Il negozio giuridico

Redazione 07/02/18
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Il Negozio Giuridico appartiene alla più grande categoria degli atti volontari e leciti, le manifestazioni di volontà rivolte a uno scopo pratico che consiste nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione meritevole di tutela secondo l’Ordinamento Giuridico.

Il Negozio Giuridico è lo strumento di maggiore rilievo attraverso il quale si attua nel diritto privato l’autonomia dei soggetti.

Il soggetto che è capace di agire è dotato di un Potere di Disporre che rappresenta l’aspetto dinamico della menzionata capacità di agire. Il Potere di Disposizione è considerato a se stante quando è riconosciuto su un diritto altrui e rappresenta un allargamento della Legittimazione che è presupposto dell’efficacia dei Negozi Giuridici.

Il Potere di Disposizione riconosciuto mortis causa per Mezzo del Testamento, è speciale. I principali effetti giuridici causati dalla manifestazione di volontà sono voluti e previsti dal soggetto che la compie. Altri non sono voluti e previsti ma derivano direttamente dalla legge.

Non esiste la figura di Negozio Giuridico ma esistono vari Negozi anche diversi tra loro. La definizione Negozio Giuridico è una categoria creata dalla Dottrina per trovare una disciplina comune di diversi Negozi Giuridici.

Il Codice non parla di Negozio Giuridico e le regole sono proprie dei singoli Negozi e in particolare dei contratti. Il Contratto è il prototipo di Negozio Giuridico perché le norme dettate per la sua disciplina, come afferma l’articolo 1324 del codice civile, si possono applicare perché compatibili, anche agli Atti Unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (ad esempio Procura e Disdetta).

L’ambito nel quale si può esplicare l’attività negoziale non è ristretto in limiti prestabiliti, essendo l’Autonomia Privata molto vasta.

I Negozi Giuridici contengono elementi essenziali ed elementi accidentali.

Gli elementi essenziali sono:

Il Soggetto, l’Oggetto, la causa e la forma.

Chiarisci i concetti essenziali su questo e altri istituti con il “Compendio di diritto civile” di Anna Costagliola e Lucia Nacciarone, a cura di Marco Zincani

Parte del Negozio Giuridico

In relazione al Soggetto, un Negozio, essendo un atto dinamico, necessità che ci sia una o più volontà e ci sia la presenza di almeno un autore dell’atto volitivo (Parte in senso formale) fornito, di regola, di capacità di agire. Come atto che incide sulla realtà in un Negozio produce le sue conseguenze giuridiche rispetto almeno a un Soggetto che è dotato di una capacità di dritto (Parte in senso Sostanziale).

La Parte, intesa come il Centro d’Interessi, può essere semplice o complessa a seconda che siano una o più persone a manifestare insieme le loro volontà concorrenti insieme a costituire l’atto che ne risulta. Si dice Atto Collettivo l’atto che risulta composto di più atti di volizione di uguale contenuto e provenienti da più persone che si muovono parallelamente per formare una manifestazione unitaria verso l’esterno. In questo caso la Manifestazione di Volontà si presenta unica verso l’esterno, permane nel rapporto interno tra le varie persone distinti Interessi Particolari che ognuno vuole tutelare e per il quale agisce (proprio questo lo distingue dall’ Atto Collegiale che esprime la Volontà di un Organo Collegiale decisa a maggioranza delle persone membri del Collegio.

Oggetto del Negozio Giuridico

L’Oggetto del Negozio Giuridico È l’interesse o gli interessi che le parti intendono regolare con adeguate dichiarazioni di volontà, nell’autonomia loro riconosciuta dalla legge. Questi interessi costituiscono la materia sulla quale gli intenti dei soggetti si formano e sono esercitati. A questo proposito si adotta il concetto di interesse, anziché quello di bene, perché a proposito dei negozi giuridici si presentano in evidenza gli interessi privati, cioè le valutazioni soggettive applicate ai beni. Questi sono in primo piano concettualmente nel diritto soggettivo.

L’ordinamento positivo, nel provvedere alla disciplina dei negozi giuridici, prende in considerazione l’oggetto in relazione ai suoi requisiti (oggettivi): l’accertamento dell’esistenza o no di questi requisiti rende possibile il giudizio sulla rispondenza dei negozi ai contenuti delle diverse categorie negoziali tipiche.

A proposito del contratto, l’articolo 1346 del codice civile richiede che l’oggetto sia possibile, lecito, determinato o determinabile; può essere anche futuro in date circostanze (ex art. 1348 c.c.). L’oggetto è possibile quando per sua natura si presti a realizzare concretamente la previsione contenuta nella fattispecie legale corrispondente al negozio voluto dalle parti, è lecito quando non urti contro un divieto della legge, è determinato o determinabile quando si presenti individuato dalle dichiarazioni delle parti oppure siano dati senza possibilità di equivoci i criteri per la stessa. La mancanza di uno dei requisiti oggettivi determina la nullità del negozio giuridico (ex art. 1418 c.c.).

Causa del Negozio Giuridico

La Causa del Negozio Giuridico è la sua Funzione Economica, cioè la giustificazione dell’azione umana che si esplica nel Contratto, un elemento necessario per il Negozio stesso perché senza una Causa il Negozio non esiste. Il Codice oltre che a prevederla come un Elemento Essenziale del Negozio all’articolo 1325, ne impone all’articolo 1322 che sia lecita.

Dal combinato disposto si può comprendere che il nostro sistema legislativo si fonda sul concetto di meritevolezza della Causa. Una Causa Meritevole di tutela guridica ha Riconoscimento Giuridico. Il Codice non ci dice che cosa sia in concreto Causa e la stessa Dottrina è divisa.

La Causa si fonda sulla ragione stessa del Negozio. Il Negozio è ontologicamente collegato al bisogno di collaborazione tra uomini che si concretizza in esso attraverso una reciproca accettazione. Accettazione che è collegata a un fine pratico perseguito, anche con interessi propri delle diverse parti,  Ed è proprio in questo Fine Pratico che si concretizza la Causa.

La Causa, la giustificazione sociale della collaborazione, si deve ritrovare in ogni Negozio (anche unilaterale come il Testamento). Se in ambito sociale si cerca questa giustificazione ancora di più la si cerca in ambito economico ed è per questo che si definisce come la Funzione Economica e Sociale del Negozio e la sua assenza comporta la Nullità del Contratto/Negozio (ai sensi degli artt. 1325 e 1428 c.c.). La Causa non va assolutamente confusa con il Motivo, che è l’Impulso delle singole parti che le ha spinte all’accordo.  della Causa (ad esempio una parte potrebbe volere la cosa per regalarla ad un’altra persona mentre l’altra parte la vuole vendere per poter avere i soldi con cui comprarci un altro oggetto). Chiaramente i Motivi sono solitamente irrilevanti per il Diritto.

La Causa va distinta anche dalla Volontà e questo sia nei Negozi Onerosi sia Gratuiti, una Cosa è la volontà di attribuire un bene oltre lo Scopo di questa Attribuzione (idem nei Negozi di Liberalità, Donazione e Testamento, dove la Causa è l’esplicazione dello spirito liberale verso la persona beneficiaria animus donandi che è precedente, di solito, alla volontà e trova giustificazione in esso). Esiste una Presunzione di Esistenza di Causa in presenza dell’esistenza di una volontà.

La Causa è il criterio principale con il quale si Qualifica un Negozio. In Base alla Causa si potrà comprendere se il Negozio rientra in un Tipo Negoziale Nominato o la Disciplina da Applicargli. Bisogna dire che nonostante la Causa sia un Elemento Essenziale esistono Negozi, che sono svincolati per facilitarne la Circolazione dei Diritti. Essi sono i Negozi Astratti dei quali  un esempio tipico è la Rappresentanza nella quale un soggetto conferisce a un altro una Procura che è svincolata dalla Causa per la quale la si conferisce.

La Causa non è sempre assente, verrà a in rilievo successivamente e questo non pone in contraddizione il sistema che si regge proprio sulla presenza di Causa nei Negozi. L’ Astrattezza (Riconosciuta dalla Legge) è controbilanciata da un Requisito di Forma.

Forma del Negozio Giuridico

La forma del Negozio Giuridico, Se un Negozio Giuridico per produrre effetti deve essere Manifestato all’Esterno possiamo comprendere come la Forma, concepita come il modo di manifestare la Volontà Negoziale, sia un Elemento Essenziale dello stesso. La Volontà Negoziale si può, alle volte, Manifestare con la realizzazione stessa dello Scopo. Si parla in questo caso di Negozi di Attuazione o di Negozi di Volontà. Manca in questi casi un Atto volto a fare conoscere la Volontà la quale si manifesta con l’attuazione stessa dello Scopo Negoziale, attuazione operata senza porre l’Autore dell’Atto in relazione con Altro Soggetto Negli altri casi, che sono la maggioranza, la Manifestazione di Volontà può essere

Tacita

In questo caso la manifestazione viene a esistere per mezzo di fatti dimostrativi (Facta Concludentia) e cioè un Contegno che, secondo la Comune Valutazione, sarebbe Incompatibile con una Volontà Diversa da quella che si deduce dai Fatti Stessi. Il Significato deve, in ogni caso, essere Univoco e Non Equivoco. Nell’ambito di Attività, più propriamente, Commerciale si parla di un Comportamento Sociale Tipico, al quale sono riconosciuti Effetti Preordinati o Recepiti dal Sistema.

Espressa

In questo caso la manifestazione è espressa con parole, scritti o cenni che hanno lo scopo diretto della dichiarazione. Oggi ha relativamente perso importanza la tradizionale distinzione tra Forma Scritta e Orale essendoci il Messaggio Elettronico che ha una istantanea rapidità e memorizza il contenuto con la possibilità di trasferirlo in un supporto di carta.

Quando la dichiarazione per produrre i propri effetti deve per forza essere ricevuta dal destinatario si tratta dei casi di dichiarazione Rrecettizia. Se non è necessaria la recezione da parte del destinatario ma basta la semplice estrinsecazione (Emissione) della volontà si parla di dichiarazione Non Recettizia.

La regola della Forma per i Negozi Giuridici è quella della Libertà di Forma. A volte la Legge può prevedere una particolare forma di manifestazione per determinati Atti Giuridici o per determinati effetti. In questo caso gli Atti sono detti Atti Solenni e la loro particolare Forma è prescritta al fine di fare richiamare di più l’attenzione di chi voglia attuare quei particolari Negozi per la loro importanza (ad esempio essa è prescritta i Negozi Immobiliari, per il Testamento e per i più importanti Atti di Diritto Familiare).

A volte il requisito di Forma può apparire relativo perché è relativo a un Particolare Oggetto (ad esempio per la Compravendita la Forma Scritta è richiesta per i Beni Immobili, la Procura e il Contratto Preliminare devono avere la stessa forma necessaria per la Validità dell’Atto che si ha, rispettivamente, il Potere o l’Obbligo di Compiere). Nei Negozi Solenni la forma è prescritta Ad Substantiam cioè essa è un Elemento Costitutivo del Negozio e la sua assenza comporta la Nullità dell’Atto.

Elementi accidentali del Negozio Giuridico

Sono Elementi Accidentali del Negozio Giuridico: la Condizione, il Termine e il Modus o Onere. La loro esistenza si fonda sulla libertà da parte dei Soggetti di potere inserire nel Contratto quello che vogliono basti che non sia contrario alle Norme Legali. In base a ciò si può differenziare tra Negozi Tipici nei quali è la Legge a Fissarne il Contenuto, e Negozi Atipici dove sono le Parti a Strutturarlo (i Negozi Tipici si dicono anche Nominati perché sono previsti dal Codice e legislativamente Normativizzati mentre gli Atipici sono anche detti Innominati perché non sono previsti dal Codice nè Legislativamente Normativizzati). Per i Negozi Atipici la Lecità (cioè il non essere contrari a Norme Imperative, Ordine Pubblico e Buon Costume) non basta c’è bisogno anche che siano dall’Ordinamento Giuridico Stimati come Degni di Tutela (ex art. 1322 c.c.).

Gli Elementi Accidentali rientrano in questo quadro e fungono da Autolimitazioni poste dalla Parti al Contratto Stesso e Rappresentano Clausole o Modalità al Volere. Esistono dei Negozi Giuridici chiamati Actus Legitimi o Negozi Giuridici puri che non li ammettono. Essi sono tipici nel Diritto Familiare (come il Matrimonio che non può essere sottoposto a Nessun Elemento Accidentale) mentre nel Diritto Patrimoniale sono limitati alla Accettazione e alla Rinunzia all’Eredità.

La Condizione in base alla Definizione Legale, di cui all’articolo 1353 del Codice Civile, è una Limitazione Posta dalla Stessa Volontà (Condizione Volontaria) agli Effetti del Negozio che si fanno Dipendere dal Verificarsi di un Evento Futuro e Incerto. La Condizione Volontaria ora detta si Differenzia dalla Condizione Legale (Condizio Iuris) o Tacita che invece prevede un Presupposto dalla quale la Legge fa Dipendere l’Efficacia dell’Atto (si pensi alla Morte che fa avverare il Testamento). Non possono essere oggetto di Condizione gli Avvenimento Presenti o Passati (pur se se ne ignora l’accadimento) perché in essi lo Stato di Incertezza Obiettivo di Pendenza mancherebbero.

La Condizione non va confusa con la Presupposizione dove siamo di fronte a una condizione ma qui questa condizione non è espressa ma è ritenuta che quello sia sempre perché si sente come integrazione necessaria alla volontà. Spesso è la legge stessa a prevederlo e a ritenere l’esistenza di un negozio perché le parti presumono l’esistenza di un fatto o di una situazione. Altre volte è la giurisprudenza (sulla base della buona fede e dell’equità) a prenderne coscienza e la rilevanza di tale presupposto funziona proprio da condizione se si basa su un obiettivo e che esso sia comune ad entrambe le parti. Se questo presupposto viene a cessare prima del negozio il negozio sarà nullo se viene a cessare dopo il negozio può essere risolto con efficacia ex tunc.

Il Termine è un momento del tempo dal quale cominciano a verificarsi, o fino al quale durano, gli Effetti Giuridici del negozio. Il Termine può essere posto per due motivi.

Termine di Efficacia, quando esso è stato fissato come limite nel tempo dal quale si fanno dipendere gli Effetti di un Negozio.

Termine di Adempimento, si ha quando sia  stato fissato esclusivamente per Fissare nel Tempo il Momento di una prestazione o di altro Adempimento (Termine di Scadenza).

Il Termine di Efficacia si distingue dalla Condizione perché essono è un Avvenimento Futuro e Certo che si sa che accadrà sicuramente. Il Termine può essere Incerto solo sul Quando mai sulla sua Verificazione (altrimenti sarebbe Condizione). La conseguenza è che se si paga prima del Termine ciò che si è dato non si potrà riavere indietro perché l’Obbligazione è perfetta mentre nella Condizione si potrà Ripetere la Condictio Indebiti. Inoltre il Termine ha Efficacia Ex Nunc mentre la Condizione è Ex Nunc e pertanto i suoi Effetti Prima della Scadenza non vengono Distrutti.

Il Termine può essere

Iniziale (Dies a Quo): Se posto come Termine Iniziale degli Effetti del Negozio Giuridico.

Finale (Dies ad Quem): Se posto come Termine Finale degli Effetti del Negozio Giuridico.

Per le Regole del Computo ci si avvale di quelle tipiche, tranne che per la Proroga se Scade in Giorni Festivi (ex art. 1187 c.c.) in quel caso avendo la prevalenza gli Usi e la Volontà delle Parti. Nel Periodo che va dalla stipula del Negozio sino al Scadenza Termine (cioè al suo Verificarsi) si dice che il Termine Corre che è diverso dalla Condizione che Pende perché manca, nel primo, l’Incertezza che connota la seconda.

Modus o Onere

Il Modus oppure Onere è un peso imposto dall’autore di un atto di liberalità (Donazione, Legato, Istituzione di Erede) a Carico del Beneficiario. L’obiettivo di questi Oneri, che non modificano il Contenuto e il Significato degli Effetti Tipici dei Negozi ma ne Aggiungono altri, è di solito quello di destinare parte della liberalità a vantaggio di scopi di pubblica utilità o a favore di terzi estranei al Negozio oppure a per un Interesse a cui non Corrisponde un Destinatario Persona Giuridica come i lasciti a Favore di animali o l’Erogazione per un’Iniziativa Precaria. Il Modus si distingue dalla Condizione perché nel primo l’Atto Volitivo Accessorio non va per forza compiuto prima di quello principale. Esso infatti è del tutto slegato e il principale può essere compiuto poiché, non come nella Condizione, l’Adempimento dell’Onere non è primariamente richiesto. Il Modus va distinto anche dal Votum o Consilium del Disponente perché è in lui un Carattere di Imposizione di un Obbligo.

Il Modus, come Principio, ha causa nella liberalità, ma non è vero l’opposto. Il benificario che ha ricevuto una Liberalità a titolo particolare (Legato o Donazione) Sub Modo non è tenuto ad eseguirla oltre il valore di quello che ha Ricevuto (ex art. 671, 793 c.c.).

I Negozi Giuridici si classificano in

Negozi tra Vivi e Mortis Causa

La Prima Classificazione si fonda sul fatto che il Negozio giuridico venga in atto tra vivi oppure in presenza di una parte morta. Nel primo caso si parla di Negozio tra Vivi nel secondo caso di Negozio Mortis Causa. In questo secondo caso la morte di una delle due parti è un requisito del negozio giuridico stesso.

Negozi Unilaterali, Bilaterali e Plurilaterali

Una Seconda Classificazione si basa sul numero di parti che mettono in atto il Negozio Giuridico. Quando il Negozio è compiuto da una unica parte si parla di Negozio Unilaterale. Se le parti sono due invece si tratta di Negozio Bilaterale. Se le parti sono più di due Negozio Plurilaterale.

Negozi Solenni e Non Solenni

Una Terza Classificazione si basa sulla richiesta o meno di una forma determinata del Negozio Giuridico che influenza di fatto la sua validità o meno. Se il Negozio necessita di una determinata forma per essere valido si parlerà di Negozio Solenne se invece non necessita di una determinata forma si parlerà di Negozio Non Solenne. La Libertà di Forma è il Principio Generale che regola i Negozi Giuridici. Quando la legge prevede delle limitazioni sotto pena di nullità si intende che essa è richiesta per la validità del negozio (ad substantiam) e se manca tale forma il Negozio è radicalmente nullo (ex art. 1325c.c.).

Negozi Gratuiti e Onerosi

Una Quarta Classificazione si basa sul fatto che vi sia una concessione, da parte di una parte, che crea dei vantaggi all’altra parte con o senza corrispettivo. Sono Negozi a Titolo Gratuito quando una parte concede un vantaggio ad un altra senza alcun corrispettivo. Di questa categoria si distinguono gli Atti di Liberalità nei quali si attribuisce a favore di un altro soggetto un vantaggio patrimoniale spontaneamente e con puro spirito di liberalità cioè proprio con l’intento di creare un arricchimento nell’altro e all’inverso un impoverimento nel proprio. Sono, invece, Negozi a Titolo Oneroso i Negozi in cui è previsto un corrispettivo che può consistere anche in una somma di denaro.

Negozi di Amministrazione e di Disposizione

Una Quinta Classificazione si basa su sulla qualificazione in concreto dei singoli atti rispetto ai singoli patrimoni. Non si basa quindi su una Classificazione in astratto. Sono Negozi di Ordinaria Amministrazione quelli che conservano l’Effettiva Sostanza del Patrimonio Limitandosi ai Frutti, mentre sono Negozi di Straordinaria Amministrazione coloro che implicano un mutamento che incide sull’Essenza Economica o Giuridica dei vari elementi del Patrimonio attraverso Vendite, Transazioni, Donazioni e Simili. Tra i Negozi Eccedenti l’Ordinaria Amministrazione (per i quali nel caso di Incapace è sempre necessario il concorso della Volontà di Particolari Organi) si distinguono alcuni Negozi detti Negozi di Disposizione i quali sono elementi all’art. 375 e sono sottoposti ad uno Speciale più Rigoroso Regime: Vendita di Beni Immobili, Costituzione di Garanzie Reali, Divisione, Accettazione di Compromessi, Transazioni.

Negozio come Atto e come Regolamento

Un’altra Classificazione, e forse la più importante, è quella che si basa sull’Oggetto della Volizione Negoziale. Si possono distinguere Negozi come Atto che sono diretti alla creazione di una nuova situazione giuridica e i Negozi come Regolamento che sono diretti a disciplinare la situazione cioè il rapporto che si viene a creare.

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