Illegittima la multa elevata dagli ausiliari del traffico se viene provato il regolare possesso del titolo richiesto per la sosta a pagamento.

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Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Lecce, Avv. ***********************, con sentenza pubblicata il 13.02.07, con cui ha accolto il ricorso proposto da un cittadino avverso il verbale, emesso dalla Polizia Municipale di Lecce, con il quale gli è stato richiesto il pagamento di euro 43,00 quale sanzione amministrativa per violazione dell’art. 7 comma 1, lett. F) e 14 del C.d.S. per aver sostato in area regolamentata senza esporre il titolo di pagamento.
Con la richiamata pronuncia il Giudice di Pace di Lecce ha accolto le tesi prospettate dal ricorrente secondo cui non corrispondeva al vero la circostanza di cui al verbale perché, alla data ed orario contestati, lo stesso aveva provveduto regolarmente a munirsi dell’obbligatorio tagliando.
Il Comune di Lecce si è costituito in giudizio depositando la documentazione richiestagli, rilevando la regolarità e legittimità della violazione impugnata.
Con la citata sentenza il Giudice di Pace ha accolto il ricorso statuendo che “risulta pacifico dagli atti di causa che il ricorrente, il giorno 15.03.2006, alle ore 19,45, prima di sostare in area regolamentata, si era munito del relativo tagliando, come si evince dal documento in atti in cui è riportato l’orario di inizio sosta alle ore 19,37, con fine sosta alle ore 20,29, per il costo di euro 0,90 e, pertanto, la sosta essendo stata regolarmente pagata, copriva necessariamente anche il periodo contestato in verbale e cioè le ore 19,45”.
Ciò dimostra, ha concluso il Giudice, che il ricorrente ha sostato regolarmente, essendo in possesso del titolo richiesto per la sosta regolamenta, esposto sul cruscotto e, pertanto, non può che ritenersi il comportamento dello stesso osservante delle norme del codice della strada con conseguente annullamento dell’illegittimo verbale emesso.
 
Avv. ****************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
 
Avv. *********************** ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 22.01.2007, promossa da:
 
…………., elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell’avv.to ***********, che Io rappresenta e difende, come da mandato in atti,
 
    RICORRENTE
 
CONTRO
 
Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi di persona, con delega,
 
RESISTENTE
 
 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.09.2006, …………. proponeva opposizione avverso il verbale n. 22984/06 emesso dalla Polizia Municipale di Lecce il 15.03.2006, notificatogli il 30.06.2006, con il quale gli veniva richiesto il pagamento di euro 43,00 quale sanzione amministrativa per violazione dell’art. 7 comma 1, lett. F) e 14 del C.d.S. per aver sostato in area regolamentata senza esporre il titolo di pagamento.


Il ricorrente, oltre ad eccepire diverse violazioni di legge in ordine al verbale elevatogli, deduceva che non corrispondeva a vero la circostanza di cui al verbale perché, alla data ed orario contestati, lo stesso aveva provveduto regolarmente a munirsi dell’obbligatorio tagliando. Eccepiva, pertanto, la illegittimità del verbale de quo, essendosi, prima di sostare, regolarmente premunito del titolo di pagamento che gli consentiva di sostare dalle ore 19,37 fino alle ore 20,29, mentre la presunta violazione era stata accertata alle ore 19,45 (come è prova documentale in atti). Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento del verbale impugnato e la condanna del Comune convenuto al pagamento delle spese e compensi di lite.
Il Comune di Lecce si costituiva in giudizio depositando la documentazione richiestagli, rilevando la regolarità e legittimità della violazione impugnata. All’udienza del 22.01.2007, fissata per la comparizione delle parti e la discussione, compariva il procuratore del ricorrente e un delegato del Comune di Lecce e, dopo breve discussione orale, il Giudicante decideva il ricorso, dando lettura in udienza del dispositivo.
 
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da …………. avverso il verbale n. 22984/06, elevato dalla Polizia Municipale di Lecce, è fondato e va, pertanto, accolto. Ed invero, risulta pacifico dagli atti di causa che il ricorrente, il giorno 15.03.2006, alle ore 19,45, prima di sostare in area regolamentata, si era munito del relativo tagliando, come si evince dal documento in atti in cui è riportato l’orario di inizio sosta alle ore 19,37, con fine sosta alle ore 20,29, per il costo di euro 0,90 e, pertanto, la sosta essendo stata regolarmente pagata, copriva necessariamente anche il periodo contestato in verbale e cioè le “ore 19,45”.
Il ricorrente, dunque, ha provato di aver sostato regolarmente, previo possesso del titolo richiesto per la sosta regolamenta, esposto sul cruscotto e pertanto, il Giudicante non può che ritenere il comportamento del ****** osservante delle norme del codice della strada e che il verbale contestato è stato illegittimamente emesso e che lo stesso va, pertanto, annullato.
Il ricorso è quindi fondato e merita di essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Lecce:
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale n. 22984 della Polizia Municipale di Lecce, con ogni conseguenza di legge.
Spese compensate.
Lecce 22.01.07
 
              IL CANCELLIERE c1     IL GIUDICE DI PACE
              ****************                Avv. ***********************
                                                               
 

Matranga Alfredo

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