Il rapporto tra diritto all’oblio e diritto di cronaca: la pronuncia delle Sezioni Unite

Redazione 02/09/19
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Il caso riguarda un soggetto che sostiene sia stato leso il proprio diritto all’oblio, a seguito della pubblicazione di un articolo giornalistico, nel 2009, che lo riguarda. Nello specifico, detto articolo fa riferimento a un omicidio  familiare, commesso dallo stesso nel 1982, commesso dallo stesso soggetto e per cui ha già scontato la pena di dodici anni di reclusione.

L’interessato sostiene che sia stato violato l’articolo 2 della Costituzione, con cui vengono tutelati i diritti inviolabili dell’uomo, tra cui anche il diritto all’oblio; inoltre, sostiene di aver subito dei danni psicologici e patrimoniali in ragione del lasso di tempo trascorso dalla commissione del fatto.

La sezione è quindi chiamata a pronunciarsi sul tema della violazione del diritto all’oblio. Occorre pertanto mettere a confronto il diritto di cronaca con il diritto all’oblio.

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Le norme internazionali e nazionali a confronto

Il diritto di cronaca è stato identificato dalla Corte come un diritto pubblico soggettivo. Tale diritto viene riferito al più ampio bene costituzione della libera manifestazione del pensiero previsto all’ articolo 21 della Costituzione. Nella specie viene riconosciuto al giornalista di portare a conoscenza dell’opinione pubblica fatti e notizie rilevanti ai fini sociali.

L’art. 21 Cost. pur essendo un bene costituzionalmente garantito, non risulta illimitato. Nello specifico, occorre definirne i confini: la continenza dell’informazione; la verità dei fatti esposti; la pertinenza dell’esposizione dei fatti.

Tale diritto deve essere distinto dal diritto di critica e dalla storia. La critica ha a che fare con un’opinione che non può considerarsi obiettiva e asettica. La storia, al contrario, ha riguardo ai fatti o comportamenti distanti nel tempo e nessuna storia raccontata può considerarsi del tutto imparziale.

Quanto al diritto all’oblio la tutela dell’interesse del singolo all’anonimato e alla riservatezza; rileva nel momento in cui non vi sia più un’apprezzabile utilità sociale ad informare il pubblico. I giudici svolgono un approfondimento, intendo a definire l’applicabilità di tale diritto sulle testate on line degli archivi storici delle maggiori testate giornalistiche, di diffamazione a mezzo stampa, di trattamento dei dati personali.

Il Supremo Consesso ha stabilito che non si tratta unicamente della cancellazione dei dati, ma anche come diritto volto alla contestualizzazione, all’aggiornamento della vicenda. Trova un limite al diritto di cronaca.

Gli articoli 7 e 8 della Carta di Nizza secondo cui l’interessato non può richiedere la cancellazione dei dati iscritti in pubblici registri nei casi in cui la conservazione dei dati sia prevista dalla legge.

Dalle sentenze richiamate si evince che il diritto all’oblio può subire una compressione a favore del diritto di cronaca solo se ricorrono determinati presupposti quali: il contributo della notizia a un dibattito di interesse pubblico; l’interesse effettivo e attuale alla diffusione della notizia; l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato; le modalità impiegate per dare l’informazione; la preventiva informazione circa la pubblicazione della notizia. Con la precisazione che l’accertamento di tali presupposti deve avvenire, necessariamente, alla luce di una valutazione delle specificità del caso concreto, che costituisce l’imprescindibile punto di partenza del bilanciamento tra interessi contrapposti. Tuttavia, secondo la Corte tale elenco potrebbe ridurre i casi di prevalenza  del diritto all’oblio con conseguente rischio di perdita di efficacia dello stesso.

La rimessione alle SS.UU.

La Corte conclude affermando che l’importanza del bilanciamento dei rapporti tra diritto di cronaca, informazione o manifestazione del pensiero e diritto all’oblio renda ormai “indifferibile” l’individuazione di criteri inequivocabili di riferimento, e per questo rimette alle Sezioni Unite la questione: “Si rimettono pertanto gli atti al Primo Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, concernente il bilanciamento del diritto di cronaca – posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione – e del c.d. diritto all’oblio – posto a tutela della riservatezza della persona – alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale negli ordinamenti interno e sovranazionale”.

La pronuncia delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno così stabilito il seguente principio di diritto:”  in tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del cd. diritto all’oblio) e quello alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a detta rievocazione, che è espressione della libertà di stampa protetta e garantita dall’art. 21 Cost. – ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo ove si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà sia per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva”.

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