Il reato di deviazione di acque ex art. 632 C.P. a tutela del possesso delle acque di sorgente naturale sita in proprietà privata

Scarica PDF Stampa

Il reato di deviazione di acque ex art. 632 C.P. a tutela del possesso delle acque di sorgente naturale sita in proprietà privata

Cass., Sez. II, 8-28 giugno 2011, n. 25737, (Pres. Sirena; Rel. Davigo; imp. S.A., S.F.)

Conferma, salvo rinvio rideterminazione pena per il reato di cui all’art. 632 C.P.

Corte d’Appello di Genova, Sez. I, 28 ottobre-3 dicembre 2010, n. 2964, (***********; Rel. Spirito).

Riforma parzialmente Tribunale di Chiavari, 25-28 gennaio 2010, n. 64.

Deviazione di acque in concorso, artt. 110, 632 C.P.; minaccia aggravata in concorso, artt. 110, 612 cpv., 339 C.P.

per avere nel giugno 2006 posto in essere la deviazione delle acque di una sorgente naturale privando del possesso della risorsa idrica i proprietari del terreno in cui era ubicata la risorgiva medesima, con la minaccia di un danno ingiusto nei confronti dei detentori a mezzo di una pala e di una roncola.

La Corte territoriale ligure ha ritenuto configurato il particolare reato di deviazione di acque previsto dal Codice penale a tutela del possesso idrico, in quanto è stato accertato dall’escussione dei testi e dai sopralluoghi eseguiti dagli ufficiali di P.G., che gli imputati entrarono nel terreno in cui era presente la sorgente naturale originata da una falda freatica, abbatterono l’invaso di contenimento delle acque della stessa e tagliarono la tubazione interrata destinata all’irrigazione del fondo dei proprietari del terreno stesso in cui era presente la sorgente, detentori del possesso della risorsa idrica, il tutto al fine di far defluire le acque e prelevarle con il posizionamento di una nuova tubazione “volante” che le convogliava al terreno degli stessi imputati distante circa cento metri dal punto della risorgiva e con la minaccia di un danno ingiusto ai detentori della sorgente idrica attraverso gli attrezzi da lavoro impiegati, nella specie una pala e una roncola.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso interposto dagli imputati, in particolare, per: l’assenza dell’ipotesi di reformatio in pejus nell’aver concesso le attenuanti generiche per il solo reato di minaccia e non anche quanto al reato di deviazione di acque; l’assenza della violazione dei diritti di difesa essendo chiari sin dall’inizio della vicenda processuale i termini della contestata deviazione di acque; il mancato obbligo del giudice del gravame di riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni immuni da vizi logici; la riproposizione di plurime censure nel merito.

La Corte accoglie il solo motivo della violazione di legge circa la pena detentiva inflitta per il reato di deviazione di acque (mesi due di reclusione ed euro cento di multa), in quanto ex art. 52, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace si applicano le pene pecuniarie o alternative e non quella della reclusione. Per conseguenza resta superato il motivo di censura relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena agli imputati dal momento che le pene per i reati di competenza del giudice di pace non sono suscettibili di tale beneficio.

Per un particolare caso di configurazione del reato di deviazione di acque relativo a sorgente naturale ubicata in proprietà privata diversa da quella del detentore del possesso delle acque medesime, si vedano:

Cass., Sez. II, 29 ottobre-20 novembre 2009, n. 44699 (Pres. Macchia; Rel. *****);

conferma

Tribunale di Vallo della Lucania 16 marzo-12 aprile 2007, n. 297;

conferma

Giudice di Pace di Vallo della Lucania, 10-31 maggio 2006, n. 54.

Cassazione penale  sez. II 08 giugno 2011 n. 25737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA ************** – Presidente –

Dott. ***************** – Consigliere –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., nato a (OMISSIS);

S.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, sezione 1^

penale, in data 28.10.2010;

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal

Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;

Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, Dott.

***************, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza

impugnata sia annullata con rinvio limitatamente alla determinazione

della sanzione per il reato di cui all’art. 632 c.p..

Inammissibilità del ricorso nel resto;

Udito il difensore degli imputati, Avv. Vernazza Andrea, il quale ha

concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Osserva:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 25.1.2010, il Tribunale di Chiavari dichiarò S.A. e S.F. responsabili del reati di minaccia aggravata e – concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante – condannò ciascuno alla pena di Euro 50,00 di multa.

Gli imputati furono assolti dal reato di deviazione di acque perchè il fatto non sussiste.

Avverso tale pronunzia gli imputati, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chiavari e le parti civili T.L. e R.L. proposero gravame e la Corte d’appello di Genova, con sentenza in data 28.10.2010, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò gli imputati colpevoli altresì del reato di deviazione di acque e condannò ciascuno alla pena mesi 2 di reclusione ed Euro 100,00 di multa, nonchè in solido al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese a favore delle parti civili.

Ricorre per cassazione il difensore degli imputati deducendo:

1. vizio di motivazione in relazione al travisamento della prova in ordine alla sussistenza della sorgente e dei lavori di scavo per deviare le acque; si è in presenza di due sentenze difformi: quella di primo grado motiverebbe in modo aderente alle risultanze processuali e sarebbe coerente sotto il profilo logico giuridico; la sentenza di appello avrebbe travisato il contenuto del verbale di sopralluogo redatto dal M.llo CC G.S.; C. non è un teste a difesa, ma della parte civile; i testi a difesa hanno riferito circostanze compatibili con il verbale di sopralluogo; la sentenza impugnata sarebbe incorsa in travisamenti della prova con riferimento all’esistenza di una sorgente ed alla sua collocazione in un terreno di proprietà T.; la pozza rilevata nel sopralluogo non sarebbe una sorgente perchè si tratta di acqua ferma derivante dal ruscello San Lorenzo; la pozza è demaniale come da nota della Provincia di Genova; i tubi erano pressochè totalmente interrati, non si è accertato dove portassero e non esisteva il tubo volante di cui parla T.L.; la famiglia S. da tempo immemorabile si approvvigionava dell’acqua per irrigazione dal rio S. Lorenzo e dalle pozze a margine; al ricorso sono allegati copia dei verbali di udienza, del verbale di sopralluogo, della planimetria della zona e della lettera della Provincia di Genova;

2. violazione della legge processuale in relazione all’immutazione del fatto contestato: l’imputazione era relativa all’aver deviato il corso delle acque fuoriuscenti dalla tubazione dell’impianto a servizio delle proprietà di T.L. e R.L., mentre il fatto ritenuto dalla Corte d’appello sarebbe relativo ad un solco dove sarebbero state collocate tubazioni per captare direttamente l’acqua della pozza previo danneggiamento dell’invaso vasca naturale; ciò avrebbe pregiudicato il diritto di difesa che si è articolato a dimostrare che gli imputati non avevano reciso alcuna tubazione, ma solo ripristinato quella già esistente utilizzata da almeno trentanni;

3. violazione di legge in relazione alla ritenuta natura dell’acqua che si assume deviata ed al possesso esclusivo della medesima in capo alle persone offese in quanto gli imputati avevano il possesso legittimo ultraventennale dell’approvvigionamento a fini irrigui dell’acqua che sia assume deviata;

4. violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo agli imputati o comunque della prova di tale sussistenza; il dolo generico consiste nella consapevolezza della illegittimità della deviazione delle acque e quello specifico nello scopo di procurare a sè o ad altri un profitto ingiusto mediante la stessa deviazione; il fatto che i S. attingessero da oltre trent’anni (compresi i loro danti causa) l’acqua in questione renderebbe almeno dubbia la consapevolezza della illegittimità e dell’altrui possesso; la sentenza impugnata afferma invece che lo scavo è sinonimo di intento di sottrazione; gli imputati hanno precisato che lo scavo era finalizzato a ripristinare l’approvvigionamento idrico che si era interrotto; l’esistenza dello scavo non è perciò idonea a provare l’elemento soggettivo del reato;

5. violazione di legge in relazione alla pena detentiva inflitta in quanto, essendo stato il reato trasferito alla competenza del giudice di pace è punito con pene pecuniarie o alternative;

6. violazione della legge processuale (art. 597 c.p.p.) in quanto non sono state riconosciute le attenuanti generiche, già concesse dal primo giudice in relazione al reato di minaccia, senza che sul punto fosse intervenuta impugnazione del P.M.;

7. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante la incensuratezza degli imputati;

8. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto a fronte delle doglianze relative alla insussistenza del reato di minaccia in ragione della falsità della deposizione della teste D. (per le contraddizioni anche rispetto alla versione delle persone offese) alla illogicità della versione delle persone offese (che riferivano di una reazione violenta a fronte di semplici osservazioni) ed alla inverosimiglianza delle dichiarazioni della persona offesa T.L. (che si sarebbe dovuta sottoporre a cure mediche per superare il trauma psichico delle minacce ricevute), la Corte territoriale avrebbe svolto una motivazione meramente apparente.

Con memoria depositata in data 11.5.2011 le persone offese hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o in subordine rigettato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, per aversi violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza – che è espressione della necessità, ribadita dall’art. 6, punto 3, lett. A della convenzione europea dei diritti dell’uomo, di garantire, in un “processo giusto”, il contraddittorio sul contenuto dell’accusa – occorre una sostanziale immutazione del fatto contestato, nel senso che il complesso degli elementi di accusa formalmente portati a conoscenza dell’imputato abbia subito una tale trasformazione, sostituzione o variazione, da incidere concretamente sul suo diritto di difesa, comportando una effettiva menomazione dello stesso. (Cass. Sez. 1, sent. n. 8328 del 22.3.1982 dep. 28.9.1982 rv 155229 nella specie, contestato il delitto di omicidio volontario consumato, è stato ritenuto quello di tentato omicidio, e la cassazione ha ritenuto che non vi sia stata immutazione del fatto, v. Mass n. 149140; n. 148470; n. 148029; n. 147852; n. 146925; n. 146913; n. 146684; n. 146552; n. 145163; n. 145098, e vedi inoltre, parere commissione europ., dir. Uomo, ric. ***** c. Austria, ann. 3, p. 323).

Nel caso in esame non vi è stata alcuna violazione dei diritti di difesa, essendo fin dall’inizio della vicenda processuali chiari i termini della contestata deviazione di acque.

Il primo motivo di ricorso svolge censure di merito.

Va premesso che la modifica normativa dell’art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati.

E’ perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia.

Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.

Ciò peraltro vale nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice d’appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.

Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.

Nel caso in esame non si deduce il travisamento, da parte dei giudici di appello, di un elemento decisivo, ma si propone una rilettura delle complessive risultanze, fornendone una diversa interpretazione e ciò sconfina nella richiesta di un giudizio di merito.

Anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso propongono censure di merito, offrendo ricostruzioni ed ipotesi alternative a quelle ritenute dal giudice di appello.

Il quinto motivo di ricorso è fondato.

Ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52 per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace si applicano le pene previste dal citato articolo, comma 2 e non quelle della reclusione o dell’arresto.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Genova per rideterminazione della pena.

Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Non vi è alcuna ipotesi di reformatio in pejus nel diniego delle attenuanti generiche quanto al reato di deviazione di acque, rispetto alla concessione delle stesse in relazione al reato di minaccia.

Il settimo motivo di ricorso è superato dall’accoglimento del quinto motivo di ricorso, dal momento che le pene per i reati di competenza del giudice di pace non sono suscettibili di sospensione condizionale.

L’ottavo motivo di ricorso è infondato.

In relazione ai reato di minaccia le sentenze di primo grado e quella d’appello sono conformi e si integrano reciprocamente e secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di motivazione della sentenza di appello, è consentita quella “per relationem”, con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso: il giudice del gravame non è infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici. (Cass. Sez. 6^ sent. 31080 del 14.6.2004 dep. 15.7.2004 rv 229229).

P.Q.M.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Genova, limitatamente alla rideterminazione della pena per il reato di deviazione di acque. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

Ratto Trabucco Fabio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento