La pubblicazione di immagini di minori su siti internet, social network o materiali promozionali continua a essere trattata, nella prassi, come una questione marginale o di mero buon senso. La giurisprudenza, invece, la colloca da tempo nell’alveo dei diritti della personalità e del trattamento illecito di dati personali, con conseguenze concrete sul piano risarcitorio. In materia di cybersicurezza, abbiamo organizzato il corso Linee guida per la governance dei dati e dell’intelligenza artificiale. Abbiamo anche pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
- 1. La vicenda
- 2. L’iter processuale
- 3. L’immagine del minore come dato personale e diritto inviolabile
- 4. Il consenso genitoriale come presupposto imprescindibile
- 5. La finalità solidaristica non esclude l’illecito
- 6. Il danno non patrimoniale e la tutela risarcitoria
- 7. Considerazioni conclusive
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1. La vicenda
La vicenda trae origine dalla pubblicazione, sul sito internet e su social network, della fotografia di una bambina da parte dell’associazione Onlus Papaboys. L’immagine ritraeva la minore in modo chiaramente riconoscibile e veniva utilizzata all’interno di contenuti a finalità comunicativa e promozionale dell’attività associativa. La pubblicazione era avvenuta in assenza del consenso dei genitori della bambina.
I genitori, venuti a conoscenza della diffusione dell’immagine, hanno agito in giudizio lamentando la lesione del diritto all’immagine e alla riservatezza della figlia, chiedendo la rimozione del materiale e il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla minore.
L’associazione si è difesa sostenendo, in sintesi:
- l’assenza di finalità commerciali;
- la natura solidaristica e non lucrativa dell’attività svolta;
- la mancanza di un intento lesivo;
- l’asserita modestia dell’esposizione dell’immagine.
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2. L’iter processuale
A seguito del rigetto della domanda in appello, i genitori hanno presentato ricorso di legittimità e la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza di appello, ribadendo alcuni principi di particolare rilievo sistemico.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che:
- la fotografia di un minore costituisce dato personale e rientra tra i diritti della personalità;
- la pubblicazione senza consenso integra un illecito civile, indipendentemente dalla finalità perseguita;
- la natura non lucrativa dell’ente che diffonde l’immagine non esclude né attenua la responsabilità;
- il danno non patrimoniale può essere riconosciuto anche in assenza di una prova puntuale di conseguenze ulteriori, quando la lesione del diritto sia in re ipsa.
La Cassazione ha quindi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore della minore, valorizzando la centralità della tutela dell’identità personale e della riservatezza dei bambini nello spazio digitale.
3. L’immagine del minore come dato personale e diritto inviolabile
La fotografia di una persona identificata o identificabile costituisce un dato personale ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1 del Regolamento (UE) 2016/679. Quando il soggetto ritratto è un minore, il trattamento ricade in un’area di tutela rafforzata, come riconosciuto sia dalla normativa europea sia dal legislatore nazionale.
Parallelamente, l’immagine è tutelata come diritto della personalità dall’art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore. La regola generale è chiara: il ritratto non può essere pubblicato senza il consenso dell’interessato, salvo eccezioni tassative che, nel caso dei minori, devono essere interpretate in modo particolarmente restrittivo.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che, per i bambini, la protezione dell’immagine non abbia solo una dimensione privata, ma anche una valenza di interesse superiore, collegata allo sviluppo libero e sicuro della personalità.
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4. Il consenso genitoriale come presupposto imprescindibile
Nel caso di minori infraquattordicenni, il consenso al trattamento dei dati personali – e quindi alla pubblicazione delle immagini – deve essere espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale. La diffusione online di una fotografia è qualificata come atto di straordinaria amministrazione, con la conseguenza che, in presenza di responsabilità genitoriale condivisa, è necessario il consenso di entrambi i genitori.
L’assenza di consenso rende il trattamento illecito ab origine. Non rileva:
- che l’immagine non sia accompagnata dal nome del minore;
- che la diffusione sia limitata a un sito o a un contesto “controllato”;
- che l’intento non sia commerciale.
Il criterio dirimente è l’identificabilità del minore.
5. La finalità solidaristica non esclude l’illecito
Uno degli snodi centrali della decisione riguarda l’irrilevanza della finalità perseguita dall’associazione. La Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la liceità del trattamento non dipende dalle intenzioni del titolare, ma dal rispetto delle condizioni previste dalla legge.
La finalità solidaristica, educativa o informativa non costituisce una scriminante generale. L’ordinamento tutela l’immagine e la riservatezza del minore come valori primari, che non possono essere sacrificati in nome di obiettivi, per quanto meritevoli, perseguiti da terzi.
6. Il danno non patrimoniale e la tutela risarcitoria
Sul piano risarcitorio, la decisione si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata che riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione dei diritti della personalità.
Nel caso dei minori, la pubblicazione non autorizzata dell’immagine comporta una compressione del diritto all’autodeterminazione informativa e all’identità personale. Tale lesione è idonea, di per sé, a fondare il diritto al risarcimento, senza necessità di dimostrare un danno ulteriore specifico.
7. Considerazioni conclusive
La pronuncia non introduce principi nuovi, ma conferma con chiarezza un assetto normativo spesso disatteso nella prassi. La pubblicazione di immagini di minori senza consenso non è una zona grigia, né un’area di tolleranza informale: è un illecito civile pienamente configurabile, con conseguenze economiche e giuridiche concrete.
Per associazioni, enti non profit, scuole, organizzazioni religiose e chiunque operi a contatto con minori, il messaggio è inequivoco: la tutela dell’immagine del minore prevale su ogni esigenza comunicativa. La mancanza di lucro non attenua la responsabilità, e la buona fede non sostituisce il consenso.
Nel diritto dell’immagine dei minori, la prudenza non è un’opzione. È un obbligo giuridico.
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