Il premio nella polizza r.c. auto 

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Nel contratto assicurativo per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli il contraente si impegna a versare nelle casse dell’Impresa assicuratrice, per fronteggiare l’alea di un futuro pregiudizio economico, una determinata somma di denaro che prende il nome di premio.

Tale cifra, ovviamente variabile, si compone da varie voci sia oggettive che soggettive a cui vanno aggiunte imposte, spese generali e commissioni. In quest’ultimi costi rientrano, ad esempio, le imposte statali (attualmente pari al 12,5 %), un contributo di poco superiore al 10% in favore del Servizio Sanitario Nazionale e per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada e, nella quasi totalità della Repubblica, anche un’imposta provinciale pari al 3,5 %.

Premio: elementi oggettivi e soggettivi che incidono sulla quantificazione

Il premio è, però, per maggior parte costituito dalla cifra derivante dal calcolo, puramente statistico, delle probabilità che quel dato contraente cagioni un sinistro: tanto maggiore sarà la cifra da corrispondere quanto alto sarà il rischio che detta società si assume stipulando quel specifico contratto.

Gli elementi che incidono sul prezzo possono essere sia oggettivi, quali la Provincia di immatricolazione o il Comune di residenza dell’immatricolato, l’alimentazione del veicolo che si intende assicurare e, soprattutto, la potenza di detto veicolo ovvero uno dei fattori che, assieme all’esperienza, più influisce sulla somma finale poiché – perlomeno teoricamente – un’auto potente è veloce e, pertanto, ha superiori probabilità di causare maggiori danni; sia soggettivi ovvero inerenti al contraente. Tra questi, i fattori che più “pesano” sono l’età e l’esperienza accumulata nella guida – ed è bene ricordare che non sempre vanno di pari passo per il solo fatto, ad esempio, che anche un cinquantenne potrebbe essere un neopatentato –: è infatti statisticamente documentato che giovani e neopatentati provocano più incidenti; in base, poi, all’esperienza del singolo contraente e sulla base della rispettiva “storia” automobilistica, a questo verrà attribuita una classe di merito a cui, come vedremo di seguito, corrisponde un premio più o meno alto.

Altri criteri su cui si basa il calcolo sono l’utilizzo che viene fatto del veicolo e la professione del soggetto assicurato (chi adopera l’auto per lavoro ha maggiori probabilità di trovarsi coinvolto in un sinistro rispetto ad un soggetto che utilizza il medesimo mezzo, ad esempio, solamente nel weekend) ed, infine, il sesso del conducente: infatti, a discapito del comune pregiudizio, le donne giovani sono più attente e mediamente provocano meno incidenti dei loro coetanei uomini, motivo per cui il premio dell’assicurazione dovrebbe essere più misurato[1].

Garanzie accessorie

Ovviamente il calcolo finale dei costi è influenzato, e parecchio, anche dalle garanzie accessorie – oltre alla responsabilità civile obbligatoria per legge – che l’assicurato intende sottoscrivere. Solamente per completezza di informazione e in rapida successione, detti servizi aggiuntivi sono l’assicurazione furto e incendio (come esplicitano i termini, risarciscono il contraente in caso di furto del veicolo o incendio del medesimo; solitamente tali garanzie sono proposte in abbinamento), la polizza atti vandalici (tutela contro i danni provocati volontariamente da terzi come sommosse, cortei violenti, tumulti popolari, atti di terrorismo, etc.), l’assicurazione polizza kasko (attraverso la quale si può ottenere ristoro anche avendo provocato l’incidente o nell’eventualità vengano riportati danni senza alcun impatto con altre vetture), eventi naturali (garantisce l’indennizzo in caso di danni scaturenti da condizioni climatiche gravi come, ad esempio, grandine, terremoti, alluvioni), polizza cristalli (copre la sostituzione dei vetri danneggiati da terzi o da eventi naturali), infortuni conducente (copre, evidentemente, i danni fisici riportati, anche in caso di colpa, dal contraente) ed, infine, servizi di tutela legale ed assistenza stradale.

Scontistiche previste dal codice

L’articolo 132 ter Codice delle Assicurazioni Private prevede anche una serie di condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, nelle quali le imprese praticano uno sconto.

Dette ipotesi si hanno allorquando, su proposta della Compagnia assicurativa, il contraente accetta di sottoporre il veicolo, a spese della società, ad ispezioni; oppure qualora, sempre su proposta dell’assicuratore, il soggetto installi meccanismi elettronici portabili che registrino l’attività del veicolo (cosiddetta scatola nera)[2] ovvero meccanismi elettronici che impediscano l’avvio del motore ove riscontrino nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli.

La quantificazione da parte delle Società della percentuale di sconto viene determinata dall’IVASS con proprio Regolamento al quale viene affidato il compito di individuare criteri e modalità nell’ambito dei processi di costituzione della tariffa e di ricalcolo del premio; le Imprese di assicurazione “in attuazione dei criteri stabiliti dall’IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni […], in valore assoluto e percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato[3].

Inoltre, sempre all’Istituto di vigilanza è affidato il compito di identificare, sulla scorta dei dati in proprio possesso, e stilare una lista delle Province a maggior tasso di incidenti e con premio medio più elevato, allo scopo di applicare un ulteriore sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello appena enunciato, a quegli assicurati residenti nelle Province rientranti nell’elenco dell’IVASS che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria negli ultimi 4 anni sulla base dell’attestato del rischio e che abbiano installato o installino, a seguito di stipula del contratto, quei meccanismi elettronici idonei a registrare l’attività del veicolo; tutto ciò al solo scopo di provvedere alla progressiva riduzione della disparità dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di contraenti con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito[4].

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Note

[1]Citton Christian, “Assicurazioni auto e moto: calcolo del premio di polizza, i fattori determinanti” in ilportafoglio.info, 13 aprile 2018.

[2]Ovvero, a norma della lettera b) comma 1, meccanismi elettronici equivalenti o “ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

[3]Art. 132 ter, comma 2 Codice delle Assicurazioni Private.

[4]L’IVASS vigila, mediante controlli a campione o su segnalazione di terzi, sull’effettiva applicazione di summenzionate scontistiche, avendo il potere di irrorare sanzioni amministrative pecuniarie alle società che trasgrediscono tale obbligo e di ridurre automaticamente il premio assicurativo al relativo contratto in essere.

Alessandro Carli

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