Il minore vittima di reato che testimonia a favore di se stesso

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La Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza 14/04/2020 n. 12068, ha evidenziato le modalità con le quali deve avvenire la testimonianza di un soggetto minorenne che sia vittima di un reato.

I Supremi Giudici hanno stabilito che un minore vittima di reato possa testimoniare in una causa a suo favore.

Ritornando indietro nel tempo, la Carta di Noto, redatta in seguito a un convegno tenutosi nella cittadina in provincia di Siracusa nel 1996 dal titolo “Abuso sessuale sui minori e processo penale”, ha individuato le modalità utili per la conduzione dell’esame di minorenni, al fine di garantire l’attendibilità delle dichiarazioni dagli stessi rilasciate proteggendone la psiche.

Non si sta parlando di una norma di legge, di conseguenza, la violazione di simili regole non ne comporta nessuna nullità o inutilizzabilità.

Nonostante questo, i giudici che ritengano attendibile la testimonianza del minorenne vittima di un reato, anche se acquisita con modalità contrastanti rispetto a quelle indicate dalla Carta di Noto, devono motivare il provvedimento.

Questo significa che il magistrato deve indicare i motivi per i quali ritiene attendibile la prova assunta con modalità contrastanti con le cautele di metodo previste nella Carta, perché le stesse costituiscono dei parametri rilevanti al fine di per collaudare la motivazione che regge la valutazione probatoria delle dichiarazioni delle persone offese minorenni (Cass. sent. n. 39411 del 13/03/2014; sent. n. 5754 del 16/01/2014).

In quali circostanze può essere chiamato a testimoniare il minorenne

I contesti nei quali i minorenni possono testimoniare, perché chiamati a farlo da parte dell’autorità giudiziaria a farlo, sono tre.

Il procedimento amministrativo, il processo civile e le indagini o processi penali.

L’audizione del minorenne, non è necessario che avvenga in un’aula di tribunale.

A seconda del tipo di indagine, dell’età del minore e del suo coinvolgimento nella vicenda, il ragazzo o la ragazza possono essere sentiti in un diverso contesto, che potrebbe essere l’ufficio di un agente di Polizia, di un assistente sociale, oppure a scuola se in quella sede il minore si può sentire più a suo agio.

Il ragazzo può essere anche tutelato attraverso la presenza di una figura professionale che lo assista in un eventuale momento di difficoltà.

Con la testimonianza nel processo amministrativo si parla di un fatto al quale il minore assiste oppure resta coinvolto e sul quale può fornire la sua versione dei fatti.

Il processo amministrativo, ad esempio, può essere relativo a un incidente stradale al quale il ragazzo ha assistito mentre passava sulla strada oppure dall’interno di una delle auto coinvolte.

I minorenni possono testimoniare direttamente sul posto, se richiesto dalla Polizia stradale, oppure possono essere convocati in un ufficio, al fine di rilasciare una deposizione (di Polizia o dei servizi sanitari che hanno lavorato sul luogo).

L’attendibilità del giovane o della giovane, devono essere più elevate più l’interrogatorio venga seguito da un esperto in psicologia infantile.

Si deve pensare, ad esempio, a un minorenne che ha assistito a un grave incidente, nel quale ci sono stati feriti gravi o vittime, si è visto parecchio sangue o, peggio ancora, è rimasto gravemente coinvolto uno dei suoi parenti. È evidente che il trauma subito dal minorenne sarà enorme.

Esclusivamente chi conosce bene in quale modo avvicinarsi a un bambino di tenera età, viene considerato capace di condurre un colloquio dal quale esca una dichiarazione che sia il più veritiera possibile.

Sempre la Suprema Corte, insiste sulla possibilità, quando si può fare, di sentire direttamente la deposizione di un minore, anche in tenera età, anziché quella resa al suo posto dai genitori.

La stessa, secondo gli ermellini, può essere viziata da inutilità quando il giudice omette di procedere, nonostante la richiesta della difesa, all’assunzione del testimone diretto, anche nel caso nel quale sia una persona minore di età.

Minori e consulenza psicologica prima della testimonianza

Secondo la Cassazione il pubblico ministero deve disporre una consulenza personologica sul minore se debba assumere dichiarazioni accusatorie che provengano dallo stesso.

 

Se non viene effettuata la perizia sulla capacità a testimoniare, questo non rende inattendibile la testimonianza del minore vittima del reato.

La perizia non è necessaria se non emergono elementi patologici che lascino dubitare della capacità del testimone (Cass. sent. n. 8541/17 del 18.10.2017).

Si rende però necessaria una una perizia psicologica per accertare l’attitudine della persona offesa minorenne a testimoniare, se si profila il rischio di eventuali sue elaborazioni fantasiose in relazione alla sua struttura personologica.

In quale modo fare le domande al minorenne testimone nel procedimento penale

Al fine di fare in modo che da parte del minorenne vittima di un reato si abbia una testimonianza casta e affidabile, si devono evitare le domande suggestive, vale a dire quelle che suggeriscono informazioni o danno per accertato un fatto del quale l’esaminando non ha ancora detto, oppure che tendono a suggerire o provocare una risposta in base all’intento di chi interroga.

Gli studi sulla memoria infantile provano la conoscenza comune che i bambini hanno modalità di relazione che si orientano in senso imitativo e adesivo, possono essere condizionate da stimoli potenzialmente suggestivi e, mancando di adeguate risorse di confronto, non diversificano le opinioni degli stessi da quelle dell’interlocutore, soprattutto se costui gli appare come una figura autorevole.

In quali circostanze si acquisisce la testimonianza di un minorenne

L’articolo 362, comma 1 ter, del codice penale impone al pubblico ministero, per alcuni tipi di reati, di acquisire le dichiarazioni delle persone offese entro tre giorni dalla denuncia.

Secondo la Cassazione, anche in presenza di reati non contemplati dalla disposizione,  ad esempio, il reato di abuso di mezzi di correzione, l’esame della persona offesa presenta le stesse questioni e deve avvenire nel più breve tempo possibile.

Un eventuale ritardo potrebbe generare dei riverberi negativi a livello processuale.

La valutazione delle dichiarazioni del minore

La valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni del minore è compito del giudice, che procede in modo diretto allo studio del comportamento del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell’esistenza di riscontri esterni allo stesso.

È viziata da plausibile illogicità la sentenza che fondi l’attendibilità e credibilità delle dichiarazioni del minore persona offesa esclusivamente sull’intrinseca coerenza del racconto, senza considerare le altre reali circostanze.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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