Il diritto all’oblio va valutato caso per caso

Alesso Ileana 24/01/17
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Il diritto all’oblio va valutato caso per caso: l’interesse pubblico di una notizia pubblicata sul web è provato dal suo impatto sociale e dall’agitazione che ha suscitato. 

 

Leggi il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 6 ottobre 2016.

 

Un uomo si rivolge al Garante per la protezione dei dati personali affinché imponga a Google di cancellare i risultati della ricerca relativa al suo nome, che consistono in notizie su un reato per il quale l’uomo è stato condannato nel 2012.

 

Il richiedente afferma che i fatti risalgono a molto tempo fa, al 2006, e quindi, non c’è alcun interesse pubblico alla permanenza di tali notizie sul web, mentre è evidente che esse invece danneggiano la sua reputazione ora che svolge un’attività nel settore immobiliare privato.

 

Google, al contrario, sostiene che non sussistono i requisiti per l’applicazione del diritto all’oblio indicati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nel 2014 in quanto: la condanna definitiva dell’uomo è recente ed i reati commessi sono di particolare gravità (corruzione e truffa a danno della sanità regionale). Esiste dunque ad avviso di Google un interesse pubblico alla conoscibilità della condanna e dei reati commessi.

 

Il Garante dà ragione a Google e spiega che:

– la condanna del richiedente è avvenuta solo nel 2012 quindi in epoca abbastanza recente;

– la collettività manifesta tuttora un grande interesse verso gli scandali che riguardano la sanità regionale;

– le Linee guida adottate nel 2014 dal Gruppo di lavoro “Articolo 29” istituito sulla base della direttiva europea 95/46, che è il principale strumento giuridico dell’Unione europea sulla protezione dei dati, indicano che non sussiste il diritto all’oblio rispetto ai reati più gravi, come quelli di cui si è macchiato il ricorrente;

– la valutazione deve essere effettuata volta per volta, tenendo conto che l’allarme sociale destato dalla notizia è indice di un interesse pubblico e quindi coerente con il mantenimento dell’informazione nel motore di ricerca di Google;

– nel caso in esame quindi non sussistono i requisiti per accogliere la richiesta di cancellazione dei dati.

Alesso Ileana

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