Il ricorso per revocazione presentato contro gli atti di un concorso di progettazione è inammissibile

Lazzini Sonia 03/06/10
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Deve trattarsi di documenti preesistenti alla pronuncia che comprovano in modo incontrovertibile una verità diversa da quella assunta dal giudice a fondamento della decisione contestata: il requisito della decisività ne postula la diretta attinenza a fatto risolutivo per la definizione della controversia.

La revocazione pertanto, va esclusa, con riguardo all’atto che sia in grado di offrire meri elementi indiziari, utilizzabili solo per una revisione del convincimento espresso dalla sentenza revocando in esito ad un riesame complessivo del precedente quadro probatorio coordinato con il nuovo dato acquisito._Alla stregua di questi principi acquisiti dalla giurisprudenza vanno conseguentemente valutati gli atti che il ricorrente espone come documenti decisivi per la rescissione della pronuncia in epigrafe indicata.

Tali documenti sono costituiti dai calcoli connessi alla progettazione esecutiva, peraltro successivi alla decisione n. 458/2007 di questa Sezione, dai verbali delle intercettazioni telefoniche riguardanti i componenti della Commissione giudicatrice e tecnici collegati nonché dalla pronuncia penale relativa alla vicenda in esame.

La progettazione esecutiva non è sicuramente preesistente e, per questo, non può essere assunta come documento decisivo ai sensi dell’articolo 395, n. 3 c.p.c., come ribadito, da ultimo, da Cass. SS. UU, 25 luglio 2007, n. 16402.

Si tratta di atto confezionato successivamente alla decisione e, per questo, non utilizzabile nei sensi indicati dal ricorrente (C.d.S., IV, 31 maggio 2007, n. 2809).

Non rilevanti sono certo le intercettazioni telefoniche, peraltro ancora al vaglio dell’A.G.O., testimoni certo di prassi assolutamente non commendevoli, ma prive di ogni carattere di decisività e, in ogni caso, non assurte a dignità di documento.

Anche la sentenza penale, peraltro non indicata che a mera conferma dell’assunto, non ha in proposito alcuna valenza specifica: essa con contiene alcuna affermazione di responsabilità idonea a modificare il quadro decisorio tenuto presente dalla pronuncia della quale si chiede la revocazione.

Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando gli elementi dedotti, pur se indiziari di situazioni ambientali e comportamentali non certo esaltanti.

 

 

A cura di *************

 

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 2184 del 19 aprile 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 02184/2010 REG.DEC.

N. 03322/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3322 del 2009, proposto da:
Ricorrente *******, rappresentato e difeso dagli avv. **********************, ************, con domicilio eletto presso ********************** in Roma, via Flaminia N.56;

contro

Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. ***********, con domicilio eletto presso *************** in Roma, via Cosseria N.2; Regione Puglia-Settore ******************************, Commissione Giudicatrice Concorso Progettazione, Consiglio Regionale della Regione Puglia;

nei confronti di

**********        *****************

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO :Sezione V n. 00458/2007, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA CONCORSO PROGETTAZIONE NUOVA SEDE CONSIGLIO REGIONALE.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2010 il Cons. Filoreto ********** e uditi per le parti gli avvocati ******, *******, ***** e ***************;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1078 del 26 luglio 2002 veniva preso atto della sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la Regione Puglia, il Ministero della difesa, l’Agenzia del demanio e l’Agenzia delle entrate in ordine alla realizzazione della nuova sede del Consiglio regionale della Puglia e degli uffici regionali su aree demaniali ubicate in Bari alla via Gentile n. 52.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1492 dell’11 ottobre 2002 venivano, poi, approvati gli indirizzi operativi e con deliberazione di Giunta regionale n. 1779 dell’11 novembre 2002 veniva nominato, in luogo dei due precedenti responsabili, il responsabile unico del procedimento;

Con determinazione del dirigente del settore provveditorato economato contratti e appalti della Regione Puglia, responsabile unico del procedimento, n. 521 del 16 dicembre 2002 venivano approvati il bando e il disciplinare di gara del concorso di progettazione della nuova sede del Consiglio regionale e degli uffici regionali;

Con deliberazione di Giunta regionale n. 148 dell’11 marzo 2003 veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso di progettazione, su proposta del responsabile unico della progettazione di integrare tre membri tecnici con due amministrativi.

La commissione giudicatrice svolgeva i suoi lavori nelle sedute del 4, 5, 11, 12, 29 aprile e 6 giugno 2003, provvedendo alla valutazione dei progetti presentati (quanto agli elementi qualitativi mediante il metodo del confronto a coppie), stilando infine la seguente graduatoria (relativa ai soli quattro progetti meglio graduatisi nell’ordine):

– progetto n. 8 (risultato presentato dal R.T.P. con p.73,18 mandatario Studio ALFA Progettazioni)

– progetto n. 7 (risultato presentato dal R.T.P. con p. 68,22

mandatario BETA & BETA DUE Ingegneria S.r.l.)

– progetto n. 1 (risultato presentato dal R.T.P. con p. 64,43

mandatario Studio ETA e Associati)

– progetto n. 3 (risultato presentato dall’ing. Ricorrente) p. 54,98

con conseguente attribuzione al primo classificato del premio previsto di € 200.000,00 e al secondo e terzo classificato del previsto rimborso spese pari a € 40.000,00 ciascuno.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 904 dell’11 giugno 2003 vanivano approvati gli atti e la graduatoria del concorso di progettazione e assegnati il premio e i rimborsi spese e con deliberazione di Giunta regionale n. 2125 del 9 dicembre 2003 veniva approvato il progetto definitivo della nuova sede del Consiglio regionale, predisposto dal raggruppamento tra professionisti primo classificato, mentre con atto n. 006401 di rep. del 1° agosto 2003 veniva formalizzata la convenzione tra la Regione Puglia e il R.T.P. con mandataria l’associazione professionale “Studio ALFA Progettazioni” per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza.

Con ricorso notificato il 29 settembre – 1° ottobre 2003, depositato il 10 ottobre 2003, e successivi motivi aggiunti notificati il 16-18 dicembre 2003 e depositati il 24 dicembre 2003, l’ing. ****************** impugnava dinanzi al TAR per la Puglia, sede di Bari, gli atti e provvedimenti suindicati.

Con sentenza n. 5411 del 24 novembre 2004 il TAR adìto accoglieva il ricorso limitatamente alle censure dedotte con il motivo sub 3 del ricorso e col motivo aggiunto sub 9, riferite all’omessa esclusione dalla gara dei progetti contrassegnati col n. 7 e col n. 1, presentati il primo dal R.T.P., secondo classificato, con mandatario BETA & BETA DUE Ingegneria e il secondo dal R.T.P., terzo classificato, con mandatario lo studio ETA & Associati.

I primi giudici rigettavano, invece, tutte le altre censure dedotte con i restanti motivi di ricorso e con i motivi aggiunti, ritenendole infondate, e compensavano le spese ed onorari di giudizio.

Con ricorso notificato in data 23 marzo 2005 e depositato in data 5 aprile 2005 l’Ing. Ricorrente proponeva appello avverso la prefata sentenza nella parte in cui rigettava le censure comportanti la reiterazione della gara, contestando altresì la decisione gravata nella parte in cui, dopo aver accolto il ricorso con riferimento all’esclusione dal concorso dei concorrenti classificatisi al secondo e terzo posto non aveva ritenuto “ che tali esclusioni determinassero la necessità di disporre la rinnovazione del confronto a coppie relativo agli elementi qualitativi di valutazione”, nonché la riformulazione della graduatoria riferita all’elemento qualitativo.

Si costituiva la Regione Puglia, eccependo l’inammissibilità dell’appello nelle parti in cui propone censure non dedotte in primo grado, nonché per difetto di interesse e, altresì, con riguardo alle censure indebitamente invasive della sfera di merito riservata alla P.A.. Nelle residue parti ha dedotto, invece, l’infondatezza dell’appello.

Si costituiva altresì l’Associazione Professionale Studio ALFA Progettazioni, controinteressata nel giudizio di primo grado, proponendo appello in via incidentale.

Con la decisione in epigrafe questa Sezione respingeva nel merito l’appello, non riconoscendo fondato alcuno dei motivi interposti.

La pronuncia è stata impugnata dall’ingegner Ricorrente con ricorso per revocazione notificato il 16/18 aprile 2009, sul presupposto della scoperta di nuovi documenti decisivi ai sensi dell’articolo 395, n. 3 c.p.c.

Per tali il ricorrente indica gli atti della progettazione esecutiva che dimostrerebbe la sostanziale incongruenza dei costi determinati nel progetto preliminare vincitore della gara.

Tale incongruenza (i costi sarebbero aumentati del 51% rispetto alla cifra indicata ab origine da RTI Studio ALFA) indicherebbe con chiarezza come i dati presupposti nel citato progetto fossero stati non esattamente percepiti dalla Commissione giudicatrice sulla quale pesa anche il sospetto di una non commendevole preferenza, su aspetti della quale è tuttora pendente processo penale.

Si sono costituiti eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito sia la Regione Puglia sia la RTI controinteressata.

DIRITTO

Il ricorso per revocazione presentato dall’ingegner Ricorrente è inammissibile.

Il gravame è stato interposto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 395, n. 3 c.p.c., che prevede possa chiedersi la revocazione se, dopo la sentenza, sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario.

Deve trattarsi di documenti preesistenti alla pronuncia che comprovano in modo incontrovertibile una verità diversa da quella assunta dal giudice a fondamento della decisione contestata: il requisito della decisività ne postula la diretta attinenza a fatto risolutivo per la definizione della controversia.

La revocazione pertanto, va esclusa, con riguardo all’atto che sia in grado di offrire meri elementi indiziari, utilizzabili solo per una revisione del convincimento espresso dalla sentenza revocando in esito ad un riesame complessivo del precedente quadro probatorio coordinato con il nuovo dato acquisito.

Alla stregua di questi principi acquisiti dalla giurisprudenza vanno conseguentemente valutati gli atti che il ricorrente espone come documenti decisivi per la rescissione della pronuncia in epigrafe indicata.

Tali documenti sono costituiti dai calcoli connessi alla progettazione esecutiva, peraltro successivi alla decisione n. 458/2007 di questa Sezione, dai verbali delle intercettazioni telefoniche riguardanti i componenti della Commissione giudicatrice e tecnici collegati nonché dalla pronuncia penale relativa alla vicenda in esame.

La progettazione esecutiva non è sicuramente preesistente e, per questo, non può essere assunta come documento decisivo ai sensi dell’articolo 395, n. 3 c.p.c., come ribadito, da ultimo, da Cass. SS. UU, 25 luglio 2007, n. 16402.

Si tratta di atto confezionato successivamente alla decisione e, per questo, non utilizzabile nei sensi indicati dal ricorrente (C.d.S., IV, 31 maggio 2007, n. 2809).

Non rilevanti sono certo le intercettazioni telefoniche, peraltro ancora al vaglio dell’A.G.O., testimoni certo di prassi assolutamente non commendevoli, ma prive di ogni carattere di decisività e, in ogni caso, non assurte a dignità di documento.

Anche la sentenza penale, peraltro non indicata che a mera conferma dell’assunto, non ha in proposito alcuna valenza specifica: essa con contiene alcuna affermazione di responsabilità idonea a modificare il quadro decisorio tenuto presente dalla pronuncia della quale si chiede la revocazione.

Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando gli elementi dedotti, pur se indiziari di situazioni ambientali e comportamentali non certo esaltanti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta dichiara inammissibile il ricorso in revocazione.

 

Condanna parte ricorrente alle spese del presente giudizio che comprensive di diritti ed onorari liquida in complessivi euro 3.000,00.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

***********************, Presidente FF

Filoreto **********, ***********, Estensore

***************, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

 

L’ESTENSORE       IL PRESIDENTE

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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