Il “nuovo” art. 54 del d.lgs., 2 marzo 2023, n. 19

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In data 7 marzo del 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo, 2 marzo 2023, n. 19 (d’ora in poi: d.lgs. n. 19/2023) con cui il legislatore ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che, a sua volta, ha modificato la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Orbene, tra le disposizioni legislative ivi prevedute, vi è anche una norma incriminatrice, e segnatamente l’art. 54, che introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, dato che questo precetto normativo statuisce quanto segue: “1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l’applicazione della pena accessoria di cui all’articolo 32-bis del codice penale”.
Scopo dunque del presente scritto è quello di procedere ad una breve disamina di tale fattispecie incriminatrice.

Indice

1. Elemento oggettivo


Per quanto concerne la condotta materiale che rileva nel caso di specie, il delitto de quo può essere integrato ove: 1) siano formati documenti in tutto o in parte falsi; 2) siano alterati documenti veri: 3) siano rese dichiarazioni false; 4) si sia omesso di riferire informazioni rilevanti.
È pertanto sufficiente che sia posta in essere una di queste condotte criminose perché possa ritenersi integrato siffatto illecito penale.
In particolare, per quanto concerne innanzitutto il formare documenti in tutto o in parte falsi e l’alterare documenti veri, la norma giuridica qui in commento mutua sostanzialmente quanto già previsto dall’art. 476 cod. pen. in relazione al delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Va da sé quindi che il significato, da attribuire a siffatte modalità illecite, può essere mutuato da quanto già proposto in sede scientifica per il reato appena menzionato.
Si può pertanto a tal riguardo osservare che, secondo autorevole dottrina (FIANDACA-MUSCO), “formare” “equivale a creare un atto prima inesistente: è l’atto creato è materialmente falso (…) perché il pubblico ufficiale lo redige mentre dovrebbe invece astenersene” fermo restando che la “formazione è “totale”, se ha ad oggetto l’atto considerato nella sua interezza[1]ed “è “parziale” invece se a una parte genuina di documento ne viene aggiunta illegalmente un’altra[2], mentre, invece, “alterare” “significa modificare un documento preesistente genuino, mediante la aggiunta, sostituzione o soppressione di alcune parti costitutive[3]ma: 1) la “aggiunta o sostituzione deve essere capace di incidere sul significato del documento, altrimenti risulta penalmente irrilevante[4]; 2) non “costituisce alterazione punibile la semplice correzione di errori materiali, essendo la volontà dell’agente diretta non già a viziare, bensì a perfezionare il documento[5].
Ciò posto, il rendere dichiarazioni false, a sua volta, significa rilasciare siffatte dichiarazioni purché per l’appunto siano false, vale a dire non corrispondano al vero.
Infine, per quanto riguarda l’omettere informazioni rilevanti, fermo restando che per omissione può intendersi il nascondere qualcosa, tale condotta può però rilevare nel caso di specie solo nella misura in cui essa riguardi informazioni rilevanti e, a tal proposito, va rilevato che per informazione, stante la norma definitoria contenuta nell’art. 1, co. 1, lett. p), d.lgs. n. 19/2023, deve intendersi l’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 188 del 2005 che, come è noto, dispone che “l’informazione dell’organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell’organo competente della SE, sui problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi affiliata o dipendenza della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell’eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l’organo competente della SE” dove per “SE” deve intendersi “una società costituita conformemente al regolamento” (così: art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 19/2023).
Viceversa, per stabilire quali informazioni possano ritenersi rilevanti, a norma del d.lgs. n. 19/2023, ad esempio, possono considerarsi tali quelle che, “ai fini della fusione, (…) riguardano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile[6]” (art. 29, co. 2, lett. i), d.lgs. n. 19/2023).

2. Elemento soggettivo


Il dolo richiesto è quello specifico, essendo necessario che l’autore del reato abbia agito, come richiesto espressamente dalla norma incriminatrice qui in commento, “al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29” del d.lgs. n. 19/2023.
Di conseguenza, tenuto conto che il terzo comma di questo articolo dispone che, ai “fini del rilascio del certificato preliminare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, il notaio verifica: a) l’avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera; b) il decorso del termine per l’opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l’attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell’articolo 2445, quarto comma, del codice civile; c) se pertinente, che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall’articolo 19, comma 1, lettera e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo; d) quando l’assemblea ha subordinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, l’efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all’approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate; e) l’assolvimento degli obblighi previsti dall’articolo 30, ove applicabile; f) l’assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all’attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente; g) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l’elusione di una norma imperativa del diritto dell’Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana”, il reato in questione può ritenersi perfezionato, sotto il profilo della sussistenza dell’elemento soggettivo, allorché il soggetto attivo del reato abbia commesso il reato in analisi allo scopo di fare apparire soddisfatte siffatte condizioni.

3. Pena accessoria


L’art. 54, co. 2, d.lgs. n. 19/2023, dal canto suo, dispone che in “caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l’applicazione della pena accessoria di cui all’articolo 32-bis del codice penale”.
Quindi, per questo illecito penale, ove l’autore del reato sia condannato ad una sanzione detentiva pari ad almeno otto mesi di reclusione, costui può essere soggetto alla pena accessoria preveduta dall’art. 32-bis cod. pen. e, dunque, l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese la quale, come è noto, “priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore” (art- 32-bis, co. 1, cod. pen.).

4. Responsabilità degli enti


In materia di responsabilità degli enti, l’art. 55, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 19/2023 stabilisce che all’“articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: (…) dopo la lettera s-bis) è inserita la seguente: «s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.»”[7].
Va da sé quindi che, per effetto di questa modifica legislativa, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote in relazione a questo illecito penale fermo restando che se, “in seguito (…) l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo” (art. 25-ter, co. 2, d.lgs. n. 231/2001).

Questi sono dunque i tratti salienti che connotano questa nuova normativa varata dal legislatore, per quanto concerne la materia penale.

  1. [1]

    G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. Volume I, Terza edizione, Bologna, Zanichelli editore, 2002, III ed., p. 576.

  2. [2]

    G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., p. 576.

  3. [3]

    G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., p. 576

  4. [4]

    G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., p. 576

  5. [5]

    G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., p. 576

  6. [6]

    Ai sensi del quale: “1. Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 2. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 3.Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.

  7. [7]

    Sull’argomento, vedasi: F. SBISA’, L. PIVA, Sistema 231: il D.Lgs. 19/2023 aggiunge un nuovo reato presupposto, in https://www.altalex.com/documents/2023/03/16/sistema-231-d-lgs-19-2023-aggiunge-reato-presupposto.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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