Illeciti disciplinare e provvedimenti della P.A.

sentenza 04/11/10
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Il giudizio disciplinare nei confronti del personale di Polizia si svolge con larga discrezionalità da parte dell’Amministrazione in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da irrogare.

Al contempo l’Amministrazione non può prescindere dal compimento di una esaustiva attività di accertamento dei fatti che concretizzano l’illecito disciplinare, idonea a non far residuare profili di dubbio sulla configurazione degli stessi.

In altri termini, l’Amministrazione deve basare la propria decisione di procedere all’irrogazione di una sanzione disciplinare su elementi e/o circostanze che si rivelino sufficienti a comprovare l’infrazione, con l’evidente obbligo di rappresentare – ove necessario – anche le ragioni per le quali è stata disconosciuta rilevanza ad elementi e/o circostanze, prodotti nel corso del procedimento, idonei ad inficiare il valore probatorio dei primi.

 

N. 33071/2010 REG.SEN.

N. 08850/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8850 del 2005, proposto da:
Marongiu Salvatore, rappresentato e difeso dall’avv. ************** ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Menicucci, situato in Roma, Piazza Prati degli Strozzi n. 33;

contro

la Questura di Roma,in persona del Questore p.t.;
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento n. 54150.1.2.11/7, reso in data 22 giugno 2005 e notificato in data 25 luglio 2005, con il quale si irrogava al ricorrente – ai sensi dell’art. 3 n. 3 del D.P.R. 737/81 – la sanzione disciplinare del “richiamo scritto” per la seguente mancanza: “per la soluzione di una controversia privata adottava un comportamento sconveniente”;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2010 il Consigliere **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 15 settembre 2005 e depositato il successivo 10 ottobre 2005, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale in data 22 giugno 2005 la Questura di Roma gli ha inflitto la sanzione disciplinare del “richiamo scritto” in quanto “per la risoluzione di una controversia privata, adottava un comportamento sconveniente”.

In particolare, espone:

– di essere ispettore superiore, in servizio presso la Questura di Latina;

– di aver ricevuto in epoca successiva al 10 maggio 2005 una nota di contestazione di addebito riferita a comportamenti dal medesimo tenuti nel corso di una telefonata “che si assumeva intercorsa tra il ricorrente ed il Dott. Rubino ********”, i quali sarebbero stati inurbani ed offensivi;

– che, nonostante le giustificazioni fornite, con le quale assumeva di non aver mai fatto la telefonata supposta, l’Amministrazione procedeva all’irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto.

Ai fini dell’annullamento del provvedimento impugnato deduce i seguenti motivi di impugnativa:

– ECCESSO DI POTERE PER INCOMPETENZA AD EMETTERE IL PROVVEDIMENTO, atteso che il ricorrente presta servizio in Latina;

– ECCESSO DI POTERE PER MANCATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO; PER INFONDATEZZA; PER CONTRADDITTORIETA’. Il provvedimento è stato emesso senza la ponderazione e valutazione di circostanze obiettive. In particolare, va rilevato che è stata considerata attendibile la dichiarazione del dott. Rubino in merito alla riferibilità della telefonata contestata al ricorrente ma non sono state tenute in alcun conto altre circostanze, quali: – il fatto che il figlio del ricorrente – e non quest’ultimo – era a conoscenza del numero telefonico del dott. Rubino e delle modalità del sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto; – la dichiarazione resa da un amico del ricorrente, dalla quale risultava che quest’ultimo, il giorno dell’asserita telefonata, si trovava a Roma e, comunque, non aveva telefonato ad alcuno.

– ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI E PER INESISTENZA DEGLI STESSI, in quanto – a differenza di quanto asserito nel provvedimento impugnato – non esistono precedenti disciplinari a carico del ricorrente.

– ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI perché il ricorrente non ha mai commesso alcuna infrazione comportamentale. In particolare, non ha mai fatto alcuna telefonata e non aveva controversie da risolvere con il dott. ******.

Con atto depositato in data 24 ottobre 2005 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel prosieguo e precisamente con memoria prodotta in data 29 novembre 2005 – ha rappresentato che il provvedimento impugnato trae origine da una nota del 29.4.05 con cui il vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato dott. *************** ebbe modo di segnalare un comportamento scorretto posto in essere dal ricorrente. In particolare, ha posto in evidenza che da tale nota si desume quanto segue: – il giorno 28.4.05 il dott. ****** riceveva una telefonata sul suo cellulare da un soggetto che, riferendosi ad un incidente stradale occorso tra il figlio ed una persona a lui sconosciuta, inveiva nei suoi confronti; – il dott. Rubino replicava allo sconosciuto che probabilmente si riferiva all’incidente occorso a suo fratello, dott. ************, dal quale l’avrebbe fatto contattare, ma riceveva ulteriori invettive ed insulti diretti a suo fratello; – in ultimo, lo sconosciuto si qualificava espressamente come il “commissario di polizia Marongiu del Commissariato di Anzio”, per poi moderare i termini una volta resosi conto di trattare con un superiore. Ciò rappresentato, ha così sostenuto la legittimità del proprio operato: – sussiste la competenza del Questore di Roma in quanto all’epoca del fatto sanzionato il ricorrente prestava servizio presso il Commissariato di P.S. di Anzio, gerarchicamente dipendente dalla Questura di Roma; – non è possibile sottoporre a sindacato giurisdizionale il nucleo fondamentale del merito del provvedimento disciplinare, consistente nella qualificazione dei fatti e nella valutazione della gravità delle infrazioni, a meno che non sussistano ragioni di contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti; – nel caso in esame, tali ragioni non sussistono, specie ove si consideri la dichiarazione poi resa dal dott. ************, la quale dimostra che l’ispettore ******** “era effettivamente l’interlocutore dall’altro capo del telefono”; – per quanto attiene al sig. ************** – ossia al soggetto che ha reso la dichiarazione prodotta da ********, attestante che quest’ultimo in data 28 aprile 2005 si era recato di buon ora a Roma – è da rilevare che lo stesso è interessato da una notizia di reato, risalente al 1993, nonché risulta condannato per contravvenzioni il 10 luglio 1978; – le sanzioni disciplinari già applicate, richiamate nel provvedimento impugnato, non sono state ancora caducate.

All’udienza pubblica del 15 luglio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

2. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente denuncia, tra l’altro, l’illegittimità del provvedimento impugnato per mancata valutazione dei presupposti di fatto e per inesistenza degli stessi.

In particolare, evidenzia che l’Amministrazione ha considerato “attendibile in via esclusiva la dichiarazione del dott. Rubino in merito alla riferibilità della conversazione allo scrivente” ma non ha tenuto in alcun conto altre circostanze, opportunamente documentate, quale la dichiarazione del sig. *******.

Tale censura è meritevole di accoglimento.

2.1. In via preliminare, si avverte la necessità di precisare che la questione prospettata investe – a differenza di quanto affermato dall’Amministrazione nella propria memoria difensiva – non “la qualificazione dei fatti e valutazione della gravità delle infrazioni”, bensì l’accertamento stesso della condotta contestata, la quale rappresenta un chiaro presupposto di fatto del provvedimento adottato, sottoposto – in quanto tale – a pieno sindacato giurisdizionale da parte del giudice amministrativo.

Se, dunque, è incontestabile che il giudizio disciplinare nei confronti del personale di Polizia “si svolge con larga discrezionalità da parte dell’Amministrazione in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da irrogare” (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3125), è – del pari – evidente che l’Amministrazione non può prescindere dal compimento di una esaustiva attività di accertamento dei fatti che concretizzano l’illecito disciplinare, idonea a non far residuare profili di dubbio sulla configurazione degli stessi (C.d.S., Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 939).

In altri termini, l’Amministrazione deve basare la propria decisione di procedere all’irrogazione di una sanzione disciplinare su elementi e/o circostanze che si rivelino sufficienti a comprovare l’infrazione (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 30 giugno 2010, n. 4171), con l’evidente obbligo di rappresentare – ove necessario – anche le ragioni per le quali è stata disconosciuta rilevanza ad elementi e/o circostanze, prodotti nel corso del procedimento, idonei ad inficiare il valore probatorio dei primi.

Orbene, nel caso di specie il Collegio ritiene che l’Amministrazione non abbia proceduto all’attività di accertamento dell’illecito disciplinare nei termini sopra descritti.

In particolare, osserva che l’Amministrazione non ha tenuto nel debito conto la dichiarazione resa dal sig. **************, ancorché la stessa fosse più che idonea a confutare la riferibilità della telefonata ricevuta dal dott. *************** il giorno 28 aprile 2005 – resa da un’utenza telefonica fissa (0773/664423), verso le ore 12,00 – al ricorrente.

Da tale dichiarazione emerge, infatti, che:

– il giorno 28 aprile 2005 il ricorrente accompagnava – di buon ora – il sig. ******* a Roma;

– il ricorrente ed il sig. ******* rientravano a Latina nel tardo pomeriggio;

– in presenza del sig. *******, il ricorrente non effettuava – comunque – telefonate.

Ciò detto, appare evidente che la dichiarazione de qua ben valeva a comprovare l’estraneità del ricorrente al fatto contestato.

Al riguardo è da aggiungere che la dichiarazione resa dal dott. ************ non appare idonea ad annientare il valore probatorio della dichiarazione di cui sopra, atteso che:

– si tratta – comunque – di una dichiarazione, afferente, tra l’altro, una mera conversazione telefonica;

– nell’ambito di tale dichiarazione figurano elementi che non coincidono con quelli indicati nella segnalazione del dott. *************** e in particolare: – risulta difforme la data del sinistro, indicata nel 28 aprile 2005 (nella segnalazione del Dott. ***************, tale data si individua nel 27 aprile 2005), e, conseguentemente, non coincide anche quella della telefonata; – è, altresì, difforme l’utenza telefonica dalla quale sarebbe stata effettuata la chiamata (nella dichiarazione del dott. *************** tale utenza è 0773 – 664423, mentre il dott. ************ indica il numero 0771 – 3664423).

Ciò detto, è doveroso pervenire alla conclusione che il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto trae origine da presupposti di fatto che si rivelano inidonei a dimostrare – senza margini di dubbio – la condotta addebitata al ricorrente e, comunque, perché non dà conto di un logico processo deduttivo, rappresentativo delle ragioni che hanno condotto a riferire la telefonata ricevuta dal dott. *************** al ricorrente.

3. Tanto è sufficiente per accogliere il ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure formulate.

In ragione delle peculiarità che caratterizzano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma – Sezione I ter accoglie il ricorso n. 8850/2005 e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 54150.1.2.8.11/7, adottato dal Questore di Roma in data 22 giugno 2005.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

**************, Presidente

****************, ***********, Estensore

***************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

sentenza

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