Il reato di aggiotaggio

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 L’etimologia del termine è di solito relativa alla parola in francese “agiotage”, derivata dal sostantivo italiano aggio, inteso come vantaggio, opportunità che si dà o si riceve per aggiustamento della valuta di una moneta a quella di un’altra, oppure per barattare la moneta peggiore nella migliore.

È regolato dall’articolo 2637 del codice civile, perché dalle azioni di aggiotaggio è possibile trarre grandi profitti illeciti, provocando di conseguenza dei danni economici agli altri operatori sul mercato finanziario:

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La prescrizione del reato di aggiotaggio

Il reato di aggiotaggio si prescrive in sei anni.

 

La prescrizione estingue il reato una volta che decorre il tempo che corrisponde al massimo della pena che la legge stabilisce.

Un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e quattro anni se si tratta di contravvenzione, anche se  puniti con la pena pecuniaria.

Essendo un reato sanzionato nel massimo con la reclusione sino a tre anni, si prescrive in sei anni. Se si instaura uno dei cosiddetti atti interruttivi della prescrizione elencati in modo tassativo dall’articolo 160 del codice penale, il tempo necessario al termine aggio, vale a dire, il cambio di valore, è un reato punito sia dal codice penale sia dal codice civile.

L’aggiotaggio è una manipolazione speculativa che l’ordinamento punisce come reato sia nella forma comune, all’articolo 501 del codice penale, sia nella forma societaria e bancaria, all’articolo 2637 del codice civile.

L’aggiotaggio comune si verifica quando un soggetto, per trarne un vantaggio indebito, provoca l’alterazione del prezzo delle merci o valori ammessi nel pubblico mercato, attraverso artifizi, oppure, attraverso la diffusione di notizie false, tendenziose o esagerate.

Si distinguono dalla forma comune i comportamenti che prevede l’articolo 2637 del codice civile, che punisce anche le azioni finalizzate a incidere sull’affidabilità delle banche e l’alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non viene presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il reato di aggiotaggio comune

Il reato di aggiotaggio comune è previsto e disciplinato dall’articolo 501 del codice penale, rubricato “Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”, che recita:

Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da cinquecentosedici euro a venticinquemilaottocentoventidue euro.

Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

Le pene sono raddoppiate:

1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

Il reato di pericolo e l’aggravante

Nella forma comune il reato di aggiotaggio consiste in un comportamento finalizzato all’alterazione del prezzo di merci o valori, al fine di trarne un indebito vantaggio.

Si tratta di un reato di pericolo a commissione anticipata, e per configurarlo basta che le notizie o gli artifici siano astrattamente idonei a provocare l’aumento o la diminuzione dei prezzi.

Se si dovesse verificare la lesione, verrebbe considerata una circostanza aggravante del reato.

Come sopra scritto, il comma 2 dell’articolo 501 prevede che:

Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

L’elemento psicologico del reato di aggiotaggio

Attraverso il reato di aggiotaggio l’ordinamento vuole tutelare l’interesse pubblico economico a prezzi corretti, mentre in relazione all’elemento psicologico, si tratta di un reato:

A dolo specifico per la giurisprudenza, perché la norma richiederebbe la volontà precisa di cagionare un turbamento del mercato di merci e valori.

A dolo generico secondo la Corte Costituzionale, perché il turbamento del mercato sarebbe la necessaria conseguenza del comportamento che deriva da una volontà di aumentare o diminuire il prezzo delle merci.

Il reato in questione si configura quando un soggetto falsa o manipola le informazioni su alcuni titoli azionari, determinando l’investimento sbagliato dell’azionista che, prima di procedere, le abbia consultate.

Le restituzioni e il risarcimento del danno

Il nostro sistema giuridico prevede che se si dovesse commettere un reato, il colpevole sia tenuto alle restituzioni a norma delle leggi civili, vale a dire, a reintegrare la vittima nella situazione che preesisteva al reato.

 

Se dallo stesso deriva un danno patrimoniale o non patrimoniale, il colpevole deve anche risarcire il danneggiato insieme alle altre persone che, ai sensi delle leggi civili, debbano rispondere con lui per il fatto.

Lo stabilisce l’articolo 185 del codice penale, rubricato “Restituzioni e risarcimento del danno”, che recita:

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

Insider trading e aggiotaggio

L’Insider trading o abuso di informazioni privilegiate ,è una figura affine all’aggiotaggio ed disciplinato dall’articolo 184 del Testo unico della finanza.

 

Entrambi i reati tendono a modificare in modo scorretta i prezzi dei mercati per cercare di ottenere un vantaggio.

Nell’aggiotaggio le informazioni diffuse non sono per forza vere, mentre, nell’insider trading, gli elementi diffusi sono sempre reali e il comportamento illecito consiste nel renderli noti prima delle comunicazioni ufficiali, in modo da agevolare chi riesce a conoscerle.

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