Il tribunale  rigetta il reclamo della banca e conferma la sospensione  della procedura immobiliare

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No alla maggiorazione del 2,1%

Il Tribunale di Brindisi,  in sede collegiale, con ordinanza dell’01/10/2019,  ha confermato la sospensione della vendita della casa, ritenendo che il tasso pubblicato nei Decreti Ministeriali, aumentato degli ordinari coefficienti, è unico sia per gli interessi corrispettivi che per quelli moratori, che dunque per questi ultimi non dovrà procedersi alla maggiorazione del 2,1%.

Fatto

I mutuatari dopo aver ricevuto un pignoramento immobiliare svolgevano opposizione all’esecuzione da parte dei mutuatari lamentando l’usurarietà del mutuo fondiario  loro concesso  dalla Banca e chiedevano che la procedura esecutiva venisse sospesa.

Il Giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza di sospensione della procedura avanzata dai mutuatari  rilevando  che  il tasso di interessi di mora pattuito al momento della conclusione del contratto  appariva superiore al tasso soglia  usura ex L. 108/1996, per cui si  configurava la c.d. “usura originaria” con conseguente gratuità del rapporto in applicazione dell ‘art. 1815, comma 2 c.c.,  ( che stabilisce che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”).

La società, quale cessionaria del credito della Banca che aveva concesso il prestito,  proponeva reclamo avverso l’ordinanza con la quale il Giudice dell’esecuzione aveva accolto l’istanza  di  sospensione del procedimento esecutivo immobiliare, deducendo :

– l’erroneità del calcolo degli interessi convenuti, e in particolare l’omessa maggiorazione di 2,1 punti percentuali nel computo della soglia usuraria degli interessi di mora;

– l’omessa considerazione della c.d. clausola di salvaguardia contrattualmente prevista nella pattuizione degli interessi;

– l’autonomia delle clausole relative a interessi corrispettivi e moratori ai fini della sanzione di cui all’art. 1815 c.c.;

– l’erroneità del computo delle somme versate in virtù del contratto da parte dei reclamati;

 Diritto

Il Tribunale di Brindisi, in sede collegiale, si è pronunciato sul reclamo formulato dalla Banca.

Il Giudicate preliminarmente ha dato atto del contrasto giurisprudenziale, in seno alla Cassazione, sulla possibilità di considerare una maggiorazione del 2,1% ai fini del computo del tasso soglia di mora nonché sulla  natura e conseguente disciplina degli interessi corrispettivi e quelli di mora.

Dunque ha affermato che, in tale contesto, è certamente opportuno “privilegiare il dato positivo rappresentato dall’unicità del tasso soglia indicato nell’art.2 L.10/96……e considerato che la mancanza di un indirizzo univoco vale a costituire grave motivo ai fini della sospensione del processo.

Ha, poi, ritenuto che lo stretto tenore letterale dell’art. 5 del contratto di mutuo in questione paia legare il rinvio alla prevista clausola di salvaguardia ai soli interessi di preammortamento e non a quelli di mora.

Quanto alla dedotta erroneità del computo delle somme versate in virtù del contratto da parte dei reclamati e dell’incombere su questi ultimi dell’onere della prova dell’effettivo pagamento, ha affermato che quanto non portato dalla banca creditrice in precetto possa ragionevolmente assumersi come corrisposto.

 Quindi, dalla pronuncia sopra analizzata emerge che il Tribunale di Brindisi ha reputato che gli interessi di mora sono soggetti alla disciplina antiusura, e che la verifica in ordine al carattere usurario di tali interessi va effettuata con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del TEGM di cui al comma primo citato art. 2 cit., al pari di quanto avviene con riguardo agli interessi corrispettivi, almeno fino a quando non si pronunceranno le sezioni unite della Suprema Corte,  alle  quali la questione è stata rimessa da Cass. 6946/2019.

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Vincenzo Vitale

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