Illegittimo diniego all’accesso agli atti dell’assicuratore se non motivato e provato

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Art. 146 Codice delle Assicurazioni – Illegittimo diniego all’accesso agli atti dell’assicuratore se non motivato e provato.
Interessante sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione II n. 807 del 02-02-2023, in materia di accesso agli atti ex. art. 146 del Codice delle assicurazioni.

Tribunale di Foggia – Sentenza n. 807 del 02-02-2023

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Indice

1. La vicenda giudiziaria

Il danneggiato/assicurato, assistito dallo studio legale Michele Allamprese, rivolgeva istanza di accesso agli atti al proprio assicuratore, al fine di tenere copia della perizia svolta dal fiduciario della compagnia sul proprio veicolo nell’ambito della procedura stragiudiziale di risarcimento danni conseguente ad un sinistro della strada.
L’assicuratore negava l’accesso, facendo esclusivamente richiamo al II comma dell’art. 146, senza tuttavia motivare il diniego.
Il danneggiato agiva in giudizio, convenendo dinanzi al Giudice di Pace di Cerignola l’assicuratore e chiedendo che questi venisse condannato alla consegna della perizia in ottemperanza al diritto di accesso agli atti ex. art. 146 Cda.
L’assicuratore si costituiva in giudizio e chiedeva in via preliminare dichiararsi l’incompetenza per valore del Giudice di pace, l’incompetenza per territorio del Giudice di pace di Cerignola e chiedendo nel merito il rigetto della domanda per il motivo ostativo ex. art. 146 II comma Cda e quindi la circostanza che la perizia evidenziava indizi o prove di comportamenti fraudolenti.
Il Giudice di Pace di Cerignola rigettava le questioni preliminari sollevate dalla convenuta e accoglieva la domanda, ordinando, così, la consegna della perizia.
Avverso la sentenza del Giudice di pace interponeva appello l’assicuratore, sulla scorta di tre motivi.
Con il primo motivo l’appellante reiterava l’eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace, affermando che la domanda conteneva, oltre alla richiesta di condanna alla consegna della perizia, un previo accertamento della condotta illecita dell’assicuratore, con relativa indeterminatezza della domanda (sostenuta anche per il valore indeterminabile della perizia).
Con il secondo motivo altresì, l’assicuratore ribadiva l’eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di pace di Cerignola, luogo ove era accaduto il sinistro, sottoscritta la polizza e di elezione di domicilio per la consegna della perizia, affermando che doveva ritenersi competente il giudice della sede del convenuto.
Con il terzo motivo, infine, si riaffermava la correttezza del diniego all’accesso agli atti, attesa la sussistenza di indizi e prove di condotte fraudolenti.
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2. La questione giuridica

L’art. 146 del Codice delle assicurazioni disciplina il diritto del danneggiato/assicurato di accedere agli atti di istruzione del sinistro. Si tratta di un diritto soggettivo, che può essere opposto dall’assicuratore solo in caso di atti che connotano indizi o prove di condotte fraudolente.
Il giudizio affronta, oltre alla questione di competenza per valore e territorio, la natura del diritto e il criterio di ripartizione degli oneri di allegazione e prova.

3. La decisione del Tribunale di Foggia

Il dott. Giuseppe Sciscioli, in pima battuta conferma la sentenza impugnata nella parte in cui rigettava le eccezioni di incompetenza per valore e territorio.
Quanto alla questione di valore, rileva il Giudice foggiano, che non si può definire domanda autonoma la richiesta di dichiarazione dell’illegittimo diniego dell’assicuratore, ma bensì come mero presupposto giuridico alla richiesta di condanna, con relativo difetto del cumulo di domande invocato dall’appellante e corretta qualificazione del valore della causa secondo quanto dichiarato dall’attore ex. art. 14 I comma cpc.
Veniva rigettato, altresì, il motivo afferente la riproposizione della incompetenza per territorio, avendo correttamente l’attore incardinato la causa presso la propria residenza, in applicazione del cd. Foro del consumatore, e comunque del luogo in cui l’obbligazione doveva essere eseguita (lo studio dell’avvocato presso cui il danneggiato aveva eletto domicilio).
Infine il Tribunale rigettava anche il motivo di merito e quindi quello che contestava l’illegittimo diniego alla consegna della perizia, affermando che “il diritto di accesso riconosciuto all’assicurato dall’art. 146 del Codice delle assicurazioni, è un diritto soggettivo sostanziale e autonomo il cui esercizio può essere negato o limitato dall’assicuratore soltanto quando abbiano ad oggetto atti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti.”
L’assicuratore, quindi, secondo il Tribunale di Foggia, “non può limitarsi a negare l’accesso ma deve fornire motivazione specifica al diniego allegando le circostanze che facciano presumere la condotta fraudolenta”, onere di allegazione non soddisfatto dall’appellante nel caso di specie.
A ragionare diversamente, conclude la sentenza, e quindi ritenendo sufficiente un mero richiamo alla normativa per giustificare il diniego, “si vanificherebbe del tutto la previsione normativa e si determinerebbe una inammissibile comprensione del diritto sostanziale autonomo da essa riconosciuto”.
L’appello veniva, così, rigettato con condanna alle spese a carico dell’assicuratore.

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Massimo Quezel, Francesco Carraro | Maggioli Editore 2019

Michele Allamprese

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