Nella fattispecie relativa a “aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo – trasferimenti da una provincia ad un’altra” la competenza giurisdizionale è propria del giudice amministrativo in quanto non viene impugnata la graduatoria ma le norme stabilite dall’Amministrazione per le valutazioni necessarie per l’inserimento nella graduatoria stessa (cfr Ad Pl Cons di St. 12 luglio 2011 n. 11).
Impugnazione delle norme relative all’inserimento nelle graduatorie: la competenza è del Tar.
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