Il ritardo nella presentazione della documentazione a comprova del reale possesso dei requisiti di ordine speciale, deve essere motivato

Lazzini Sonia 28/02/08
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E’ compito dell’impresa sorteggiata (a norma dell’odierno art. 48 del decreto legislativo 163/2006) avvertire l’amministrazione di un guasto del proprio fax che ha determinato un ritardo nella ricezione della richiesta di presentazione della documentazione comprovante il reale possesso dei requisiti di ordine speciale
 
In tema di sorteggio dei requisiti di ordine speciale, e delle conseguenze del suo inadempimento (esclusione dalla procedura, segnalazione all’Autorità ed escussione della cauzione provvisoria) merita di segnalare il seguente pensiero espresso dal Tar Campania, Napoli con la sentenza numero 4975 del 14 maggio 2007:
 
< Per un verso, deve osservarsi come la lettera dell’art. 1-quarter, L. 109/94 (ORA ARTICOLO 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 SMI)  – nel disporre che “I soggetti di cui all’ articolo 2, comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito” – individua univocamente nella data della richiesta il dies a quo di decorrenza del termine per la dimostrazione dei richiesti requisiti, tanto che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modi di precisare che, laddove un termine abbia natura perentoria, per espressa qualificazione normativa o per la funzione che è chiamato ad assolvere, gli effetti decadenziali o "latu sensu" sanzionatori che discendono dalla sua violazione, si producono "ope legis", per cui solo una disposizione normativa potrebbe attenuarne l’incidenza, attraverso espresse clausole di salvezza che, nel caso di cui all’art. 10, comma 1 quater, l. n. 109 del 1994, non appaiono sussistere.
 
      Per altro verso, con specifico riferimento al caso di specie, s’osserva come, anche seguendo la prospettazione di parte ricorrente (comunicazione a mezzo fax non pervenuta per guasto alla macchina; raccomandata ricevuta solo in data 12.12.2000, nondimeno la richiesta di documenti espressamente individuava chiaramente nel giorno di sua formulazione (“entro il termine perentorio di giorni 10, decorrenti da oggi”) la data di decorrenza del termine di dieci giorni, di tal che, essendo comunque pervenuta in un momento in cui lo stesso non era ancora completamente decorso, ben poteva l’odierna ricorrente tempestivamente produrre la documentazione richiesta o comunque segnalare il ritardo nella ricezione della nota medesima.
 
      Conseguentemente – non essendo possibile scindere gli effetti dell’esclusione rispetto a quelli dell’ incameramento della cauzione e della segnalazione all’Autorità di Vigilanza ll.pp., derivando gli stessi da un’unica causa che trova il proprio fondamento nella norma e non anche in un atto discrezionale dell’amministrazione, il cui compito resta solo quello di verificare la violazione del precetto – il ricorso si presenta infondato e come tale va respinto.>
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito il testo della sentenza numero 4975 del 14 maggio 2007 emessa dal Tar Campania, Napoli
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania- Napoli Ottava Sezione
 
composto dai Signori:
 
***************    Presidente
 
********************   Componente
 
**************    Componente rel/est.
 
ha pronunziato la seguente
 
SENTENZA
 
 
 
sul ricorso n. 2391/2001 proposto da 
 
 
 Impresa Costruzioni & Restauro XXX s.r.l., in personas del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal’avv. ****************, ************* e ******************, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli alla via Toledo 156 
 
 
contro
 
 Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to *******************, selettivamente domiciliato in Napoli al Corso Novara presso Avv. **************.
 
 per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
 
 della nota di comunicazione del 22.01.01 del dirigente del settore tecnico del Comune di Benevento;
 
 della determinazione dirigenziali n. 4 Reg. ***** Del 4.1.01 del Comune di Benevento:
 
 della nota dirigenziale del 5.12.2000 prot. N. 78354;
 
 della nota dirigenziale del 10.12.2000 prot. N. 81631;
 
 della determinazione dirigenziale n. 829 del 7.11.2000;
 
 di ogni atto precedente o conseguente, ivi compreso il bando ed I verbali di gara;
 
 Visti gli atti della causa;
 
 Udito nella pubblica udienza del 26 marzo 2007, relatore il Ref. ************** e gli avvocati come da verbale d’udienza;
 
 Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 
Considerato in fatto
 
   Con ricorso iscritto al n. 2391/2001 e notificato in data 20.02.01, l’impresa ricorrente, premesso che aveva partecipato alla gara di licitazione privata indetta dal Comune di Benevento per l’attintatura degli edifici scolastici comunali e che in data 5.12.2000 era stata sorteggiata, ex art. 10, comma 1 quater, L. 109/94 per fornire la priva del possesso dei richiesti requisiti, impugna gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento e deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
 
   Non si costituiva l’amministrazione comunale resistente benché ritualmente intimata.
 
   All’udienza del 26 marzo 2007, il ricorso è stato discusso e ritenuto per la decisione.
 
Considerato in diritto
 
      Per un verso, deve osservarsi come la lettera dell’art. 1-quarter, L. 109/94 – nel disporre che “I soggetti di cui all’ articolo 2, comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito” – individua univocamente nella data della richiesta il dies a quo di decorrenza del termine per la dimostrazione dei richiesti requisiti, tanto che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modi di precisare che, laddove un termine abbia natura perentoria, per espressa qualificazione normativa o per la funzione che è chiamato ad assolvere, gli effetti decadenziali o "latu sensu" sanzionatori che discendono dalla sua violazione, si producono "ope legis", per cui solo una disposizione normativa potrebbe attenuarne l’incidenza, attraverso espresse clausole di salvezza che, nel caso di cui all’art. 10, comma 1 quater, l. n. 109 del 1994, non appaiono sussistere.
 
      Per altro verso, con specifico riferimento al caso di specie, s’osserva come, anche seguendo la prospettazione di parte ricorrente (comunicazione a mezzo fax non pervenuta per guasto alla macchina; raccomandata ricevuta solo in data 12.12.2000, nondimeno la richiesta di documenti espressamente individuava chiaramente nel giorno di sua formulazione (“entro il termine perentorio di giorni 10, decorrenti da oggi”) la data di decorrenza del termine di dieci giorni, di tal che, essendo comunque pervenuta in un momento in cui lo stesso non era ancora completamente decorso, ben poteva l’odierna ricorrente tempestivamente produrre la documentazione richiesta o comunque segnalare il ritardo nella ricezione della nota medesima.
 
      Conseguentemente – non essendo possibile scindere gli effetti dell’esclusione rispetto a quelli dell’ incameramento della cauzione e della segnalazione all’Autorità di Vigilanza ll.pp., derivando gli stessi da un’unica causa che trova il proprio fondamento nella norma e non anche in un atto discrezionale dell’amministrazione, il cui compito resta solo quello di verificare la violazione del precetto – il ricorso si presenta infondato e come tale va respinto.
 
       Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
 
      P.Q.M.
 
      Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. VIII^ di Napoli, definitivamente decidendo sul ricorso emarginato
 
 – respinge il ricorso.
 
 – spese compensate.
 
 Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
 Così deciso in NAPOLI, in Camera di Consiglio, il 26 marzo 2007
 
 *************** – Presidente
 
 ************** – Estensore
 
 

Lazzini Sonia

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