Il reddito di cittadinanza e l’offerta di lavoro

Erica Ferrini 13/02/19
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Il 18 gennaio 2019, dopo un lungo braccio di ferro con l’Europa per l’approvazione della legge di stabilità, ha finalmente visto la luce il  Decreto Legge n. 4 del 28.01.2019, il cosiddetto “decretone” contenente disposizioni relative a due istituti che sono ormai divenuti le bandiere dell’attuale governo: reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni.

Si tratta di due misure molto discusse, da una parte per i possibili costi che potrebbero portare a carico delle finanze dello Stato, con conseguente aggravio del debito pubblico, sia per i “paletti” che è necessario rispettare per potervi accedere. Tutti ne abbiamo sentito parlare, ma quanti veramente sanno in che cosa consistono?

Oggi, Decreto Legge alla mano, ci focalizzeremo sul reddito di cittadinanza, vedremo insieme chi ne ha diritto, in cosa consiste veramente, quali sono i requisiti per potervi accedere e per mantenerlo.

L’articolo 1 del decretone ci chiarisce subito che Il reddito di cittadinanza, denominato anche “rdc” è ”una misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.” Come è intuibile, si tratta quindi di una misura assistenziale volta a sostenere soggetti che si trovano in situazioni di difficoltà. Altro aspetto da evidenziare, è che il rdc coinvolge l’intera famiglia del richiedente, sia perché per la concessione del beneficio viene analizzata la situazione economica dell’intero nucleo familiare sia perché, come vedremo, alcune delle attività a cui i beneficiari devono partecipare per mantenere il rdc vedono il coinvolgimento degli componenti della famiglia.

Si può dire che, così come configurato, il procedimento volto all’erogazione del rdc si articola in tre fasi:

una prima fase, consistente nella verifica dei requisiti necessari per potervi accedere che segue all’inoltro della domanda, che può avvenire autonomamente, tramite l’apposita piattaforma digitale o tramite i centri autorizzati;

una seconda fase, che si apre a seguito dell’ammissione al beneficio, in cui ruolo di primaria importanza è svolto dai centri per l’impiego, i cui operatori divengono dei veri e propri tutor: il beneficiario è infatti chiamato a presentarsi, entro 30 giorni dall’ammissione al beneficio, dinanzi al centro per l’impiego, ove, oltre a stipulare il patto per il lavoro e l’inclusione sociale, riceve l’assegno di ricollocazione, consistente, sostanzialmente, in un buono da spendere presso i centri per l’impiego o altri soggetti autorizzati, per ricevere l’assistenza necessaria per essere introdotto nel mondo del lavoro. L’assegno di ricollocazione prevede infatti che gli operatori dei centri per l’impiego divengano dei veri e propri tutor, che attraverso colloqui conoscitivi e la redazione di una scheda personale, individuino competenze e attitudini del beneficiario in modo da creare per lui un percorso di riqualificazione il più possibile personalizzato che possa portare al reperimento di un’occupazione lavorativa tramite lo svolgimento di attività, partecipazione a progetti, corsi di formazione ecc. Non si tratta di semplici consigli: sono previste infatti severe sanzioni per coloro che non si presentano ai colloqui con gli operatori o che non partecipino alle attività agli stessi indicate dagli operatori.

Infine, vi è una terza fase, che si può definire “di mantenimento” in cui il beneficiario deve attenersi al programma per lo stesso predisposto, comunicare eventuali variazioni relative alla propria situazione lavorativa o familiare ed eventualmente chiedere il rinnovo decorsi 18 mesi dalla concessione, mentre i soggetti chiamati a svolgere un ruolo di controllo monitorano la situazione e segnalano eventuali anomalie. Sono infatti numerosi i soggetti coinvolti: l’INPS che eroga il beneficio, il Ministero del Lavoro chiamato a svolgere una funzione di controllo, Centri per l’impiego o soggetti autorizzati che aggiornano tempestivamente le schede relative ai singoli beneficiari, inserendo eventuali richiami o sanzioni, attività svolte, proposte lavorative pervenute ecc.. infine altri enti quali Comuni, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza sono tenuti a segnalare eventuali anomalie rilevate.

Detto questo, passiamo ad analizzare i principali aspetti del Rdc:

Chi ne ha diritto?

Ai sensi dell’art. 2, I beneficiari del rdc devono essere in possesso di due requisiti, il primo riguardante la residenza/soggiorno ed il secondo la sfera patrimoniale.

Per quel che riguarda il primo requisito, il rdc è riservato a cittadini italiani, europei, cittadini di altri paesi che abbiano sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale o stranieri in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo purché residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Quanto al secondo requisito, il nucleo familiare deve possedere:

  • Un valore ISEE inferiore a € 9.360,00
  • Un patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa non superiore ad € 30.000,00;
  • Un patrimonio mobiliare non superiore ad € 6.000, aumentato di € 2.000,00 per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 10.000,00 incrementato di € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo. Tali massimali possono essere aumentati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità.
  • Nessun componente deve essere intestatario o avere piena disponibilità di automobili immatricolate nei sei mesi precedenti o di cilindrata superiore a 1600 cc né di motoveicoli immatricolati nei due anni precedenti o di cilindrata superiore ai 250 cc, fatti salvi veicoli con agevolazioni fiscali per disabili;
  • Nessun componente deve essere intestatario o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto;
  • Reddito familiare annuo che può variare da un minimo di € 6.000,00 ad un massimo di € 19.656,00 a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare e che l’abitazione sia di proprietà o in locazione

Ai fini del calcolo, si precisa che coniugi separati o divorziati che hanno la medesima residenza vengono considerati quale unico nucleo familiare e che i figli di età inferiore ai 26 anni non conviventi vengono considerati nello stesso nucleo familiare se è a loro carico ai fini IRPEF e se non è coniugato e non ha figli;

sono invece esclusi dal rdc:

  • Detenuti per tutto il periodo della detenzione o soggetti che si trovano in strutture di degenza per lungo periodo a carico dello stato;
  • Disoccupati che abbiano dato dimissioni volontarie nei dodici mesi antecedenti, salvo giusta causa;

Quale somma viene corrisposta?

quanto all’entità del beneficio economico concesso, l’art. 3 precisa che il rdc su base annua si compone di due elementi: uno ad integrazione del reddito familiare e l’altro volto a sostenere il costo del canone di locazione o del mutuo per l’acquisto della casa, concedendo ai beneficiari un contributo pari all’ammontare del canone annuo, fino ad un massimo di € 3.360 annui, contributo che è invece ridotto ad € 1.800,00 annui in caso di mutuo. L’ammontare del beneficio inoltre viene calcolato al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente previsti in base all’ISEE ed è compatibile con il godimento della NASPI (assicurazione sociale per l’impiego – ex sussidio disoccupazione)

In ogni caso, il beneficio non può essere inferiore a € 480,00 annui e non può superare € 9.360,00 annui, valore che può però essere aumentato in base al carico familiare e alla situazione reddituale, calcolo da eseguire utilizzando le scale di equivalenza previste dall’art. 2 comma 5.

Il beneficio viene corrisposto mediante l’accreditamento della somma su una apposita carta di credito, la  carta Rdc, con la possibilità di effettuare un prelievo contante di massimo € 100,00 mensili per singolo individuo, incrementabili secondo le scale di equivalenza previste dall’art. 2 comma 5. Il decretone lascia inoltre aperta la possibilità di prevedere ulteriori misure a sostegno dei beneficiari, quali agevolazioni per i trasporti pubblici, sostegno alla casa, all’istruzione ecc.

In caso di variazione della condizione occupazionale, il rdc non viene sospeso immediatamente, bensì viene ridotto nel caso di lavoro dipendente, finché non viene recepito nell’ISEE, mentre nel caso in cui il beneficiario avvii una propria attività, continua ad essergli corrisposto per due mesi, per consentirgli di far fronte almeno ad una parte delle spese che lo stesso si troverà a sostenere in questa delicata fase. In ogni caso, ogni variazione della situazione occupazionale deve essere comunicata all’INPS entro 30 giorni, mentre variazioni relative al numero dei componenti del nucleo familiare devono essere comunicate entro due mesi. Come vedremo, l’omessa comunicazione di eventuali variazioni ha conseguenze pesanti per il beneficiario, potendo comportare anche la decadenza con efficacia retroattiva dal beneficio.

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da componenti di età superiore a 65 anni il rdc assume la denominazione di pensione di cittadinanza, che viene incrementata fino ad € 7.560,00, mentre il contributo previsto per il canone di locazione è di € 1.800,00 annui.

Il beneficio ha la durata di 18 mesi, rinnovabili previa sospensione di un mese, sospensione che invece non si applica per la pensione.

Una volta ammesso, che cosa deve fare il beneficiario per non perdere il rdc?

Numerosi sono gli oneri che gravano sul beneficiario, che viene chiamato a stipulare un patto per il lavoro e l’inclusione sociale con cui, sostanzialmente, rende una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e si impegna a partecipare ad un percorso personalizzato volto all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Come anticipato all’inizio di questo articolo, è l’intera famiglia ad essere coinvolta: al patto per il lavoro e l’inclusione sociale devono infatti aderire tutti i membri familiari che si trovino in una situazione di inoccupazione: sono infatti esclusi da tale onere i familiari occupati in attività lavorative, frequentanti regolari corsi di studi o che si trovino ad assistere disabili o bambini di età inferiore ai tre anni.

Infine, deve accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue per il primo anno di godimento del beneficio, mentre dopo l’anno deve accettare la prima offerta di lavoro congrua.

Ma che cosa significa “offerta di lavoro congrua”? il decreto legge si limita a fare una valutazione di congruità solamente in termini di distanza tra il luogo di lavoro e la residenza del beneficiario: viene infatti  definita congrua un’offerta di lavoro entro 100 Km dalla residenza del beneficiario nei primi 6 mesi di godimento del beneficio, che diventano 250 Km nei successivi sei mesi, mentre dopo un anno  è ritenuta congrua qualsiasi offerta di lavoro all’interno del territorio italiano, salvo vi siano familiari minorenni o con disabilità. Quindi, per stabilire la congruità dell’offerta non viene valutato alcun altro parametro che non sia la distanza, pertanto nessun rilievo viene dato ad altri elementi di non secondaria importanza, quali la retribuzione, l’orario lavorativo, la corrispondenza tra le mansioni proposte e le competenze del beneficiario ecc.  Tanto che, dopo l’anno di godimento del beneficio, qualsiasi offerta lavorativa sul territorio italiano diviene congrua. In tal caso, qualora il beneficiario accetti,  continua a percepire il beneficio per ulteriori tre mesi a titolo di compensazione per le spese di trasferta.  Stante la laconicità della definizione di congruità data dal decreto  è possibile, se non auspicabile, un intervento da parte del legislatore volto a mitigare la tassatività di tale previsione.

Quali sanzioni in caso di violazione?

Le sanzioni sono affidate all’art. 7, in cui si prevede che si ha decadenza con efficacia retroattiva, con obbligo quindi di restituire quanto percepito, nel caso in cui Il beneficio sia stato ottenuto sulla base di dati non veritieri. E’ inoltre prevista la reclusione da 2 a 6 anni e l’esclusione dalla possibilità di presentare nuovamente domanda per dieci anni qualora il beneficio sia stato ottenuto presentando documentazione falsa oppure sia stata omessa tempestiva comunicazione di variazione del reddito.

Si ha invece decadenza (non retroattiva) dal beneficio quando anche uno soltanto dei componenti del nucleo familiare, con possibilità di presentare nuovamente richiesta decorsi 18 mesi, ridotti a 6 in presenza di minori o disabili:

  • Non sottoscrive il patto per il lavoro;
  • Non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative e ai progetti allo stesso indicati dall’operatore del centro per l’impiego;
  • Rifiuta ingiustificatamente un’offerta di lavoro congrua;
  • Non presente DSU aggiornata;
  • Percepisce un beneficio maggiore di quello che gli spetterebbe grazie a dichiarazioni mendaci

In caso di mancata presentazione alle convocazioni, viene decurtata una mensilità per la prima volta, due alla seconda e si ha poi decadenza dal beneficio alla terza. Invece, la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, agli impegni e alle iniziative di orientamento anche da parte di uno solo dei familiari, la decurtazione delle mensilità è accompagnata da un richiamo formale, con la possibilità di giungere fino a tre richiami, con la decurtazione di due mensilità la prima volta, tre la seconda e sei la terza, si ha quindi decadenza ad un ulteriore richiamo.

Conclusioni

Com’era prevedibile, il presente decreto ha suscitato molte polemiche. La crisi economica degli ultimi anni ha comportato notevoli difficoltà sia per i giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro sia per coloro che  già vi erano entrati  a rimanervi o a reperire un’occupazione stabile. I giovani che vogliono farsi una famiglia sono costretti a scegliere tra rimandare, anche di molti anni le proprie aspirazioni familiari, con il conseguente abbassamento della natalità, oppure correre il rischio di trovarsi a chiedere aiuto alle proprie famiglie di origine per sostenere il peso, economico e non, di una famiglia. Dall’altra parte vi sono persone di quaranta o cinquanta anni, età a in cui, in tempi passati, si avrebbe avuto una carriera già avviata, che nonostante magari siano anche in possesso di un titolo di studio, ancora collezionano contratti della durata di qualche mese. Ancora, vi è chi, nonostante tutti gli sforzi, nel mondo del lavoro non è mai riuscito ad entrare. Da questo punto di vista è senz’altro lodevole la previsione di un sostegno economico in favore delle molte famiglie che si trovano, anche momentaneamente, in situazione di difficoltà economica, così come lodevole è l’intento di spronare le persone che lo ricevono a rimettersi in gioco, sia da un punto di vista sociale, che lavorativo.

Dall’altra parte non si può non notare come, così per come è strutturato, il reddito di cittadinanza sembra pensato quale misura anti “bamboccioni”, tema già affrontato in passato da alcune forze politiche, in cui sì viene corrisposto un sostegno economico alle famiglie, ma chi lo riceve si impegna a modellare le proprie competenze sulla base di quelle che sono le richieste di mercato e si rende disponibile ad accettare qualsiasi impiego di lavoro, indipendentemente dal proprio titolo di studio, dalla mansione, dall’orario o dalla retribuzione, anche dall’altra parte d’Italia se necessario.

Difatti, non è difficile reperire un impiego lavorativo alle condizioni previste dal presente decreto per ritenere congrua un’offerta di lavoro: condizioni che nel primo anno si sostanziano nella sola distanza chilometrica per poi sparire completamente dopo l’anno, arrivando pertanto a far sì che debba essere ritenuta congrua qualsiasi offerta di lavoro. E’ evidente che le persone disposte ad accettare qualsiasi condizione lavorativa in qualsiasi parte d’Italia pur di ottenere un impiego, molto probabilmente lo avrebbero già trovato, anche senza l’obbligo previsto dal rdc.

Le più penalizzate dalla “legge dell’offerta congrua” sarebbero proprio le famiglie: è prevista una mitigazione dell’onere di accettare l’offerta in caso di figli minori o disabili e limitatamente alla parte in cui dopo l’anno sono tenuti ad accettare qualsiasi offerta sul territorio italiano. Pertanto, anche in presenza di figli minori o disabili permane comunque la congruità dell’offerta se l’impiego si trova entro 100 Km dalla residenza nei primi sei mesi o entro 250 Km nei successivi sei mesi. Orbene, è evidente che,  è impossibile percorrere 500 Km ogni giorno per recarsi a lavoro, va da sé quindi che, in tale caso, il familiare sarebbe giocoforza costretto a pernottare fuori casa almeno durante i giorni lavorativi. Si costringerebbe quindi la famiglia a decidere tra il sacrificio dell’unità familiare o il trasferimento dell’intera famiglia, magari a fronte di un lavoro malpagato perché, lo si ricordi, la congruità dell’offerta è solo su base chilometrica e non tiene conto della retribuzione corrisposta al lavoratore.

Senza pretese di completezza o di esaustività, è questo sostanzialmente il contenuto del Decreto Legge n. 4/2019, adesso la parola è passata alle Camere per la sua conversione in Legge entro 60 giorni.  Ad oggi pertanto modifiche o cambiamenti sono ancora possibili, così come la possibilità che lo stesso decada in caso di mancata conversione. Non ci resta quindi che attendere per le considerazioni conclusive.

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