Il ricorso è irricevibile per tardività

Lazzini Sonia 03/03/11
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Il ricorso è irricevibile per tardività.

Come esposto dalla stessa ricorrente la comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione in favore della controinteressata le è pervenuta in data 21.9.2010, mentre il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 2.11.2010.

Ne consegue che, a tale ultima data, risulta spirato il termine decadenziale di giorni 30 di cui all’art. 120, comma 5 del Codice del processo amministrativo, a mente del quale “Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia’ impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto”.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 14265 del 7 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

 

N. 14265/2010 REG.SEN.

N. 01975/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex artt. 60 e 74 cod. proc. Amm.; sul ricorso numero di registro generale 1975 del 2010, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

– della nota prot. n.59982 del 21/9/2010 con cui è stata comunicata alla società ricorrente l’intervenuta aggiudicazione dei lavori di manutenzione degli immobili dell’Università degli Studi di Palermo -Edifìci sedi sparse e via Archirafì – lotto A) in favore della impresa controinteressata;

– del verbale di aggiudicazione, non conosciuto, nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore della impresa controinteressata, anziché in favore della società ricorrente;

– della nota prot.n.71144 del 19-10-2010 (DOC.n.3) a firma del Dirigente dell’Area Patrimoniale e Negoziale – Settore Appalti Opere e Lavori dell’Università degli Studi di Palermo;

– di tutti gli atti pregressi, connessi e conseguenziali;

 

nonché per la condanna dell’Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla società ricorrente per effetto dell’illegittima aggiudicazione dalla gara “de qua” in favore della impresa controinteressata, piuttosto che in favore della medesima società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Universita’ degli Studi di Palermo e della Impresa Geom.F.Sco Li Controinteressata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 il dott. ******************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente ed alla controinteressata di cui in epigrafe e depositato l’11.11.2010 la Ricorrente Lavori Edili s.r.l., premesso che l’Università degli Studi di Palermo aveva bandito un pubblico incanto per la manutenzione di diversi immobili, tra cui il lotto A, da esperirsi con procedura aperta; che il relativo disciplinare di gara, contenente le norme integrative del bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione delle singole offerte, prevedeva al paragrafo 1, punto 3 che tra la documentazione da inserire a pena di esclusione vi fosse una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, nella quale il concorrente indicasse specificamente l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lg.vo 163/2006; che essa aveva reso la predetta dichiarazione sostitutiva indicando espressamente ed analiticamente i casi di cui all’art. 38, ivi compresi quelli di cui alle lettere m-ter) e m-quater); che tali ultime ipotesi, invece, non erano state oggetto di espressa indicazione da parte dell’aggiudicataria; che essa, seconda classificata, con nota del 15.10.2010 aveva, pertanto, richiesto l’esclusione dalla gara della controinteressata; che con la nota prot. n. 7144 del 19.10.2010 l’Università resistente aveva rigettato tale richiesta, ritenendo sufficiente il richiamo generico all’art. 38 del D. Lg.vo 163/2006; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato gli atti di cui in epigrafe lamentandone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione del paragrafo 1) del disciplinare di gara (“lex specialis”), violazione e falsa applicazione dell’articolo 38 lettere m-ter) e m-quater) del D. Lg.vo 163/2006 (e ss.mm.ii), eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento dalla causa tipica, illogicità ed ingiustizia manifesta; ha quindi richiesto il risarcimento del danno patito, mediante reintegrazione in forma specifica ed aggiudicazione della gara, ovvero in via subordinata mediante condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una somma di denaro da liquidarsi in via equitativa.

Si è costituita l’Amministrazione resistente, eccependo in via pregiudiziale la tardività del ricorso avversario, in ragione del mancato rispetto del termine per la notificazione di cui all’art. 120 del Codice del processo amministrativo; nel merito la legittimità dei propri provvedimenti, stante la sufficienza del richiamo alle ipotesi di cui all’art. 38 del D.Lg.vo 163/2006 operato dall’impresa risultata aggiudicataria.

Si è costituita anche quest’ultima, eccependo le medesime circostanze in diritto evidenziate dall’Amministrazione resistente e l’infondatezza della domanda risarcitoria spiegata dalla ricorrente.

All’adunanza del 23.11.2010, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare della ricorrente, il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art. 60 del Codice del processo amministrativo, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare.

Il ricorso è irricevibile per tardività.

Come esposto dalla stessa ricorrente la comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione in favore della controinteressata le è pervenuta in data 21.9.2010, mentre il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 2.11.2010.

Ne consegue che, a tale ultima data, risulta spirato il termine decadenziale di giorni 30 di cui all’art. 120, comma 5 del Codice del processo amministrativo, a mente del quale “Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia’ impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto”.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente ed alla controinteressata le spese di lite che liquida in € 1.500,00 cadauna, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente FF

******************, Consigliere

********************, Referendario, Estensore

 

L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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