Il debitore esecutato – Scheda di Diritto

Nel processo esecutivo, il debitore esecutato è il soggetto passivo dell’azione esecutiva, cioè colui contro cui si procede per soddisfare il credito.

Redazione 25/04/25

Nel processo esecutivo civile, il debitore esecutato è il soggetto passivo dell’azione esecutiva, cioè colui contro cui si procede per soddisfare coattivamente un diritto di credito già accertato (titolo esecutivo).

Indice

1. Introduzione: il ruolo del debitore esecutato


La sua posizione è centrale, poiché l’intera procedura mira a realizzare sul suo patrimonio la pretesa del creditore procedente.
Egli diventa tale con il pignoramento, che segna l’inizio della vera e propria fase esecutiva, ma può essere coinvolto già nella fase prodromica dell’atto di precetto (art. 480 c.p.c.).

2. Il principio della responsabilità patrimoniale


La responsabilità esecutiva si fonda sull’art. 2740 c.c., che sancisce il principio secondo cui “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Questo principio costituzionalmente orientato (art. 24 Cost.) legittima l’aggressione forzata ai beni del debitore.
Tuttavia, questa responsabilità ha dei limiti, sia di natura legale (beni impignorabili ex lege) sia di natura personale (diritti inviolabili e dignità del soggetto, come da giurisprudenza costituzionale).

3. Diritti e doveri del debitore


Il debitore esecutato ha precisi doveri ma anche diritti:
Doveri:

  • Collaborare con l’ufficiale giudiziario nel compimento degli atti esecutivi (es. consegna dei beni);
  • Astenersi da atti di disposizione che pregiudichino i beni pignorati (art. 492, co. 1 c.p.c.);
  • Fornire informazioni corrette e veritiere sui propri beni, anche su richiesta dell’autorità giudiziaria (art. 492-bis c.p.c.);
  • In caso di espropriazione mobiliare o immobiliare, deve tollerare l’esecuzione anche in casa propria o presso altri luoghi a lui riconducibili.

Diritti:

  • Essere informato dell’avvio del procedimento (es. notifica del precetto e del pignoramento);
  • Opporsi all’esecuzione (con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., all’atto esecutivo ex art. 617 c.p.c., o di terzo ex art. 619 c.p.c.);
  • Ottenere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) mediante il versamento di una somma equivalente;
  • Soddisfare spontaneamente l’obbligazione e ottenere la liberazione dai vincoli.

4. Atti esecutivi principali che coinvolgono il debitore


a) Il precetto
È l’atto con cui si intima al debitore di adempiere entro un termine (non inferiore a 10 giorni) prima di procedere all’esecuzione forzata. Rappresenta una fase pre-esecutiva e può essere opposto.
b) Il pignoramento
Con il pignoramento, si vincola un bene del debitore (mobiliare, immobiliare o presso terzi) al soddisfacimento del credito. L’effetto è sia realizzativo (espropriazione forzata) che conservativo (divieto di disporne).
c) La vendita e l’assegnazione
Il debitore può essere coinvolto nella vendita forzata dei beni o nell’assegnazione del bene al creditore. La procedura segue regole precise dettate dal Codice di procedura civile, con garanzie di trasparenza e pubblicità.

5. La tutela del debitore: beni impignorabili e principi costituzionali


Il legislatore ha previsto una serie di beni impignorabili (artt. 514-515 c.p.c.), tra cui:

  • Gli oggetti indispensabili alla vita quotidiana;
  • Gli strumenti necessari per l’esercizio della professione;
  • Stipendi e pensioni entro certi limiti (art. 545 c.p.c.);
  • L’abitazione principale in caso di debiti verso l’agente della riscossione, a certe condizioni.

Inoltre, la Corte Costituzionale e la giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno chiarito che l’esecuzione forzata non può violare i diritti inviolabili della persona, e che va sempre rispettato il principio di proporzionalità tra la misura esecutiva e il credito da soddisfare.

6. Riforme recenti e strumenti di tutela rafforzata


Tra le novità più rilevanti, la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha:

  • Rafforzato gli obblighi informativi a carico del debitore;
  • Introdotto l’utilizzo più ampio del pignoramento telematico presso terzi;
  • Previsto una valutazione di adeguatezza da parte del giudice, anche per tutelare il debitore nei casi in cui l’esecuzione appaia sproporzionata.

Sono stati inoltre incentivati strumenti di composizione preventiva, come la mediazione obbligatoria, e sono stati valorizzati gli strumenti di sovraindebitamento per il debitore non fallibile.

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