Il nesso causale omissivo

Redazione 09/12/19
In  base  alla  clausola  di  equivalenza  di  cui  all’art.40 co.2,  c.p.,  nei  reati  c.d.  omissivi  impropri  si  può  essere  puniti  anche  per  non  avere  evitato  un  evento  che  si  aveva  l’obbligo  giuridico  di  scongiurare.  L’omissione  è  penalmente  rilevante  soltanto  in  quanto  il  soggetto  che  la  compie  abbia  l’  obbligo  giuridico  di  impedire  l’evento:  tale  condizione  è  definita    obbligo  (o  posizione)  di  garanzia e  implica  che  questi  disponga  dei  poteri  necessari  ad  impedire  l’evento  delittuoso  al  realizzarsi  della  situazione  tipica. La fonte del dovere di agire può derivare dalla legge o dal contratto, mentre non è pacifico che rilevino la precedente azione pericolosa, la negotiorum gesto e la consuetudine.

Il garante

E’  garante  soltanto  colui  che  ha  una  relazione  qualificata  con  il  bene  giuridico  o  con  il  soggetto  tutelato  indipendentemente  dalla  fonte  di  pericolo  (c.d.  posizione  di  protezione),  o  con  la  cosa  che  è  fonte  di  pericolo  per  i  terzi  (c.d.  posizioni  di  controllo). Nell’accertamento  della  causalità  omissiva si  possono  rilevare  alcune  significative  peculiarità  rispetto  a  quanto  accade  nei  reati  commissivi:  ferma  restando  la  sussunzione  sotto  le  c.d.  leggi  di  copertura,  viene  in  rilievo  un  giudizio  ipotetico  o  prognostico,  che  muove  da  quanto  sarebbe  accaduto  se  fosse  stata  realizzata  l’azione  doverosa.: l’omissione  potrà  essere  ritenuta  causale  rispetto  all’evento  laddove,  se  sostituita  mentalmente  dalla  condotta  doverosa,  l’evento  venga  meno  (c.d.  causalità  ipotetica  o  in  senso  normativo).

L’accertamento  della  causalità  omissiva

L’accertamento  della  causalità  omissiva,  al  pari  degli  altri  elementi  costitutivi  del  reato,  deve  raggiungere  un  livello  di  certezza  processuale  pari  al  canone  dell’oltre  ogni  ragionevole  dubbio.  Tale  accertamento  trova  fondamento  in  un  ragionamento  probatorio  di  tipo  congetturale-ipotetico.  Nel  primo  momento  si  identifica  l’ipotesi  causale  (c.d.  abduzione),  ipotesi  che  non  può  assestarsi  ad  un  accertamento  congetturale  ma  deve  essere  necessariamente  calata,  in  chiave  critica,  nel  mondo  dei  fatti  (momento  induttivo). L’ipotesi causale originaria, dunque, potrà dirsi applicabile al caso quando, alla luce dei tutti gli elementi probatori, raggiunge un elevato grado di probabilità logica e razionale. Ciò  vale  tanto  nella  causalità  commissiva  che  in  quella  omissiva.  In  quest’ultima,  tuttavia,  si  aggiunge  una  peculiarità  che  consiste  nel  fatto  che  il  giudizio  di  alta  probabilità  logica  sul  ruolo  salvifico  della  condotta  omessa  presenta  i  caratteri  del  paradigma  indiziario.

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