Il reato, definizione e classificazioni

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Con il termine “reato”, si intende un fatto umano tipico, cioè conforme a una fattispecie penale incriminatrice, antigiuridico e colpevole, al quale si ricollega una sanzione penale.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita.

I delitti punirebbero fatti produttivi di danno, le contravvenzioni punirebbero fatti produttivi di pericolo.

La sussistenza di numerose eccezioni, sia da una parte (contravvenzioni di danno) sia dall’altra (delitti di mero pericolo) non consente di assumere questo criterio come valido in via assoluta a fini della descrizione.

Altri autori hanno sottolineato come i delitti punirebbero fatti che offendono la sicurezza del privato e della società mentre le contravvenzioni avrebbero la finalità di promuovere il pubblico bene.

Secondo un’altra teoria, delitti e contravvenzioni si distinguerebbero perché i primi sarebbero rivolti alla tutela delle condizioni primarie dell’esistenza e le seconde alla tutela delle condizioni secondarie.

Ogni tesi che abbia tentato di individuare un criterio discretivo tra delitti e contravvenzioni si è scontrata con l’evidenza della sussistenza di numerose eccezioni che rendevano il criterio stesso inidoneo a rappresentare una guida sicura a fini classificatori.

L’unico sicuro criterio di distinzione è quello formale della diversa specie di pene ad essi collegate (ex artt. 17 e 39 c.p.).

Le pene principali per i delitti sono l’ergastolo, la reclusione e la multa mentre le pene principali per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda.

La riconduzione di un fatto di reato nell’alveo dei delitti o delle contravvenzioni comporta diverse conseguenze sotto il piano della disciplina giuridica.

Le principali differenze di disciplina, salvo specifiche eccezioni, sotto il profilo psicologico, evidenziano che le contravvenzioni sono punibili sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa mentre, per i delitti, vale il princpio contrario dell’eccezionalità della responsabilità a titolo diverso dal dolo.

Il tentativo e il reato politico sono configurabili esclusivamente con riferimento ai delitti con esclusione delle contravvenzioni.

I reati commessi all’estero e punibili nel territorio dello Stato, salva l’eccezione della quale all’articolo 7 n. 5 del codice penale, sono esclusivamente i delitti.

Alcune circostanze di reato sono applicabili ai delitti con esclusione delle contravvenzioni.

Ulteriori differenze si riscontrano con riferimento all’applicazione delle norme in materia di prescrizione, oblazione e misure di sicurezza nonchè con riferimento all’abitualità e alla professionalità nel reato.

Ai fini della classificazione del reato può avere particolare rilievo la qualità del soggetto attivo. Sotto questo profilo si distinguono i reati dei quali chiunque può essere autore, cosiddetti reati comuni, come ad esempio l’omicidio, e reati che possono essere commessi esclusivamente da soggetti che abbiano particolari qualità, cosiddetti reati propri, ad esempio il peculato e la concussione.

Ci sono reati che possono essere commessi da un individuo, ad esempio omicidio e ingiuria, e reati, detti plurisoggettivi, ad esempio la rissa, che richiedono per la loro esistenza l’attività concorrente di più soggetti.

In riferimento alle classificazioni, dal punto di vista della loro struttura, i reati possono essere di pura condotta, o di evento.

I primi consistono nel compimento dell’azione o dell’omissione vietata (es. l’ingiuria).

I secondi si configurano quando dalla condotta attiva od omissiva consegue un evento naturalistico ad essa collegabile attraverso un nesso di causalità (es. omicidio). 

Dal punto di vista della qualità dell’evento, i reati si distinguono in reati di danno e in reati di pericolo a seconda che la condotta abbia danneggiato un bene giuridico meritevole di tutela, o lo abbia esposto a pericolo.

Il reato di pericolo si può distinguere in reato di pericolo concreto e astratto.

Nel primo caso il pericolo integra un elemento costitutivo della fattispecie e oggetto di accertamento da parte del giudice, nel secondo caso il pericolo è presunto dal legislatore nel momento nel quale formula la fattispecie penale incriminatrice.

Il reato può essere istantaneo, il fatto tipico non si protrae nel tempo ma si esaurisce con l’offesa, ad edempio la diffamazione, permanente, nel quale per volontà dell’agente l’offesa si protrae nel tempo, ad esempio il sequestro di persona, abituale, quando per a realizzazione è necessaria la reiterazione nel tempo di più condotte della stessa specie, ad esempio i maltrattamenti in famiglia.

Sotto l’aspetto soggettivo o psichico, i delitti si distinguono in dolosi, colposi e preterintenzionali. Nessuno può essere punito per un fatto previsto come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge, mentre nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione, sia essa dolosa o colposa.

Dal punto di vista del grado, il delitto può essere tentato o consumato.

Il delitto è tentato (ex art. 56 c.p.) quando la sua esecuzione è iniziata ma non arriva a esaurimento a causa di circostanze indipendenti dalla volontà dell’agente.

Il delitto è consumato con il completo realizzarsi del fatto descritto nel processo penale.

Il reato continuato (ex art. 81, comma 2 c.p.) si configura ogni volta che più violazioni, anche di diverse disposizioni di legge, siano compiute in esecuzione di uno stesso disegno criminoso.

Non è configurabile la continuazione nei reati colposi perché lo “stesso disegno criminoso” si può riscontrare esclusivamente nei reati intenzionali.

I singoli delitti sono considerati come un unico reato rispetto alla pena e per qualche altro effetto determinato dalla legge, ma mantengono per altri effetti la loro individualità , ad esempio, ai fini della Prescrizione).

Il reato può poi essere qualificato semplice o circostanziato.

Dal punto di vista processuale, si distinguono i reati procedibili d’ufficio e i reati perseguibili sulla base di una querela, denuncia, richiesta o istanza (Condizioni di procedibilità).                                                                                           

Dott.ssa Concas Alessandra

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