Il nuovo reato di clandestinità: prime riflessioni applicative

Amoroso Renato 10/09/09
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La legge 15.07.2009 n. 94 ha introdotto nell’ordinamento italiano la nuova figura del reato di immigrazione clandestina: si tratta propriamente di una contravvenzione per la quale è prevista esclusivamente la sanzione pecuniaria (minimo € 5.000,00 massimo € 10.000,00).
A seguito della detta legge nel Dlgs 286/1998 (T.U. sulla immigrazione e la condizione dello straniero) è stato introdotto l’art. 10 bis che prevede due tipi di condotta illecita:
a)      l’ingresso sul territorio in violazione delle norme del T.U.
b)      il trattenersi sul territorio in violazione delle stesse norme.
In realtà si tratta di un unico reato e il reo potrà essere punito alternativamente per una delle due ipotesi e non congiuntamente per entrambe.
 
L’ipotesi di cui alla lettera a) concretizza un reato a consumazione istantanea, in quanto la condotta matura al momento stesso dell’ingresso illecito.
Al contrario l’ipotesi di cui alla lettera b) costituisce un reato permanente, che continua a consumarsi fino al momento in cui la condotta non viene interrotta, da un atto spontaneo del reo o per intervento di soggetti terzi.
La distinzione può assumere rilievo per l’esame di particolari circostanze: si pensi ad esempio ad un ingresso lecito e ad una permanenza illecita. Inoltre potrà accadere che l’ingresso sia avvenuto in epoca anteriore all’entrata in vigore del nuovo reato (e quindi in assenza della previsione esplicita della illiceità penale della condotta) mentre il trattenersi sul territorio, in violazione delle norme del T.U., si consuma attualmente e costituisce reato anche se l’ingresso risale a molto tempo fa.
 
Entrambe le condotte hanno struttura semplice, in quanto il Dlgs 286/1998 prevede il rilascio di apposita documentazione autorizzativa per il soggiorno in Italia e, pertanto, o il provvedimento è stato richiesto e/o rilasciato (e la presenza è quindi lecita) oppure no (in tal caso l’illecito è palesemente consumato e certo) ([1]).
Il fatto è quindi oggettivo ed a nulla rileva la consapevolezza o meno del reo, trattandosi di condotta punibile a titolo di colpa.
 
Il soggetto è lo straniero (così si esprime la norma di cui al nuovo art.10 bis) ma l’espressione deve essere coordinata con l’art. 1 del D.Lgs 286/1998 che dispone l’applicazione della normativa di accesso al territorio ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea ed agli apolidi.
 
In forza del comma 2) la nuova sanzione non si applica ai soggetti destinatari di provvedimento del Questore di respingimento (art. 10 del T.U.) che viene disposto alla frontiera o nell’immediatezza dell’ingresso sul territorio o appena scaduto il tempo utile all’immediato soccorso della persona.
 
Secondo le norme generali, anche al detto reato è applicabile l’esimente generale di cui all’art. 54 C.P., concernente lo stato di necessità.([2]) Alla disciplina generale va aggiunta la particolare normativa inerente il soccorso al rifugiato e la protezione internazionale di cui al D.Lgvo 19.11.2007 n. 251. Lo stesso comma 6) della nuova norma prevede, in tal caso, la sospensione del procedimento e, in caso di accoglimento della domanda, la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere.
 
Va inoltre considerato che anche prima della introduzione del nuovo reato il T.U. prevedeva l’ipotesi dello straniero che si trattiene illecitamente sul territorio (art. 14); ciò tuttavia attiene alla ipotesi dell’inadempimento all’obbligo di lasciare il territorio a seguito di provvedimento del Questore. In simile ipotesi il reo è esplicitamente informato della normativa vigente e il trattenersi sul territorio è palesemente una ipotesi più grave, rispetto alla nuova figura contravvenzionale (che può essere commessa anche nella ignoranza della norma, pur se non rilevante e non esimente).
L’art. 14 prevede la pena detentiva ma ammette un giustificato motivo, che il nuovo art. 10 bis, al contrario, non ammette. Il nuovo reato, pertanto, pur assumendo una funzione sussidiaria([3]) rispetto alla ipotesi più grave di cui all’art. 14, e collocandosi in una posizione di minore gravità, viene punito per la sua oggettività senza possibilità alcuna di giustificato motivo (al di fuori di quanto già espresso in ordine allo stato di necessità ed alla richiesta di protezione internazionale).
Ad una ipotesi meno grave, pertanto, non viene riconosciuta una esimente, esplicitamente ammessa per il reato più grave.
 
Sotto il profilo processuale, premesso che si tratta con tutta evidenza di un reato perseguibile d’ufficio, la novella prevede uno specifico processo dedicato; la competenza è attribuita al Giudice di Pace ed esclusivamente per l’ipotesi di cui all’art. 10 bis.
Si presenta, pertanto, una situazione di concorrenza di situazione diverse, più o meno connesse fra di loro, e di competenza giurisdizionale ed amministrativa di organi differenti.
E’ palese, infatti, che tutta la disciplina prevista dal T.U. è orientata a realizzare l’allontanamento dello straniero irregolare dal territorio nazionale; la condanna alla pena pecuniaria di cui al nuovo art. 10 bis non è quindi l’obiettivo principale dell’ordinamento.
Inoltre è probabile che l’accertamento della violazione della nuova norma possa avvenire in occasione di altre fattispecie di reato, più gravi, più complesse, che comportino anche provvedimenti di limitazione della libertà personale e di competenza del Tribunale.
La coesistenza e concorrenza con il procedimento amministrativo di espulsione potrà provocare rinvii, richiesta di chiarimenti o documentazione, in considerazione dell’obbligo per il GdP di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nell’ipotesi che i provvedimenti di natura amministrativa siano già stati adottati.
 
Il rito, denominato “a presentazione immediata”, presenta tutte le caratteristiche tipiche del rito direttissimo, fondato sulla flagranza del reato o sulla sua prova evidente; ciò è in aperto contrasto con la previsione dell’art. 2 del D.Lgvo 274/2000([4]), lett h) che esclude dal processo dinanzi al GdP la applicabilità di particolari strumenti di accelerazione processuale o di definizione abbreviata([5]).
 
Delle notifiche e di tutti gli aspetti formali si dovranno occupare la Procura e la Polizia giudiziaria; si applicano le comuni norme relative alla rituale convocazione, oltre che dell’imputato, anche del suo difensore e dei testi, nel caso specifico della presentazione immediata a’ sensi dell’art. 32 bis.
 
Si impone una nota per la necessaria presenza dell’interprete, disposta esplicitamente dalla norma di cui all’art.143 e segg. C.p.p.; l’assenza di detto ausiliario all’udienza comporterà il differimento del dibattimento.
Anche la concessione dei termini a difesa (norma di carattere generale ribadita peraltro dal n.5) dell’art. 32 bis) potrà comportare il rinvio del dibattimento per gli adempimenti necessari. La previsione di un contenimento del rinvio in giorni sette appare del tutto inattuabile, in considerazione della struttura stessa dell’ufficio del Giudice di Pace (che non prevede la presenza continuativa né la celebrazione quotidiana dei processi penali e la possibilità del prolungamento nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo) nonché della cronica carenza di personale amministrativo, con particolare riguardo agli assistenti al magistrato in udienza penale.
 
Una volta correttamente instaurato il contraddittorio processuale, l’accertamento dei fatti non dovrebbe comportare particolari difficoltà, stante la natura del reato. I maggiori problemi potranno derivare dalla coesistenza con altri e diversi procedimenti, amministrativi o giurisdizionali, della cui esistenza e contenuto sia necessario accertarsi.
 
Il nuovo art. 62 bis del D.Lgvo. 274/2000 prevede che il GdP possa applicare la misura amministrativa dell’espulsione in luogo della condanna; ciò è previsto genericamente “nei casi previsti dalla legge”.
Tale misura è contemplata nell’art. 16 del T.U., che permette al Giudice di pronunciare l’espulsione nell’ipotesi in cui la eventuale condanna dovesse condurre alla applicazione di una pena detentiva entro i due anni e senza la sospensione condizionale.
Il GdP di regola non pronuncia mai sentenze di condanna a pena detentiva e l’istituto della sospensione condizionale non trova applicazione alle sentenze pronunciate dal GdP per l’espressa previsione di cui all’art. 60 del D.Lvo 274/2000. Inoltre la nuova fattispecie di reato prevede soltanto la pena pecuniaria. Non si ritiene, pertanto, che il GdP possa trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 62 bis.
  
Relazioni fra il nuovo reato e l’obbligo al rapporto e al referto
L’ordinamento penale conosce i reati di omesso rapporto (art.361 Cod. penale) e di omesso referto (art.365 Cod. penale).
In entrambi i casi viene punita la omissione della denuncia di fatti che costituiscano reati perseguibili d’ufficio. La nuova figura di reato è da collocare sicuramente fra i reati perseguibili d’ufficio([6]). Nell’attribuire la competenza a giudicare al Giudice di Pace, il legislatore ha determinato altresì il rito da applicare, che prevede la presentazione direttamente dinanzi al Giudice dell’imputato e di tutti gli atti istruttori necessari ([7]).
L’art. 39 Cod. penale distingue i reati in delitti e contravvenzioni ma, ai soli fini della discussione in ordine al tema in oggetto, ciò rileva solo in relazione al reato previsto dall’art. 365 Cod.penale (come si vedrà fra poco) ma non agli effetti dell’obbligo al rapporto (art. 361 Cod. penale).
In tempi assai recenti si è lungamente discusso della legittimità dell’obbligo imposto ai sanitari, prima, ed agli insegnanti, poi, di denunciare le persone prive di permesso di soggiorno, cioè di clandestini a tutti gli effetti, secondo la nuova norma che si è voluto introdurre.
Il legislatore sembra essersi premurato di evitare norme di dubbia costituzionalità ma restano valide alcune riflessioni, non trascurabili.
Se per gli esercenti la professione sanitaria il capoverso dell’art. 365 Cod. penale prevede l’esimente esplicita, in quanto l’obbligo del referto viene meno quando la sua presentazione esporrebbe la persona assistita a procedimento penale([8]), non altrettanto può affermarsi per le altre persone in vario modo investite di funzioni a contenuto pubblico.
Ricordiamo, infatti, che sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio tutte le persone che in concreto partecipano in modo attivo ad una funzione a contenuto legislativo, giudiziario o amministrativo nell’ambito della pubblica amministrazione. E’ pubblico ufficiale, ad esempio, il medico che partecipa alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione o alle dichiarazioni di volontà, scienza o verità della stessa (per esempio, il medico incaricato del controllo della sussistenza di una malattia; il medico convenzionato che svolge l’attività di accertamento a carico dell’assistito in vista di una dichiarazione certificativa).
L’elemento soggettivo del reato di omissione di rapporto é costituito dalla specifica volontà di omettere il rapporto o referto, accompagnata dalla consapevolezza che si tratti di un reato perseguibile d’ufficio.
Perché si ricada nell’ipotesi disciplinata dalle norme in esame non basta una diceria qualsiasi e non é sufficiente trattarsi di mera intenzione: occorre la notizia certa di un reato consumato.
Il soggetto non ha uno specifico obbligo di condurre accertamenti in linea di fatto, né ha il potere di interrogare testimoni o eseguire altri accertamenti, ma dovrà pur valutare la attendibilità delle notizie a lui riferite.([9])
Peraltro, nel caso del nuovo reato, c’è ben poco da indagare ed appare assai difficile restare nell’incertezza del compimento dei fatti; infatti o la presenza dello straniero è stata preceduta da un provvedimento autorizzativo, e in tal caso la presenza è lecita, o tale atto manca e il reato è certamente stato consumato.
Si potrà obiettare che l’operatore non ha l’obbligo di chiedere l’esibizione del permesso di soggiorno ma la circostanza di fatto della sua assenza potrà emergere ugualmente nell’ambito della comunicazione; per l’obbligo di rapporto è sufficiente la conoscenza del fatto, sul quale, come detto, non occorrono indagini nè può insorgere incertezza alcuna.
La novella ha previsto([10]) l’esonero dalla esibizione dei documenti di soggiorno per l’accesso alle prestazioni sanitarie e alle prestazioni scolastiche obbligatorie. Per implicito resta vigente l’obbligo di presentazione della documentazione comprovante la legittimità della presenza sul territorio per ogni altro tipo di prestazione richiesta (ad esempio le richieste inerenti le certificazioni dello stato civile e i servizi pubblici in genere).
La nuova normativa ha altresì espressamente previsto l’esonero dalla segnalazione all’autorità in occasione dell’accesso alle strutture sanitarie, ma ha salvato le ipotesi in cui il referto sia obbligatorio per legge([11]). Si è obiettato che detto obbligo sussiste solo per i delitti perseguibili d’ufficio e non per le contravvenzioni. Seri dubbi tuttavia permangono, in considerazione della complessità delle situazioni di fatto che si concretizzano nella realtà (commistione fra clandestinità e violazioni alle norme sulle locazioni, sul commercio, sulla contraffazione, sull’igiene dei luoghi di residenza, etc. etc.)
 
Se non interverrà un chiarimento legislativo di fondo([12]), ogni pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio potrebbe incorrere nel reato di omissione di rapporto ogni volta che venga a conoscenza (con qualsiasi mezzo) della mancanza del permesso di soggiorno in capo a qualsiasi soggetto noto ([13]).
 
 
Particolarità della situazione concreta in relazione all’istruzione e alla richiesta di soccorso in favore di minori (art. 31 T.U.)
 
Come si è già visto, l’art. 6 del T.U. esonera lo straniero dalla esibizione dei documenti di soggiorno allorchè richieda prestazioni rientranti nell’obbligo scolastico; tuttavia la norma non si coordina con la previsione dell’art. 35, inerente la richiesta di prestazioni sanitarie (che espressamente prevede in tali situazioni l’esonero da qualsiasi segnalazione all’autorità).
Nell’ambito delle varie prestazioni di carattere scolastico, pertanto, non è affatto chiara una situazione di generale e indiscriminato esonero dal rapporto, e ciò potrebbe produrre comportamenti assai differenti da luogo a luogo.
Va osservato, inoltre, che l’obbligo al rapporto permane in tutte quelle situazioni in cui la prestazione diretta all’istruzione è estranea all’obbligo di legge; ciò riguarda, ad esempio, gli studi superiori e tutti quei corsi diretti agli adulti.([14])
 
L’obbligo scolastico riguarda i figli minori dello straniero al pari di quelli dei cittadini italiani e la violazione al detto obbligo è penalmente sanzionata dall’art. 731 Cod. Penale. Si produce, quindi, il paradosso di uno straniero extracomunitario che, soggiornando irregolarmente sul territorio, è comunque obbligato ad adempiere all’obbligo scolastico per i figli minori e che, nel compiere o richiedere atti diretti all’adempimento a detto obbligo, è costretto a rivelare la condizione propria e della sua famiglia quali soggetti “clandestini”. Con il risultato irrazionale di una conseguente espulsione per avere chiesto di adempiere all’obbligo di legge di dare istruzione ai figli.
Le disposizioni di cui agli artt. 31 e seguenti, inoltre, investono il Tribunale per i minorenni della competenza ad adottare i provvedimenti utili alla migliore assistenza del minore, inclusi gli atti necessari all’ingresso o permanenza del familiare; tali atti sono temporanei e legati alle concrete esigenze del minore. Terminate tali esigenze resterebbe oggettivamente accertata la condizione di irregolarità dello straniero, con il conseguente avvio della procedura diretta all’espulsione, che potrebbe riguardare anche il minore, unitamente ai suoi familiari. Tale ipotesi, tuttavia, non è affatto automatica, in quanto l’ordinamento italiano ammette l’ipotesi che le esigenze di assistenza del minore siano soddisfatte anche separatamente dalla famiglia di origine. Anche in tal caso, e paradossalmente, la richiesta di assistenza al minore potrebbe condurre alla separazione di quest’ultimo dai genitori, con l’espulsione di questi utlimi e l’assistenza coatta al minore in stato di necessità.
 
 
 
Renato Amoroso
coordinatore dell’ufficio del Giudice di Pace di Monza
 
 
Il rapporto
E’ la denuncia da parte di persone che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, quando abbiano avuto notizia di un reato perseguibile d’ufficio nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del servizio (art. 361 e 362 c.p.).
 
Soggetti obbligati
Persone che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, cioè che in concreto partecipano in modo attivo ad una funzione a contenuto legislativo, giudiziario o amministrativo nell’ambito della pubblica amministrazione.
 
Tempo dell’adempimento dell’obbligo
Quando abbiano avuto notizia di un reato perseguibile d’ufficio nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del servizio.
 
Ragione dell’obbligo
La notizia di un reato perseguibile d’ufficio soddisfa l’interesse pubblico a perseguire i responsabili di condotte illecite.
 
Modo dell’adempimento dell’obbligo
La denuncia deve essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 331 c.p.p.).
 
Il contenuto
Il suo contenuto espone gli elementi essenziali del fatto ed indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonchè le fonti di prova già note. Contiene, inoltre, quando è possibile, le generalità il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e dei testimoni (art. 332 c.p.p.).
Nessuna è prevista alcuna esimente in generale ma la disposizione di cui all’art. 362 CP non si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Il referto

E’ l’atto col quale l’esercente una professione sanitaria riferisce all’autorità giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio. (art. 365 CP)
 
Soggetti obbligati
Specificamente il medico libero professionista.
E’ tenuto al referto ogni esercente una professione sanitaria principale o ausiliaria (medico, odontoiatra, farmacista, veterinario, ostetrica, infermiere, ecc.) solo quando abbia effettuato una prestazione personale nei confronti di terzi, quale l’assistenza, attività diagnostico-terapeutica, attività di tipo certificatorio.
 
Tempo dell’adempimento dell’obbligo.
Il referto deve essere presentato entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente (art. 334 CPP).
 
Ragione dell’obbligo
La notizia di un reato perseguibile d’ufficio soddisfa l’interesse pubblico a perseguire i responsabili di condotte illecite.
Spetta al sanitario accertare se il caso che ha richiesto l’intervento professionale rivesta i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio.
 
Modo dell’adempimento dell’obbligo
Il referto va presentato al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo dove è avvenuta la prestazione del sanitario (art. 334 del c.p.p.)
 
Il contenuto
Il referto deve contenere il nome della persona alla quale è stata prestata assistenza, il luogo dove si trova attualmente, il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento, e ogni altra notizia atta a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso e gli effetti che ha causato o può causare; qualora più sanitari abbiano prestato la loro opera o assistenza nella medesima occasione, sono tutti obbligati a presentare il referto, che può redigersi in atti separati o in uno solo sottoscritto da tutti (art. 334 n. 2 del c.p.p.).
 
Esenzione dall’obbligo del referto.
L’obbligo del referto viene meno quando la sua presentazione esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art. 365, cpv CP), tale esonero sussiste solo nei confronti della persona assistita ed il sanitario che non si avvale di questa disposizione, cagionando un danno ingiusto al proprio assistito, può essere responsabile di violazione di segreto professionale (art. 622 CP). Sussiste una ulteriore esimente se il medico ha omesso il referto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore (art. 384 c.p.).
 


([1]) Il T.U. prevede complessivamente situazioni di assenza della richiesta del permesso, di scadenza dello stesso, di sua revoca, di mancato rinnovo del permesso di soggiorno entro i sessanta giorni.
([2]) “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata, risponde chi l’ha costretta a commetterlo”
([3]) Infatti la norma punisce la condotta “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”
([4]) istitutivo della competenza penale del Giudice di Pace.
([5]) Del detto contrasto e di altre incongruenze dovrà essere investita la Corte Costituzionale, se del caso.
([6]) la nuova norma introduce nel DL.vo 25 luglio 1998 n. 286 l’art. 10 bis che al n.1) recita: “ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle norme del presente testo unico, nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007 n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro.” – seguono altri commi.
([7]) La stessa legge, infatti, introduce nel rito del processo penale dinanzi al Giudice di Pace (D.L.vo 274/2000) la procedura di presentazione immediata a giudizio dell’imputato per i reati procedibili d’ufficio.
([8]) Sussiste una ulteriore esimente se il medico ha omesso il referto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore (art. 384 c.p.).
([9]) "Ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di omissione di referto (art. 365 c.p.), che è reato di pericolo e non di danno, occorre, oltre alla coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto da parte dell’esercente la professione sanitaria, che questi si trovi in presenza di fatti i quali presentino i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio; per verificare la configurabilità di tale reato, e della responsabilità anche civile che ne discende a carico del sanitario, occorre che il giudice accerti (come affermato dalle sezioni penali di questa Corte, tra le altre, con sentenze n. 3447 e 9721 del 1998), con valutazione "ex ante" e tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, se il sanitario abbia avuto conoscenza di elementi di fatto dai quali desumere, in termini di astratta possibilità, la configurabilità di un delitto perseguibile d’ufficio, ed abbia avuto la coscienza e la volontà di omettere o ritardare il referto, rimanendo esclusa la configurabilità del dolo qualora dalle circostanze del caso concreto cui egli si trovi di fronte emerga la ragionevole probabilità che l’accadimento si sia verificato per cause naturali o accidentali". (Cassazione civile, sez. III, 26 marzo 2004, n. 6051).
([10]) L’art. 6 al comma 2 dispone: “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
([11]) L’art. 35 comma 5 dispone: “L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.
([12]) Per esempio, riservando soltanto alle Forze dell’ordine o alla magistratura inquirente l’acquisizione della notitia criminis.
([13]) e quindi anche il medico ospedaliero nell’ambito dello svolgimento delle funzioni proprie della Pubblica amministrazione.
([14]) L’art. 38 del T.U. al comma 5) prevede l’obbligo per enti locali e istituzioni scolastiche di predisporre corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana per gli stranieri adulti.

Amoroso Renato

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