Il documento Cndcec sul sindaco unico nelle Spa e nelle Srl

Redazione 22/11/11
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In una nota interpretativa del 19 novembre 2011 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) analizza le novità apportate dalla legge di stabilità (L. 183/2011) in merito alla composizione dell’organo di controllo nelle Spa e nelle Srl, esprimendo forti critiche sia in relazione al metodo utilizzato sia con riguardo alle presumibili finalità delle modifiche apportate, destinate ad entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2012.

Deve preliminarmente ricordarsi come con il maxi-emendamento alla legge di stabilità siano state introdotte rilevanti novità in sede di disciplina degli attuali sistemi di controllo nelle Spa e nelle Srl, mediante la modifica dei rispettivi articoli del codice civile (vedi l’articolo su questo stesso sito). Le critiche mosse dal Cndcec attengono innanzitutto alla scelta operata dal legislatore di modificare con un emendamento norme del codice civile che solo pochi anni fa hanno costituito oggetto di un approfondito e ponderato esame da parte della Commissione che ha licenziato la riforma del diritto societario.

Spirito della modifica è l’introduzione, finalizzata anche a ridurre gli oneri per le società, di una dimensione monocratica dell’organo di controllo, fino ad oggi presente nella disciplina positiva esclusivamente nella forma pluripersonale, mantenendone inalterate tutte le caratteristiche e le prerogative.

In particolare, quanto alla disciplina delle S.p.a., con l’aggiunta di un nuovo comma all’art. 2397 c.c., si prevede che, se lo statuto lo contempla, quando i ricavi oppure il patrimonio netto siano inferiori ad un milione di euro, l’organo di controllo interno può essere composto da un (unico) sindaco, che dovrà essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. La nomina del collegio sindacale pluripersonale rimane, invece, sempre obbligatoria per le S.p.a. con sistema di governance tradizionale che superano i previsti parametri quantitativi (ricavi e patrimonio netto superiori ad un milione di euro), nonché per quelle che non avranno introdotto l’apposita deroga statutaria.

Nella nota interprtetativa, il Consiglio osserva come dalla lettura del nuovo disposto normativo emerga chiaramente che, ai fini della legittima introduzione della figura del sindaco unico, sono i soci a doversi attivare per modificare pattiziamente la struttura del controllo interno, prevedendo la riduzione del collegio sindacale da pluripersonale a monocratico, mediante la modifica in tal senso dello statuto della società. Pertanto, in relazione ai casi di mancato superamento delle soglie indicate, lo statuto potrà prevedere:

a) un sistema «opzionale» per la scelta dell’organo di controllo interno, rimettendo all’assemblea dei soci, in sede di conferimento dell’incarico, la scelta di adottare l’assetto monocratico pluripersonale;

b) un sistema «vincolante», disponendo sempre l’adozione di un organo di controllo pluripersonale (ovvero non modificando gli attuali statuti).

Quanto al nuovo assetto del sistema di controllo interno nelle Srl, il rinnovato testo dell’art. 2477 c.c., se prevede, in via generale, la possibilità per le società della nomina nell’atto costitutivo di un sindaco unico (in luogo del collegio sindacale) o di un revisore legale, tuttavia impone tale nomina in quelle ipotesi in cui, già oggi, è fatto obbligo di dotarsi del collegio sindacale, ovvero quando la società:

a) ha un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (euro 120.000);

b) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

c) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

d) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435bis c.c. sulla redazione del bilancio in forma abbreviata (totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 4.400.000; ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800.000; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità).

Alla luce del complesso delle modifiche introdotte all’assetto dei controlli societari, ed in virtù di una interpretazione logico-sistematica del nuovo dato normativo, il Cndcec sottolinea come rimanga inalterato, in sede di disciplina delle Srl, il richiamo alle disposizioni delle Spa, per cui nei casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo interno troveranno applicazione le norme su tali società. Peraltro, il richiamo alla disciplina della Spa comporta, come osserva il Consiglio, l’estensione alle Srl anche della nuova previsione sulla composizione dell’organo di controllo nelle Spa, previsione che impone alle società di maggiori dimensioni la nomina di un collegio sindacale pluripersonale. In sintesi, dalla lettura combinata dei novellati artt. 2477 e 2397 c.c. risulta che nelle Srl saranno concretamente configurabili le seguenti ipotesi.

a) se non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2477, co. 2 e 3, c.c., l’organo di controllo è facoltativo, per cui sarà possibile nominare sia il sindaco unico sia il collegio sindacale e lo statuto può prevedere che all’organo di controllo interno sia attribuita anche la revisione legale dei conti;

b) se l’organo di controllo è obbligatorio (ex art. 2477, co. 2 e 3, c.c.), e contestualmente vengono superati entrambi i parametri di cui all’art. 2397, ult. co., c.c., il collegio sindacale deve essere necessariamente pluripersonale. Il collegio continua a svolgere la funzione di revisione legale dei conti, salvo diversa disposizione dello statuto;

c) se l’organo di controllo è obbligatorio (ex art. 2477, co. 2 e 3, c.c.), e contestualmente almeno uno dei parametri di cui all’art. 2397, ult. co, c.c. risulta sotto la soglia:

1) in presenza di espressa previsione statutaria in tal senso, l’organo di controllo può essere monocratico;

2) se lo statuto nulla prevede, in forza del rinvio all’art. 2397, ult. co., c.c. il collegio sindacale deve essere necessariamente pluripersonale. In virtù del richiamo alla disciplina delle S.p.a. si deve ritenere, infatti, per il Consiglio, che la composizione monocratica dell’organo di controllo possa essere adottata dalla società esclusivamente se tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto.

In entrambi casi, poi, l’organo di controllo interno svolgerà anche la funzione di revisione legale dei conti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Nella nota interpretativa si sottolinea, ancora, come, dal momento che il legislatore si è limitato a riformulare la disciplina della «composizione del collegio sindacale», debba ritenersi che al sindaco unico delle S.p.a., come anche a quello delle S.r.l., vadano applicate, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale (artt. 2397-2409 c.c.). In altri termini, al sindaco unico competeranno i medesimi doveri, poteri e responsabilità attualmente attribuiti al collegio sindacale.

Da ultimo, il Consiglio si sofferma sugli effetti dell’irregolare composizione dell’organo di controllo alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2012. In proposito, si legge nel documento che, in caso di «non ortodossa» composizione dell’organo di controllo, quest’ultimo non può dirsi regolarmente costituito, per cui tutti gli atti decisi o eseguiti di sua competenza e quelli nei quali risulta essenziale l’apporto soggettivo e/o oggettivo dello stesso devono considerarsi illegittimi. Nelle società di capitali, infatti, nel caso in cui sia nominato un sindaco unico in luogo del collegio sindacale richiesto dal codice civile, verrebbe meno un organo sociale correttamente formato, in particolare quello deputato alla funzione di controllo, potendosi così configurare l’impossibilità di legittimo funzionamento della struttura di governance.

In un giudizio di sintesi, il Cndcec esprime il proprio disappunto in relazione alla novella introdotta dalla legge di stabilità, in considerazione della asistematicità delle modifiche apportate e della mancanza di un adeguato coordinamento logico con le altre disposizioni dell’ordinamento societario, finendo in definitiva per amplificare inutilmente il livello di complessità normativa, laddove da più parti si auspicano processi opposti di semplificazione. (Anna Costagliola)

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