Il nuovo diritto d’autore

Redazione 18/01/18
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La proprietà intellettuale in rete

Grazie al World Wide Web (che rappresenta un sistema di programmazione e di condivisione dei dati che si basa sulla tecnica dell’ipertesto) Internet è divenuta la “rete per eccellenza”, che consente a un numero
molto elevato di utenti di navigare tra milioni di pagine.
Come ha scritto Francesco Brugaletta, nel suo Internet per giuristi, la Rete delle Reti è «un medium persuasivo in grado di influenzare le stesse relazioni personali ed il modo di pensare». In effetti, Internet
apre nuovi orizzonti impensabili fino a qualche anno fa nel mondo della comunicazione, della trasmissione di dati e di informazioni di ogni genere.
Assieme alla diffusione dello strumento, si è affermata la convinzione che il mondo della rete dovesse essere paragonato ad un mondo virtuale o ad una sorta di Far West allergico ad ogni regola. Come precisato nelle
prime pagine del volume, Internet non è un luogo fisico, bensì un mezzo di comunicazione. In realtà, quindi, ad Internet è possibile applicare una serie di norme (anche se non vi è alcun dubbio sul fatto che far valere i
diritti in rete sia operazione assai ardua).

Fin dall’inizio dell’affermarsi del fenomeno Internet, le istituzioni europee hanno avvertito la necessità di fornire una forte tutela agli utenti della rete e – in particolare – al consumatore impegnato in operazioni di
commercio sul web. A questo proposito, si segnala che la Commissione europea ha realizzato un formulario di reclamo del consumatore, che permette al contraente debole di presentare i propri motivi di insoddisfazione all’operatore commerciale.

I diritti degli editori e dei giornalisti

Il settore dell’editoria periodica è caratterizzato dalla diffusione di opere collettive.
L’opera collettiva trova una definizione nell’art. 3 l.d.a., secondo cui le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e
del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Naturalmente, il settore dell’editoria (in particolare, quella periodica e, soprattutto, quella quotidiana) permette di confrontarsi con vere e proprie opere collettive, che vedono il coinvolgimento di un numero elevato di soggetti. A tal proposito, si evidenzia che l’art. 38 della legge n. 633/1941 disciplina il regime dell’opera collettiva nell’ambito editoriale.
Il primo comma di tale articolo dispone che nell’opera collettiva, salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa, senza pregiudizio derivante dall’applicazione dell’art. 7 della legge n. 633/1941. È l’editore, quindi, il soggetto cui spettano i diritti patrimoniali
sull’opera collettiva, mentre al direttore (organizzando e dirigendo la creazione dell’opera) viene riconosciuto ab origine lo status di autore.

Tuttavia, ai singoli collaboratori dell’opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l’osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme previste dalla seconda sezione
del capo IV.

I presenti contributi sono tratti da

 

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