Il Giudice di pace penale può decidere sulla richiesta danni anche oltre i limiti di competenza per il giudizio civile

Scarica PDF Stampa
            Esiste allo stato attuale un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui la garanzia del giudice naturale è in simmetria a quella di giudice precostituito per legge, atteso che tale precetto può dirsi essere rispettato “quando la regola di competenza sia prefissata rispetto all’insorgere della controversia e non è invece utilizzabile per sindacare la scelta del legislatore che si esprime nella fissazione di quella regola” (Cfr.Corte Cost., ord. N.193/2003).
            In ordine all’esatta individuazione del giudice competente invero, la Corte ha sempre inteso ribadire che il legislatore gode di ampia discrezionalità sul punto, con l’unica limitazione rappresentata dalla c.d. ragionevolezza e che, in ogni caso, “non assume rilievo la presunta maggiore o minore idoneità o qualificazione, che possa essere rivendicata o riconosciuta all’uno o all’altro organo della giurisdizione”(Cfr.Corte Cost., sent. N.460/94 e ord. N.481/02).
            Nell’esprimere i principi appena riportati, la Corte Costituzione ha dichiarato con il provvedimento in commento la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Firenze rispetto al combinato disposto degli artt.4, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) e 74 del codice di procedura penale, in relazione all’art.7 del codice di procedura civile, con riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, laddove permetterebbero la proposizione dell’azione civile nel giudizio penale di competenza del giudice di pace, seppur oltre i limiti di competenza per valore dell’omologo giudice civile (Fattispecie in cui la persona offesa si era costituita parte civile nel giudizio penale dinnanzi al giudice di pace per un reato di lesioni personali colpose, avanzando una richiesta di risarcimento danni ammontante a complessivi euro 60.000).
            Secondo il giudice costituzionale, il meccanismo procedurale che garantisce il simultaneus processus, seppur alieno dalle garanzie previste dalla Costituzione, rappresenta in ogni caso una modalità processuale rivolta all’economia dei giudizi, nonché alla salvaguardia del rischio di giudicati opposti (Cfr.Corte Cost.,ord. nn.124/05, 90/02 e 398/00).
            Consegue, di riflesso, che la normativa afferente la costituzione della parte civile nell’ambito del procedimento penale dinnanzi al giudice di pace, andando a coinvolgere puntuali pretese di economia processuale, non può ritenersi irragionevole per il solo fatto di essere attribuita al medesimo giudice per controversie di valore superiore alla soglia prevista dall’art.7 del C.p.c.
            Ad avviso del rimettente invece, la competenza del giudice di pace, in caso di costituzione di parte civile nel giudizio penale, e quella alternativa del giudice civile, nel caso di proposizione della sola azione civile, sarebbe rimessa alla scelta discrezionale del solo danneggiato con evidente travalicamento, nel primo caso, dei limiti di competenza prefissati dalla legge per i giudizi civili del giudice di pace.
            Ritiene il giudice di pace fiorentino, in buona sostanza, che la normativa attualmente vigente si porrebbe in aperto contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, posto che il “danneggiante” si troverebbe obbligato a dover subire passivamente le scelte operate dal “danneggiato” circa la scelta del giudizio civile, ovvero della costituzione di parte civile nel processo penale che, a differenza del primo, verrebbe radicato dinnanzi al giudice di pace e non al Tribunale.
            Tale eccessiva discrezionalità si porrebbe inoltre in contrasto con l’art.25 Cost., dal momento che il danneggiante si troverebbe a dover essere giudicato non dal giudice naturale, precostituito per legge, ma da quello scelto volontariamente ed arbitrariamente dal danneggiato.
            Dette argomentazioni sono state tuttavia disattese dalla Corte per i motivi sopra elencati (Cfr.Guida al dir., n.22/08), nonché sulla base dell’acuta osservazione svolta dall’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri intervenuto in giudizio, secondo cui “la possibilità che siano competenti giudici diversi in relazione al medesimo petitum, discende dalla natura stessa dell’azione civile nel processo penale, la quale ha funzione meramente “ancillare” rispetto alla finalità della restaurazione della legalità violata” e ancora che “ è la predeterminazione per legge dei criteri di azione del Giudice a soddisfare pienamente il canone costituzionale, non già la sua adizione nel caso concreto”.
Avv. Alessandro Buzzoni

Avv. Buzzoni Alessandro

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento