Il reato di ricettazione 

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La ricettazione consiste nell’acquisto da parte di chiunque di beni illecitamente sottratti a un terzo oppure, l’acquisto di beni che derivano da un delitto di qualsivoglia entità e natura. 

A seconda degli ordinamenti giuridici essa può assumere risvolti criminali con conseguenze variabili.

     Indice 

  1. La condotta
  2. La pena prevista
  3. Il soggetto attivo
  4. La ratio legis
  5. Interpretazione dell’articolo 648 del codice penale

1. La condotta

Nell’ordinamento giuridico la ricettazione è un reato disciplinato dall’articolo 648 del codice penale, che la definisce come quell’azione, tesa a procurare profitto per sé stessi o altri, di acquistare, detenere od occultare cose provenienti da un delitto,

Allo stesso modo, è responsabile di ricettazione chi si adopera indirettamente per fare acquistare, detenere od occultare detti beni. 

Ai fini della legge, si ha ricettazione quando il soggetto che ne è responsabile è diverso da colui che ha eseguito materialmente il reato con il quale è venuto in possesso delle cose oggetto di ricettazione.

Di conseguenza, contrariamente alla vulgata comune, il reato di ricettazione non è limitato all’ipotesi nella quale una persona acquisti un oggetto rubato altrove , consapevole o non consapevole del fatto che sia di provenienza illecita, ma ricomprende anche l’’potesi nella quale la persona si adoperi in proprio o per conto di altri a occultare questo oggetto, ad esempio nascondendolo in casa propria o di un proprio conoscente.

Il delitto presupposto può essere un furto, una rapina o un delitto capace di procurare all’autore denaro o altri beni dei quali egli si può impossessare per effetto della commissione del delitto stesso.

La ricettazione non dev’essere confusa con l’incauto acquisto, vale a dire, l’acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 del codice penale).

2. La pena prevista

La sanzione prevista dall’articolo 648 del codice penale è quella della reclusione da 2 ad 8 anni congiunta alla multa da 516 a 10 329 euro.

A discrezione dell’organo giudicante, nell’ipotesi il fatto criminoso sia di lieve entità, è irrogabile al colpevole la pena prevista dal comma 2 dell’art. 648 che, decisamente più tenue, prevede la reclusione sino a sei anni e la multa sino a 516 euro.

3. Il soggetto attivo

Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l’autore del delitto presupposto. 

4. La ratio legis

Il reato di ricettazione ha il suo fondamento nella tutela del patrimonio del singolo, al quale secondo parte della dottrina si dovrebbe avvicinare anche l’interesse della giustizia alla punizione dei colpevoli del reato presupposto, la cui identificazione sarebbe compromessa dalla circolazione dei beni frutto dello stesso reato.

5. Interpretazione dell’articolo 648 del codice penale 

L’articolo 648 del codice penale, rubricato “Ricettazione” recita: 

Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile [379, 649, 712] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il bene giuridico tutelato, secondo la giurisprudenza maggioritaria, consiste esclusivamente nell’interesse patrimoniale della persona offesa, e non anche nell’amministrazione della giustizia.

Si è osservato che la ratio della norma è quella di bloccare a valle, attraverso la punibilità della ricettazione, lo stesso reato presupposto, rendendolo poco appetibile.

Si tratta di reato comune, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto.

Il denaro o la cosa oggetto della condotta devono essere di provenienza delittuosa, e questo vale sia per i delitto dolosi che colposi, anche nella forma del tentativo. 

A sua volta la ricettazione può diventare il presupposto di una seguente ricettazione.

La disposizione non richiede la consapevolezza degli estremi del delitto, potendosi arrestare alla plausibile contezza che la cosa provenga da un delitto. 

Dovrà essere il giudice, in concreto, a valutare l’insieme delle circostanze fattuali in grado di indicare la consapevolezza del ricettatore in merito alla provenienza.

In relazione al denaro o alla cosa, viene accolta una nozione in senso lato, rientrando nel concetto non esclusivamente i proventi, ma anche quello che è servito a commettere il delitto.

Non è assolutamente necessario che il delitto presupposto venga accertato giudizialmente.

Ai fini di una corretta differenziazione tra il concorso nel reato presupposto, il favoreggiamento reale e la ricettazione, è innanzitutto necessario utilizzare il criterio temporale.

Se c’è è un previo concerto tra l’autore del delitto ed il futuro acquirente, il quale in questo modo rafforza il proposito criminoso, ci dovrà essere concorso di persone nel delitto base.

Se non ci sia un previo accordo, la condotta integra ricettazione.

Se la condotta viene posta in essere all’unico fine di assicurare il prodotto del reato commesso da altri, senza nessun profitto, si ricade invece nel favoreggiamento reale.

Per espressa previsione normativa, la ricettazione è punibile anche se l’autore del reato presupposto non è punibile o imputabile, o quando manchi una condizione di procedibilità.

La ricettazione è un reato a forma vincolata, dato che la norma incrimina l’acquisto, la ricezione o l’occultamento delle cose di provenienza illecita che si consuma nel momento nel quale è realizzata una delle condotte, con la precisazione che l’accordo circa l’acquisto è anche ricettazione consumata, indipendentemente dalla futura consegna del bene.

La ricezione è una condotta a sé stante.

In relazione al dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto, tra gli “altri” non va ricompreso l’autore del delitto presupposto (in questo caso potrebbe configurarsi il favoreggiamento reale).

Il delitto in esame può essere anche sorretto dal mero dolo eventuale, con la precisazione però che, a differenza della figura contravvenzionale di cui all’art. 712, è richiesto un quid pluris rispetto al semplice sospetto, anche un ragionevole convincimento che l’agente ha consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa può trarsi solo da dati di fatto univoci, che rendano concreta la possibilità di una tale provenienza.

Per profitto si deve intendere qualsiasi utilità che possa incrementare il patrimonio del ricettatore e che abbia la capacità di soddisfare un bisogno umano, potendo esso avere anche natura non patrimoniale.

Il comma 2 disciplina una circostanza attenuante, se il fatto sia di particolare tenuità, il quale riconoscimento implica una valutazione globale del fatto.

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