo la difesa, che l’eventuale antidoverosità della condotta del Direttore del Museo per non aver provveduto al recupero della quota di premio relativo alla predetta copertura non appare sufficiente a sorreggere l’imputazione del danno per carenza dell’elemento oggettivo, “non potendosi neanche in questo caso configurare quella “grave negligenza” costituente presupposto necessario ed imprescindibile per far sorgere la responsabilità contabile”. Quel che risulta del tutto dirimente è, comunque, l’assenza del danno, posto che tutti gli assicurati, e, fra questi, la convenuta – “venuti a sapere dell’addebito mosso alla dott.ssa ****, hanno provveduto a rimborsare al Museo l’importo corrispondente al maggior costo assicurativo derivante dalla copertura della responsabilità per colpa grave, quantificato, secondo le indicazioni della Procura, nel 20% dell’importo complessivo, maggiorato degli interessi maturati fino al saldo”, per come consta dalle esibite copie delle riversali bancarie, attestanti l’avvenuto versamento della complessiva somma di €.1.255,50: €.1.200,00, quale quota capitale ed €.55,50 per interessi.
 
Alla luce delle argomentazioni esposte, la difesa, in via principale, chiede il rigetto, per infondatezza, di tutte le domande formulate nei confronti della convenuta e, in via subordinata, la riduzione dell’addebito, secondo l’equo apprezzamento della Corte.
 
Nel corso dell’odierna udienza pubblica, le parti hanno ribadito le loro rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 – Il presente giudizio è finalizzato a qualificare il comportamento tenuto dalla dott.ssa **************, nella sua qualità di Direttrice del Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto ( M.A.R.T.), nel corso delle due distinte circostanze che nel seguito si indicano:
 
a) – la prima attiene alla fase del previo sondaggio esplorativo, mirante ad individuare il contraente cui affidare, a trattativa privata e per l’anno 2002, i lavori di “ordinamento, inventariazione, schedatura dei fondi, redazione di strumenti e assistenza per la ricerca” presso quella istituzione museale.
 
L’esecuzione dei lavori di cui sopra – previa l’esclusione della ditta “**** piccola Soc. Coop. a r.l.” di Trento, che aveva presentato, fra le sole due pervenute, l’offerta meno elevata – veniva affidata alla ditta “****” di Trento; circostanza, questa, che provocava, da parte dell’offerente esclusa, il ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa (T.R.G.A.) di Trento, che, con la sentenza n. 492/02, depositata il 12 dicembre 2002 e non appellata, accogliendo il gravame, disponeva, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato e – sussistendo, altresì, una fattispecie di responsabilità precontrattuale – condannava l’amministrazione al risarcimento del danno in favore della ricorrente, quantificato, secondo equità, in €. 2.179,14, oltre le spese di lite, venute conclusivamente a determinarsi in €. 2.731,49; somme, queste, poste tutte a carico del Museo predetto, che in tal senso ottemperava;
 
b) – la seconda situazione concerne, a sua volta, l’avvenuta stipula, in data 22 luglio 2003, con la “*** Assicurazioni S.p.A.”, del contratto di assicurazione di cui alla polizza n.B50/07/12450, avente ad oggetto la copertura verso terzi dei rischi derivanti da responsabilità civile del Presidente e dei sette membri del Consiglio di amministrazione nonché del Direttore e del Direttore dell’Ufficio amministrativo del M.A.R.T.. Nell’ambito della suindicata polizza, l’art. 14, ultimo comma, prevedeva, altresì, che “l’assicurazione vale inoltre per le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi, colpa grave compresa, connessi a responsabilità di tipo amministrativo, contabile, tecnico e tecnico – amministrativo, compresi i collaudi ordinati o commissionati da altri Enti Pubblici, nonché componente di commissioni o con funzioni di rappresentanza in nome e per conto dell’Ente di appartenenza”. Per l’inserimento di tale specifica clausola, l’ammontare del premio lordo annuo aggiuntivo risultava pari a €.1.200,00, somma interamente accollata all’ente museale, anziché suddivisa in parti uguali a carico dei singoli beneficiari. 
 
La Procura sostiene che i comportamenti posti in essere dalla convenuta nelle due surriferite circostanze, nell’esercizio delle sue funzioni di direttrice del M.A.R.T., hanno arrecato a quell’amministrazione un danno ingiusto, pari a complessivi €. 28.303,43, per spese ingiustificatamente sostenute, rispettivamente, nell’ammontare: di €. 4.910,63 (per somme dovute in esecuzione della sentenza n.492/02 del T.R.G.A. di Trento e di cui al mandato di pagamento n. 371 del 13 marzo 2003); di €. 22.192,80 ( quale maggior costo (€. 72.638,00 – 50.445,20) sopportato per l’affidamento dei lavori alla ditta “***”); di €. 1.200,00 (a titolo di spesa per la copertura della garanzia da colpa grave di cui alla polizza n.B50/07/12450 del 22 luglio 2003).
 
In ordine ai suddetti addebiti, la convenuta – facendo seguito alle deduzioni già rassegnate in risposta all’invito a dedurre e con specifico riferimento all’atto di citazione successivamente pervenutole – ha prodotto, per il tramite dei propri difensori, apposite memorie difensive sugli aspetti ritenuti, a suo avviso, significativamente probatori della propria non colpevolezza, già riportati in narrativa ed ulteriormente illustrati dalla difesa nel corso dell’odierna udienza. 
 
2 – Prima di entrare nel vivo delle fattispecie or ora delineate, deve confermarsi, anzitutto, la complessiva riconducibilità delle vicende che qui occupano alla persona dell’odierna convenuta, atteso che, alla stregua dello Statuto allegato alla Legge provinciale 23 novembre 1987, n.32 – istitutiva del M.A.R.T. – il Direttore, in ragione della sua collocazione all’interno della struttura pubblica nella quale opera, risulta individuato dall’art.4, lett. d), tra gli organi del Museo e dato che il successivo art.12 attribuisce al medesimo, oltre che le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione, quelle concernenti: “a) l’elaborazione dei programmi di attività; b) l’attuazione dei programmi annuale e pluriennale di attività; c) l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente; d) la direzione del personale; e) la responsabilità dei beni artistici e del patrimonio a qualsiasi titolo affidati al Museo; f) la predisposizione dei bilanci di previsione e delle loro variazioni, nonché del conto consuntivo con la relazione informativa”; funzioni, quelle sopra elencate, alle quali si riallacciano le fattispecie all’esame.
 
3 – Passando ora a trattare partitamente della prima modalità di danno alla quale si connette la richiesta di pagamento della complessiva somma di €. 27.103,43 (€.4.910,63 + €.22.192,80), il Collegio – attesa la circostanza che, ai fini della sua compiuta delineazione, questa trae origine da una sentenza del giudice amministrativo di primo grado, passata in giudicato per la mancata proposizione dell’appello – ritiene di dover premettere, in via generale e di principio, che, secondo ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte, la cognizione del giudice contabile non soffre limitazioni né è in qualche modo vincolata dalle statuizioni del giudice amministrativo, il cui giudizio ha diverso contenuto e diverse finalità, in quanto inteso alla verifica della legittimità degli atti e non all’accertamento di comportamenti produttivi di un danno pubblico come nel giudizio di responsabilità amministrativa (S.G. Campania, n.53 del 7 settembre 1999); in particolare, l’esame, da parte del giudice contabile, della liceità del comportamento può ben derivare dalla previa valutazione, sia pure “incidenter tantum”, circa la legittimità dell’atto, ma siffatto giudizio incidentale è unicamente mirato all’accertamento dell’illecito prodotto da un comportamento e non tocca affatto la vita amministrativa del provvedimento che segue il suo destino giuridico (SS.RR., n.684/A del 19 settembre 1990). Infatti, non v’è rapporto di diretta interdipendenza tra illegittimità ed illiceità dell’atto, potendo la prima costituire solo un sintomo della seconda ed anche non dar luogo ad un evento dannoso e potendo, d’altro canto, la seconda derivare da un’attività legittima che, ad esempio, si sia comunque rivelata antieconomica.
 
Di conseguenza, al giudice contabile, nel perseguimento delle sue funzioni ed obiettivi, non può essere preclusa l’indagine sulla legittimità o meno dell’attività amministrativa, indagine condotta, si ripete, in via incidentale e a fini diversi dall’annullamento o dalla disapplicazione dell’atto.
 
Al contrario, il prefigurare limiti nell’ambito di detta indagine si porrebbe in contrasto con il principio di pienezza ed effettività di tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantito. Né, beninteso, la decisione che il giudice contabile assuma su tale questione pregiudiziale in funzione puramente strumentale, per risolvere il merito della causa, può acquistare forza di giudicato (C.C., ******, n.28 del10 giugno 1996; Sez. I centrale, n.192/A del 23 ottobre 1997; S.G. Puglia, n.2 del 13 gennaio 1997).
 
3.1 – Sulla base delle suesposte indicazioni giurisprudenziali ed a seguito dell’esame, sia pure incidentale, della precitata sentenza n. 492/02, adottata dal T.R.G.A. di Trento, si rileva che questa si riconduce, tra l’altro, alle seguenti osservazioni e considerazioni, formulate nel merito:
 
a) – nella lettera di invito n. 4384/01 del 5 dicembre 2001 non risulta manifestato dalla direzione del M.A.R.T. l’intendimento di applicare quella regola di valutazione delle anomalie riscontrate che, poi, è stato assunto come specificatamente utilizzabile con riguardo al valore – costo del personale lavorativo;
 
b) – pur ritenendo accessibile al caso, qualora preventivamente contemplato, l’art. 1 della L.7 novembre 2000, n.327 (normativa sulle offerte anomale), resta il fatto che “tutto ciò non è accaduto” in quanto la disposizione normativa non è stata applicata;
 
c) – non era previsto in atti, ed in modo comunque esplicito, che si dovesse procedere secondo il contenuto dell’art.28 della L.P. 11 luglio 1990, n.23, per così vietare la cessione del contratto o vietare il sub-appalto, né risulta previamente previsto l’obbligo di ricorrere solo a personale subordinato;
 
d) – nel testo della convenzione sottoscritta con la ditta controinteressata non figurano quei requisiti tecnici che la ditta ricorrente indica come necessari ai fini dello svolgimento dei lavori e che, appunto, risultano richiesti dall’amministrazione nella precitata nota del 5 dicembre 2001.
 
Sulla scorta delle suindicate premesse, il giudice amministrativo obietta che la direzione del M.A.R.T. “non ha tanto omesso di prefissare criteri di massima di valutazione delle offerte, ma piuttosto non ha indicato tutti quegli elementi di interesse al fine di impedire che fossero formulate proposte economiche ed operative incomplete. Ed invero se tali omissioni fossero consentite e se altresì fosse consentita una integrazione postuma delle regole partecipative sarebbe sempre impossibile modulare un’offerta passibile di essere concretamente valutata”. 
 
Con riferimento anche alle suesposte argomentazioni il T.R.G.A. motiva, pertanto, la propria sentenza che ha conclusivamente giudicato illegittimo l’atto impugnato, statuendo conseguentemente sia in ordine alla qualificazione del danno, riconducibile ad una ipotesi di responsabilità pre-contrattuale, sia relativamente alla quantificazione del suo risarcimento e delle connesse spese di lite.
 
In base a tali significativi presupposti, questo Collegio ritiene idonei gli stessi a comprovare tanto la illiceità del provvedimento conclusivo – come sopra adottato – quanto quella dei rispettivi atti preparatori che sono stati sopra individuati e tratteggiati e che hanno già indotto il T.R.G.A. di Trento a qualificare come illegittimo il provvedimento di esclusione della “****” e di affidamento dei lavori alla “****”, all’esito del sondaggio esplorativo esperito dall’amministrazione mussale. Ciò, appunto, in ragione della macroscopica ed ingiustificata anomalia procedurale posta in essere dalla direzione del M.A.R.T., consistente nel non aver indicato, già nella fase previa della procedura, tutti gli elementi suscettibili di interesse per l’amministrazione – e fra questi, quindi, quelli di cui ai precedenti punti da a) a d) – aventi il precipuo scopo di impedire che, da parte delle ditte concorrenti, potessero pervenire proposte economiche ed operative incomplete e, per ciò stesso, necessitanti di chiarimenti ulteriori; elementi che, già per il fatto stesso di essere acquisiti ex post, finivano, in ragione del provocato disallineamento temporale, con l’indurre tanto l’inevitabile, sostanziale alterazione del procedimento di concreta valutazione quanto le conseguenti rivendicazioni in sede giudiziale da parte del soggetto (che si proclama) danneggiato dalla linea comportamentale come sopra assunta dall’amministrazione.
 
Ma, v’è di più. Infatti, le ulteriori richieste di cui alla lettera n.142/02 del 17 gennaio 2002, peraltro formulate verso la sola ditta “****” e non anche all’indirizzo della ditta “****” e fatte cadere nell’avanzato corso della fase concernente il sostanziale confronto concorrenziale, non solo non risultano essere state rese note in tempo pariteticamente congruo ed utile, ma non sono state, altresì, rese parimenti accessibili, ad ogni buon fine, a tutti gli interessati, di talché è venuta a risultarne squilibrata la valutazione conclusiva, operata anche e soprattutto sulla base di elementi in precedenza ignoti.
 
Alle suesposte conclusioni il Collegio ritiene di dover orientare il proprio giudizio, atteso che, a seguito di attenta disamina, non hanno trovato margine di condivisione le tesi espresse dalla difesa con la memoria appositamente rassegnata e confermate nel corso della fase dibattimentale.
 
Su questo aspetto, infatti, si fa esplicito riferimento all’assunto difensivo secondo il quale, per il punto relativo alla procedura per l’affidamento dei lavori, si sostiene – con il richiamo a giurisprudenza consolidata (TAR Emilia Romagna, n.1440 del 31 dicembre 2001; C.S.,V, n.1270 del 12 novembre 1992 e n.195 del 25 febbraio 1991) – che l’amministrazione museale, in ragione dell’ampia discrezionalità riconosciutale nel caso di specie, non era tenuta alla predeterminazione dei criteri di valutazione delle offerte, perché, se – alla luce della giurisprudenza all’uopo richiamata (TAR Piemonte, II, n.1524 del 16 settembre 2002; C.S., VI, n.1881 del 29 marzo 2001) – è vero che “ l’informalità che connota il procedimento comporta che i criteri di valutazione delle offerte possano non essere stati stabiliti nella lettera di invito, o comunque prefissati prima della conoscenza delle offerte”, resta altrettanto chiara ed inoppugnabile la constatazione che la sentenza n.1881 della Sez. VI del Consiglio di Stato, richiamata proprio dalla difesa, afferma, comunque, inequivocabilmente che “allorché l’amministrazione indica una gara ufficiosa preliminare a trattativa privata…, si vincola allo svolgimento di un procedimento concorsuale per una valutazione comparativa delle offerte, nel rispetto della “par condicio” delle imprese offerenti e della trasparenza delle proprie scelte, seppure non previamente parametrate a puntuali criteri di massima, indicati nel bando di gara o nelle lettere di invito a partecipare alla gara”. Principi fondamentali, quelli richiamati, che l’interessata, con il comportamento posto in essere, ha dimostrato di non aver tenuto in alcun conto nell’esercizio delle proprie funzioni, così palesemente contravvenendo agli imprescindibili doveri dell’ufficio ricoperto.
 
La difesa della convenuta – ed è significativo in questo senso il reiterato richiamo operato all’indirizzo della pur pregevole produzione giurisprudenziale riconducibile alla competente giurisdizione generale – sembra incentrare le proprie attenzioni al profilo attinente alla legittimità degli atti e comportamenti prodotti, quasi a voler affermare – diversamente da quanto questo Collegio si è fatto carico di desumere dalle indicazioni giurisprudenziali tratteggiate all’esordio della presente esposizione in diritto – il principio secondo il quale ciò che risulta legittimo non possa, al tempo stesso, non essere che lecito. Nel caso di specie, si tratterebbe di tentativo evidentemente orientato a controvertere ancora su una situazione già etiologicamente definita dal giudice amministrativo con l’inoppugnabile qualificazione di illegittimità dell’atto conclusivo del procedimento amministrativo adottato, nell’esercizio del suo ufficio, dalla convenuta; di talché non risultano praticabili, nella presente sede, spazi ulteriormente utili per rimettere in discussione quanto è stato oggetto di statuizione passata in giudicato. Quello or ora ipotizzato è, infatti, il senso che appare desumibile dalla ulteriore argomentazione difensiva in forza della quale si sostiene che non fu illegittima l’esclusione dalla trattativa della ditta “****” (così come l’aggiudicazione dei lavori alla ditta “****”), in quanto essa, connotandosi come “espressione del potere discrezionale dell’amministrazione, non viziata sotto il profilo dell’illogicità, né della contraddittorietà o dell’irragionevolezza”, si indirizzava ad una offerta che “implicava una retribuzione oraria del personale del tutto inadeguata rispetto al grado di specializzazione dell’attività richiesta per l’espletamento del servizio”. Così facendo, si trascura di considerare, ad avviso del Collegio, che, nella presente vicenda, assume rilievo decisivo non tanto il fatto in sé, costituito dalla particolare valutazione riservata dalla convenuta alle esigenze di interesse pubblico sottostanti alla procedura apprestata – valutazione, peraltro, di per sé evidentemente apprezzabile in astratto – quanto, invece, l’aver mancato di collocare la esplicitazione dei correlativi aspetti, reputati idonei a sovvenire a consimili esigenze, in termini temporalmente preventivi e comunque sincronizzati con lo stato di evoluzione del rispettivo quadro dell’insieme procedimentale; la qual cosa avrebbe adeguatamente consentito di tutelare – nel rispetto del principio di trasparenza e di “par condicio” – le esigenze di interesse pubblico di cui sopra si è detto senza concedere spazio a probabili rivendicazioni ex post.
 
In altre parole, nessun addebito sarebbe stato formulabile, sotto questo profilo, sol che – come osservato dal giudice amministrativo nei su riportati punti a), b), c) e d) – i criteri e le esigenze che hanno ispirato la richiesta di chiarimenti rivolta alla sola ditta **** fossero stati, invece, previamente trasfusi, ovviamente in termini generali ed astratti, nella originaria lettera di invito, ponendo in essere le condizioni per una più informata e paritaria conoscenza delle regole chiamate a disciplinare lo specifico procedimento di sondaggio esplorativo che l’amministrazione intendeva praticare e, conseguentemente, all’esito della specifica procedura, una trasparente ed equa esplicitazione della correlata azione amministrativa.
 
Quanto, poi, alla tesi difensiva che afferma la mancanza di alcun pregiudizio suscettibile di valutazione economica, vale a dire della componente strutturale dell’illecito consistente nel danno erariale, questa si incentra, per un verso, sulla peculiare natura del servizio oggetto di affidamento, che “presuppone un alto grado di qualificazione specialistica del personale” e viene supportata, per altro verso, dalla constatazione che “l’offerta formulata dalla ditta affidataria corrisponde al giusto prezzo per il corretto svolgimento delle prestazioni richieste. Come visto,infatti, tenuto conto del tariffario provinciale delle prestazioni di catalogazione e schedatura bibliografica e di archivio, approvato con d. ****** 21 aprile 1981, n.10-50 Legisl. – all’uopo allegato – che espressamente fissa il compenso orario dovuto per l’attività di cui si verte in euro 23,03 e quello a scheda in euro 11,52, individuando così importi assai più vicini e ancora superiori a quelli esposti da **** – e di quanto implicitamente riconosciuto dalla sentenza del T.A.R. (rectius T.R.G.A.) – l’offerta congrua era quella della ditta **** e non quella della ditta ****”.
 
Sulla condivisibilità di una tale affermazione, il Collegio ritiene di dover esprimere forti riserve.
 
Infatti, dal quadro riepilogativo allegato al precitato decreto del Presidente della Giunta Regionale è dato di rilevare che il compenso orario di €.14,93 + Iva e il prezzo a scheda di €.11,19 + Iva sono riferiti solo alle prestazioni di cui: all’art.5, lett. a) – scheda R1, riferite alla compilazione dattiloscritta di schede con i dati identificativi essenziali   di rilevamento dei singoli beni, eventualmente integrate dalla compilazione di una o più schede fotografiche; all’art.5, lett. b) – scheda R2, consistenti nel completamento o revisione di schede già facenti parte integrante di schedari e/o inventari di biblioteche, musei, collezioni, raccolte storico-artistiche e simili; all’art. 5, lett. e) – scheda R3, consistenti nella compilazione dattiloscritta di schede di catalogo relative a volumi di stampa di epoca posteriore al sec. XVI e a documenti sonori e visivi, a periodici ed altri documenti scritti, redatte secondo le normative dell’Istituto per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e secondo i criteri di cui all’art.2, lettera e), della L.P. 30 luglio 1987, n.12.
 
Sempre sulla base delle indicazioni offerte dalla precitata fonte, il compenso orario di €.23,03 + Iva ed il prezzo a scheda di €.11,52 + Iva sono riferiti, a loro volta, solo per le prestazioni di cui: all’art.4, lett. a – scheda E1, consistenti nella compilazione dattiloscritta secondo la normativa dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, di schede di catalogo, integrate dalla compilazione di una o più schede fotografiche; all’art.4, lett.g – scheda E2, consistenti nella compilazione dattiloscritta di schede relative a documenti di data non posteriore all’anno 1810, i cui dati confluiranno nell’inventario archivistico previsto al punto d) del successivo articolo 5.
 
Sulla scorta delle suindicate premesse e per compiutezza di esposizione, si sottolinea ancora, al riguardo, che l’art.9, comma 1, del precitato decreto presidenziale testualmente dispone : “per le prestazioni di cui alle lettere a) e g) dell’art.4 e a), b) ed e) dell’art.5 del presente regolamento, il compenso è rapportato al costo unitario per scheda valutato in ragione del tempo mediamente necessario per la compilazione, come previsto dall’allegata tabella A), e del compenso orario fissato in ragione di lire 28.900, pari ad Euro 14,93 + Iva, qualora dovuta, per ogni ora, per schede riconducibili all’ambito della ricognizione e in ragione di lire 44.600, pari a Euro 23,03 + Iva, qualora dovuta, per ogni ora, per schede rientranti nel campo della elaborazione scientifica”.
 
L’art. 2 precisa, a sua volta, che: “1. L’elaborazione scientifica del materiale inventariale, di cui all’art.4 della legge, consiste nello studio improntato a criteri rigorosamente scientifici, di dati inventariali in precedenza rilevati e nell’esame dei beni che per caratteristiche proprie richiedono analisi primaria specialistica. 2. La ricognizione dei beni di interesse storico,artistico e popolare di cui all’art.4 della legge consiste nell’individuazione di beni di tale interesse e nella documentazione dei relativi dati identificativi essenziali”.
 
Pertanto, in relazione alla surriportata asserzione difensiva e sulla base del quadro normativo che, al riguardo, è stato sopra configurato, il Collegio – trattandosi di aspetto che implica il modo di determinarsi del corrispettivo in funzione della valutazione circa la sua congruità e avuto riguardo alle indicazioni traibili dalla nota d’invito del 5 dicembre 2001, quanto al contenuto e al livello delle prestazioni successivamente trasfuse nell’apposita convenzione sottoscritta con la ditta “****” – non può esimersi dall’osservare come non risulti pienamente ed inequivocabilmente assodato che le prestazioni da eseguire fossero tutte indistintamente riconducibili, comunque, ad attività caratterizzate da impegno di elaborazione scientifica, quale definito dalla normativa richiamata. Infatti, di tale significativo e conducente aspetto non v’è alcuna esplicita traccia né nella precitata lettera di invito né nella convenzione: quest’ultima, infatti, si limita ad indicare (art.9) che “per l’assolvimento dell’incarico oggetto della presente convenzione sarà corrisposto alla Ditta incaricata l’importo unitario di Euro 8,30 (comprensivo di ***) per scheda, per un totale massimo di 2.200 schede e l’importo orario di Euro 20,14 per le prestazioni retribuite ad ora, per un massimo di 2.700 ore”, quasi a voler paradossalmente rendere arguibile tale livello di prestazione dalla semplice indicazione del corrispettivo indicato.
 
Anche la determinazione direttoriale del 1° febbraio 2002, con la quale si esclude la ditta “****” e si affida il lavoro alla ditta “****, non opera alcuna esplicita indicazione su questo non secondario aspetto, riguardo al quale, peraltro, un sintomo – sia pure indiretto ma di segno non inequivocabile, reso tale dal non chiaro richiamo a tabelle inconferenti – potrebbe individuarsi nella premessa di detta determinazione, nella quale la Direttrice manifesta l’opportunità di chiedere alla ditta “****”, come poi concretamente fatto, giustificazioni scritte sui prezzi applicati, “in particolare per quanto riguarda la determinazione del prezzo orario offerto che risulta inferiore di circa il 62% rispetto al costo orario di un dipendente inquadrato nel livello consono alle prestazioni da effettuare (prendendo a riferimento le tabelle di cui al D.M. 7/11/2000 per il personale di imprese esercenti servizi di pulizia e multiservizi)”. La stessa risposta resa dalla ditta interpellata non opera, poi, alcuna espressa conferma di un così generalizzato livello elevato delle prestazioni richieste nella evenienza.
 
Per converso, la precitata determinazione direttoriale – nella parte in cui perviene a divisare l’affidamento dell’incarico alla ditta “****” – si limita ad evidenziare solamente che tale ditta “ha confermato che l’intervento sarà effettuato da persone in possesso degli indispensabili requisiti professionali richiesti nella nota di invito al sondaggio esplorativo di data 05/12/2001, prot. n.4384/01”. La qual cosa, con uno strano circolo vizioso, finisce evidentemente con il riportare il tutto all’originario punto di partenza, stante la già riscontrata carenza di definitivi contributi esplicativi all’interno di tale lettera di invito.
 
 E, francamente, meraviglia non poco che, da parte della convenuta – che pur viene presentata come dirigente particolarmente attenta e preoccupata della precipua tutela degli interessi dell’ente – non sia stata avvertita la necessità di una benché minima puntualizzazione su tale fondamentale aspetto, che è pari, almeno, quanto a rilevanza, a quello riferito ai sottostanti rapporti di lavoro intercorrenti all’interno delle ditte partecipanti al sondaggio esplorativo. Tale esplicitazione, infatti, per le implicazioni che ne sono   derivate, sarebbe stata del tutto doverosa, utile ed opportuna, essendo essa da preordinare, evidentemente, in funzione della successiva fase di individuazione dell’equilibrato e corretto rapporto sinallagmatico di congruità intercorrente tra la tipologia della prestazione ed il quantum del corrispettivo.
 
3.2 – Il Collegio, inoltre, ritiene di evidenziare, per doverosa compiutezza di analisi espositiva e sulla base delle risultanze in atti, come la contesa per l’affidamento dei lavori in questione abbia visto fronteggiarsi, almeno inizialmente, due imprese: l’una (la ****) – per come consta dal certificato del 7 novembre 2002, di iscrizione nell’apposito registro dal 26 settembre 1994 – giuridicamente costituita come piccola società cooperativa a r. l., presieduta dal 5 dicembre 2000 dalla dott.ssa *********** e con data di inizio dell’attività di impresa indicata nel 26 settembre 1994 ; l’altra (la ****- Servizi Archivistici e Museali) – secondo quanto risulta dal certificato del 19 aprile 2002, di iscrizione nell’apposito registro dal 20 aprile 2001 – costituita come impresa individuale, con data di inizio dell’attività indicata nel 27 marzo 2001 ed avente quale titolare firmatario la dott.ssa ******* ***, la qual ultima, per come risulta dalla memoria del 14 novembre 2002, prodotta come controinteressata al ricorso pendente presso il T.R.G.A. di Trento, non manca di dichiarare, tra i propri precedenti professionali e al fine di contrastare in quel giudizio le rivendicazioni di controparte, di essere stata “selezionata, tenuto conto del percorso di studi effettuato e dopo un colloquio preliminare, per un lavoro di catalogazione del patrimonio archivistico del M.A.R.T.” e, dopo aver fornito indicazioni su un “periodo di prova – formazione sotto forma di volontariato (senza alcuna retribuzione)”, aggiunge che ”successivamente vengono stipulati contratti di lavoro con il M.A.R.T.. D’accordo con il Museo la signora **** si associa alla cooperativa **** facendo sempre ed esclusivamente, su richiesta del Museo, il predetto lavoro di catalogazione. Nel 2001 esce dalla cooperativa e, poco dopo, costituisce la **** e vince la gara per lavori di schedatura dei fondi d’archivi”.
 
Infine, nessuna idoneità probatoria della fondatezza delle tesi difensive può il Collegio medesimo riconoscere all’affermazione secondo la quale la decisione “di non impugnare   la sentenza del T.A.R. è stata assunta in un’ottica di esclusiva tutela degli interessi economici del Museo. Alla base di quest’ultima decisione, infatti (peraltro assunta dal Consiglio di amministrazione e non dalla convenuta) è stata la mera constatazione che anche nella (probabile) ipotesi di vittoria nel giudizio di appello i costi del giudizio, stante la possibilità, tutt’altro che improbabile, il Consiglio di Stato compensasse le spese, sarebbero comunque stati superiori all’importo ( di circa 5.000 euro) al cui pagamento l’amministrazione museale è stata condannata”. Ciò, perché il tono del tutto perentorio in cui tale asserzione risulta formulata non trova riscontro alcuno nel testo della deliberazione n.62/03 – prot. n.7994/03 del 18 novembre 2003, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di non appellare la sentenza del T.R.G.A. di Trento “per le motivazioni espresse in premessa”. Nell’ambito di tali premesse, infatti – al di là di quelle riferite all’evolversi della vicenda lungo il tempo – assumono senso e significato ai fini dell’indirizzo come sopra assunto, con ciò concorrendo a dimensionarne il contenuto, sia quella che si richiama alla determinazione direttoriale di liquidazione delle somme poste dal giudice a carico del M.A.R.T., sia quelle successive, così organate nella loro testuale formulazione: “- considerato che la predetta delibera prevede altresì che rimane comunque impregiudicata la decisione del Consiglio di Amministrazione di appellare eventualmente la sentenza in questione, non appena depositate e quindi valutate le motivazioni della stessa; – rilevato che l’Avvocato *******************, difensore del Museo nella causa in questione, ha inviato con fax del 21.10.2003 copia della sentenza che viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; – valutate le motivazioni espresse nella stessa; -considerato opportuno non proporre appello avverso la sentenza in esame, in considerazione dell’opportunità di evitare ulteriori e prolungate controversie giudiziarie e conseguenti elevate spese dall’esito incerto;”. Una attenta lettura di tali considerazioni, quindi, corrobora il convincimento che “l’ottica di esclusiva tutela degli interessi economici del Museo “, evidenziata dalla difesa, mal si concilia con quella rinvenibile nel testo appena citato e che, in termini più coerenti e compiuti, si riconduce primariamente, se non prevalentemente, all’esigenza individuata nell’opportunità di evitare il protrarsi di una situazione di contenzioso “dall’esito incerto”, suscettibile di provocare “conseguenti elevate spese”.     
 
4 – Tutte le argomentazioni che precedono – comprese quelle opportunamente trasfuse nell’ambito che impegna la cognizione del giudice contabile – non possono non concorrere, ad avviso del Collegio, a connotare come certamente ricorrente, nella vicenda in esame, per le palesi contraddizioni sopra rilevate, quel “quid pluris” che contribuisce a qualificare la condotta tenuta nella circostanza: comportamento particolarmente scriteriato ed irrazionale, caratterizzato, cioè, da colpa grave, i cui elementi sintomatici la giurisprudenza di questa Corte individua sia nella sicura prevedibilità dell’evento, come conseguenza del proprio operato – capacità previsionale, questa, che è legittimo attendersi da persona esperta e qualificata, qual è indubbiamente l’odierna convenuta – sia nella inescusabile approssimazione nella tutela di interessi affidati alla cura di agente pubblico, nella specie di indubbio livello culturale e professionale, preposto ad un rilevante settore amministrativo o gestionale.
 
Va affermata, così, la responsabilità per colpa grave della Dott.ssa **** relativamente all’intervenuto pagamento, ai titoli di cui sopra si è detto, della somma di €. 4.910,63, in esecuzione della sentenza del T.R.G.A. di Trento.
 
5 – Passando, poi, a pronunciarsi sulla condivisibilità della avvenuta individuazione e quantificazione in €.22.192,80, da parte della Procura, dell’ulteriore danno da risarcire all’amministrazione, sempre nella fattispecie di cui sub 1 – a), il Collegio ricorda che, come già detto, tale somma è pari alla differenza fra il costo di €.72.638,00, effettivamente sostenuto dal M.A.R.T. in conseguenza dell’affidamento dei lavori alla ditta “****” e la somma di €.50.445,20, corrispondente al costo che sarebbe stato affrontato nel caso, invece, di conferimento dei lavori predetti alla ditta “****”.
 
Su questo aspetto, va subito detto che la sentenza del T.R.G.A. di Trento non reca alcuna esplicita indicazione. Per completezza di analisi, il Collegio, al riguardo, non può, comunque, non soffermarsi doverosamente su taluni sintomi ricavabili, intorno alla questione e sia pure in via incidentale, dall’esame di taluni passi della sentenza stessa, per l’ipotesi che gli stessi possano utilmente considerarsi ai fini del giudizio di propria spettanza. 
 
Un primo riferimento sul tema è rinvenibile nella parte della decisione nella quale – onde rafforzare vieppiù la già operata delineazione della fattispecie oggetto di giudizio come una ipotesi di responsabilità precontrattuale – il giudice amministrativo qualifica come avente mero carattere interlocutorio l’incontro-confronto fra le parti contendenti, peraltro voluto dall’amministrazione, atteso che la situazione così insorta afferisce ad una fase antecedente quella conclusiva per la quale, in quanto tale, “non vi era ancora certezza di un risultato utile quanto all’ottenimento della aspirata commessa”.
 
Una ulteriore annotazione è contenuta nella parte della più volte citata sentenza in cui, relativamente al profilo etiologico, si afferma che, senza il comportamento assunto dall’amministrazione convenuta, è palmare che le cose “sarebbero andate certamente in maniera diversa quanto ai risultati; anche se non in modo del tutto esaustivo, poiché la detta amministrazione non si era impegnata ad assegnare in ogni caso”.
 
Merita, infine, di essere menzionata la parte motiva conclusiva, nella quale il giudice amministrativo – dovendo affrontare e risolvere il problema risarcitorio ed individuando i criteri utili a determinarne la consistenza (poi definita, secondo principi di equità, nel 3% di €.72.638,00, corrispondenti al costo del servizio) – reputa di dover previamente osservare “che la commessa vantata é pressoché stata eseguita da altri e che perciò la stessa non è più assegnabile ad **** e che, d’altro canto, non è certo che la medesima prima potesse essere dalla stessa ottenuta di risulta”. Si tenga ancora presente che – per definire, secondo principi di equità, l’entità del danno lamentato in €.2.179,14, pari al 3% di €.72.638,00, corrispondenti al costo del servizio affidato alla ditta “****” – il predetto giudice amministrativo non ha mancato di argomentare previamente che la presa in considerazione di un risarcimento per equivalente economico rispondente a principi di equità appariva ragionevole ”anche perché non appare proporzionato riscontrare, come presupposto utile alla liquidazione di detto danno, addirittura il 50% di possibilità di ottenimento della detta commessa; invero, se, da una parte, due sole erano le concorrenti, dall’altra, come detto, non risultava un dovere dell’Amministrazione di assegnare, comunque, la detta commessa medesima; d’altro canto quanto quantificato nella richiesta relativa appare eccessivo all’evidenza”.
 
Se queste precisazioni depongono tutte, univocamente, nel senso di escludere, in quella sede giudiziale, una qualche possibilità di prendere in considerazione ulteriori criteri di incremento del livello risarcitorio già determinato ed in questi limiti contestato all’odierna convenuta, non può, al tempo stesso, trascurarsi di considerare che quanto sopra riportato pertiene strettamente alla determinazione del “quantum” risarcibile nei confronti della parte ricorrente in ragione della affermata illegittimità degli atti posti in essere.
 
Nella presente fattispecie si verte, invece, sulla individuazione degli effetti derivati dalla accertata antidoverosità dei comportamenti tenuti dalla convenuta per quanto concerne la conseguente quantificazione del pregiudizio, concretamente e tangibilmente, sofferto dall’ Amministrazione a causa delle determinazioni assunte dalla convenuta medesima nella conclusiva scelta del contraente. E’ evidente, quindi, come non si renda possibile prescindere dal prendere in considerazione, quale punto fermo ed irrinunciabile, il fatto che l’affidamento dei lavori alla ditta “****” – in quanto consequenziale a comportamenti dei quali è stata adeguatamente rimarcata la antidoverosità – si sia oggettivamente ripercosso in termini di maggiore onerosità sulla consistenza delle risorse finanziarie impiegate per la esecuzione di tali stessi lavori : al riguardo, un coerente elemento di raffronto per quantificare l’entità di tale eccedenza é individuabile – stante, tra l’altro, la avvenuta partecipazione al sondaggio esplorativo di soli due offerenti – nell’offerta formulata dalla ditta “****”, da considerarsi, peraltro, ai fini di cui sopra, svincolata dal soggetto che a suo tempo l’ ha formulata, e assumibile, invece, nella sua valenza esclusivamente parametrica.
 
 Per le considerazioni esposte, il Collegio ritiene, perciò, che, in via di principio, l’addebito di €. 22.192,80 possa essere preso in considerazione nel presente giudizio.
 
6 – Per quel che concerne la fattispecie di cui sub 1 – b), il Collegio è chiamato preliminarmente a pronunciarsi sulle perplessità manifestate dalla Procura, secondo la quale non risulterebbe esauriente la prova dell’avvenuto rimborso, da parte di tutti i beneficiari della polizza assicurativa n. B50/07/12480, per l’aspetto riferito alla “colpa grave”, della somma originariamente accollata all’amministrazione museale.
 
In merito, si rileva dagli atti prodotti dalla difesa che la documentazione esibita attiene a copia degli ordini di riscossione n.201, riferito a **** Andrea; n. 202, riferito a **** Micaela; n.203, riferito a **** Livio; n. 204, riferito a **** Silvio; n. 205, riferito a **** Mario; n. 206, riferito a **** Mariano; n. 207, riferito a **** Roberto; n. 208, riferito a **** Pietro. Con tali atti, tutti del 28 aprile 2005 e concernenti nominativamente il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione del ********, si ordina al Tesoriere di riscuotere, da parte di ciascuno dei suddetti interessati, la somma di €. 125,52, “per compensazione copertura assicurativa R.C. patrimoniale”, mediante giro contabile riferito ai rispettivi mandati di pagamento n.813, 814, 815, 816, 817, 818, 822, 823, tutti dell’8 aprile 2005, emessi sul cap.280/30 – esercizio 2005 – residui 2004 “per impegni di spesa, liquidazione e pagamento gettoni di presenza e rimborso spese viaggio componenti del Consiglio di Amministrazione e membri del Collegio dei revisori dei conti”. Relativamente a **** *****, Direttore dell’Ufficio amministrativo e **** Gabriella, risulta esibita, invece, copia del cedolino della retribuzione fissa corrisposta ai predetti interessati per il mese di aprile 2005, che evidenzia la ritenuta di €. 125,67, operata a carico di ciascuno dei predetti nominativi allo stesso precitato titolo. Con l’insieme delle suddette operazioni, quindi, risulta complessivamente introitata dal M.A.R.T. la somma di €. 1.255,50 , superiore per €. 55,50, corrisposti a titolo di interessi, rispetto alla somma di €. 1.200,00, indebitamente accollata all’ente museale.
 
Alla luce dei suesposti elementi, il Collegio ritiene che, nella presente fattispecie, si sia sostanzialmente fatto luogo al totale reintegro della somma indebitamente accollata all’Ente, mediante il conferimento pro rata, intervenuto prevalentemente (per nove decimi) da parte di soggetti che, pur estranei al presente giudizio, sono, in fondo, quelli sui quali, peraltro, fin dall’origine, si sarebbe dovuto far gravare il pagamento di cui sopra. Da ciò discende, pertanto, che, limitatamente all’aspetto qui all’esame e con riferimento alla documentazione all’uopo esibita e sopra descritta, possano conclusivamente considerarsi sussistenti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., per la sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire.
 
7 – Per quanto attiene alla esercitabilità del potere riduttivo del danno, previsto dall’art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n.1214, il Collegio – dopo avere rilevato che tra le due diverse configurazioni della responsabilità amministrativa con le quali la dottrina, lungo il tempo, ne ha evidenziato, rispettivamente, da un lato, il carattere sanzionatorio ed il profilo pubblicistico e, dall’altro, invece, una specie, sia pure particolare, della comune responsabilità civile per danno – ritiene di dover aderire all’orientamento giurisprudenziale (cfr. Sez. III Centrale di appello, n.10 del 16 gennaio 2002), che, pur conservando alla responsabilità amministrativa natura fondamentalmente patrimoniale, ha preso atto che il giudizio contabile, accanto all’esigenza riparatoria, deve perseguire – proprio sulla base dell’intestazione al giudice contabile del potere riduttivo dell’addebito da porre a carico del responsabile del danno, contemplato dal già citato art.52 D.P.R. n.1214/1934 – anche esigenze più squisitamente sanzionatorie. Da qui deriva, ad avviso del Collegio, come corollario non sempre esplicito, una ricostruzione del potere riduttivo in termini di potere di graduazione della sanzione – in relazione al caso e alle circostanze concrete – facendo talvolta ricorso, in mancanza di un modello normativo proprio della responsabilità amministrativa, anche ad altri criteri suscettibili di assumere valore equitativo (cfr. Sez. I centrale di appello, n. 105/A del 18 marzo 2003).
 
Nella presente fattispecie, in ragione della assenza di analoghi precedenti riscontrabili nel corso della pregressa attività di servizio della convenuta, il Collegio reputa equo esercitare il potere riduttivo di cui sopra per il solo addebito di €. 22.192,80 che viene contenuto in €. 16.000,00 (sedicimila/00); di conseguenza, é fissata in complessivi euro 20.910,63 (ventimilanovecentodieci/63) (€. 4.910,63 + €. 16.000,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge, la somma che la convenuta è tenuta a versare al “Museo d’arte moderna e contemporanea” di Trento e Rovereto. Le spese di giustizia seguono la soccombenza.
 
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino – Alto Adige, sede di Trento, respinta ogni contraria istanza ed eccezione :
 
1)                 CONDANNA la dott.ssa ************** al pagamento della somma di €. 20.910,63 (diconsi: euro ventimila novecento dieci/63) in favore del “Museo d’arte moderna e contemporanea” di Trento e Rovereto. Sulla predetta somma decorrono, inoltre, gli interessi e la rivalutazione monetaria, nella misura di legge, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
 
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono liquidate in €. 350,72            (diconsi Euro   trecentocinquanta/72).
 
2)                 DICHIARA CESSATA la materia del contendere relativamente alla fattispecie concernente la stipula del contratto di assicurazione di cui alla polizza n. B50/07/12450 per la parte relativa alla garanzia da colpa grave.
 
Trento, Camera di Consiglio del 22 giugno 2005.
 
L’ESTENSORE
 IL PRESIDENTE
 
(****************)
 (****************)
 
 
Depositata in Segreteria il 21 luglio 2005
 
Il Sostituto del Dirigente
 
(sig. Marco ULACCO)

Lazzini Sonia

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