Impugnabilità degli avvisi bonari per il pagamento di tributi

Conte Diego 29/07/10
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Tra gli enti pubblici è invalsa recentemente la prassi di inviare avvisi bonari di pagamento che precedono il procedimento riscossivo vero e proprio.

La particolarità di tali atti è che, a parere dell’ente creditori, non sarebbero impugnabili e, pertanto, al contribuente non resterebbe altro che pagare o aspettare i ben più gravosi avvisi di accertamento o cartelle di pagamento.

La Corte di Cassazione, invece, con la sentenza n. 14373 del 15 giugno 2010, ha dichiarato che gli avvisi bonari possono essere impugnati innanzi le Commissioni Tributarie anche nel caso in cui su di essi sia riportata la dicitura “atto non autonomamente impugnabile”. Tale pronuncia, come meglio si chiarirà in seguito, conferma degli spirali molto interessanti per la tutela del contribuente.

La questione ruota attorno all’interpretazione dell’art. 19, D.Lgs. 546/1992 che afferma che il ricorso in Commissione Tributaria può essere proposto soltanto se viene impugnato uno degli atti ivi specificamente dettagliati tra cui, ad esempio, ci sono gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale contro cui il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, interpretando restrittivamente l’art. 19 richiamato, aveva respinto le ragioni del contribuente dichiarando il ricorso proposto inammissibile proprio perché non era stato impugnato uno degli atti elencanti dalla disposizione.

La Corte di Cassazione, invece, confermando la propria precedente giurisprudenza, ha cassato la sentenza d’appello affermando che sono impugnabili “tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una normale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione «avviso di liquidazione» o «avviso di pagamento»”.

L’atto che aveva impugnato il contribuente, infatti, conteneva la determinazione esatta della somma dovuta e l’avvertimento che in difetto di pagamento sarebbe seguita l’iscrizione a ruolo con ulteriore aggravio di spese e, pertanto, secondo la Corte “è ragionevole dedurre che ci si trovi di fronte alla comunicazione di una pretesa impositiva […] che incide sulla posizione patrimoniale del contribuente”.

Come si preannunciava, la sentenza annotata porta con sé importanti conseguenze su cui è bene il contribuente presti la propria attenzione.

Infatti, gli atti che l’Amministrazione indica come atti non autonomamente impugnabili spesso non rispettano le norme previste dall’ordinamento a tutela del contribuente, come, ad esempio, quelle che impongono l’indicazione del nome del responsabile del procedimento e quelle che stabiliscono modalità specifiche di trasmissione e notificazione degli atti ai contribuenti stessi.

Questo significa che, come nel caso sopra citato, se un “avviso bonario” in realtà è un atto impositivo potrebbe essere possibile ottenere in giudizio il suo annullamento e, conseguentemente, vedere azzerato il debito tributario.

 

Diego Conte

 

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Conte Diego

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