Il datore di lavoro e le sue responsabilità in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori secondo il diritto comunitario

Balbo Paola 31/01/08
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Ogni qualvolta si riaccendono il confronto e la polemica sui temi della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, potrebbe essere utile ripercorrere la direttiva 391/89/CEE del 12 giugno 1989 che ha segnato il passo in questa materia fissando principi generali e dando il via, in ragione delle modalità della sua applicazione da parte degli Stati membri, ad una serie di interpretazioni pregiudiziali davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee che oggi appaiono ancor più determinanti guardando ai recenti episodi di ‘morti bianche’ che hanno scosso l’opinione generale italiana. Il preambolo costituisce, come in ogni caso nelle direttive comunitarie, una fonte preliminare di indicazioni preziose. Poiché esistevano già nei diversi Stati membri delle norme relative a diversi settori, si fa richiamo in prima battuta all’articolo 118 A del trattato che prevede che il Consiglio adotti le prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell’ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si precisa inoltre che, posto che negli Stati membri i sistemi legislativi in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro sono molto differenti e meritano di essere migliorati e che simili disposizioni nazionali in materia, spesso integrate da disposizioni tecniche e/o da norme volontarie, possono consentire vari livelli di protezione della sicurezza e della salute e dar luogo ad una concorrenza a scapito della sicurezza e della salute, la direttiva in questione non può giustificare l’eventuale riduzione dei livelli di protezione già raggiunti in ciascuno Stato membro, poiché gli Stati membri in virtù del trattato stanno cercando di promuovere il miglioramento delle condizioni esistenti in questo settore e si sono prefissi l’obiettivo dell’armonizzazione di dette condizioni nel progresso.
Nella direttiva del 1989, dunque 17 anni fa, si deplorava il fatto che vi fossero ancora troppi infortuni sul lavoro e malattie professionali a fronte dei quali si è imposta la necessità di adottare o migliorare senza indugio misure preventive per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori in modo da assicurare un miglior livello di protezione. Si stabilisce infine che per garantire un miglior livello di protezione è necessario che i lavoratori e/o i loro rappresentanti siano informati circa i rischi per la sicurezza e la salute e circa le misure occorrenti per ridurre o sopprimere questi rischi e inoltre essi siano in grado di contribuire, con una partecipazione equilibrata, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, all’adozione delle necessarie misure di protezione.
Stante la definizione di cui all’art. 3, lett. d) della direttiva 391/89/CEE la prevenzione consta del complesso delle disposizioni o misure prese o previste in tutte le fasi dell’attività nell’impresa per evitare o diminuire i rischi professionali. È con il primo comma dell’art. 5 che si entra nel merito delle prescrizioni in capo ai datori di lavoro. « Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro». « Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro» (comma 3).
«La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l’esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata (comma 4)».
Gli articoli 6, 7 e 8 dettagliano gli oneri la cui inosservanza, si deduce, comporterà inevitabili responsabilità civili e penali:
Articolo 6 – Obblighi generali dei datori di lavoro
1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d’informazione e di formazione, nonché l’approntamento di un’organizzazione e dei mezzi necessari.
Il datore di lavoro deve provvedere costantemente all’aggiornamento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti.
2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti principi generali di prevenzione:
a) evitare i rischi;
b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
c) combattere i rischi alla fonte;
d) adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.
e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
3. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività dell’impresa e/o dello stabilimento, deve:
a) valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
A seguito di questa valutazione, e se necessario, le attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono:
– garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
– essere integrate nel complesso delle attività dell’impresa e/o dello stabilimento e a tutti i livelli gerarchici;
b) quando affida dei compiti ad un lavoratore, tener conto delle capacità dello stesso in materia di sicurezza e salute;
c) far sì che la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie formino oggetto di consultazioni con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, per quanto riguarda le conseguenze sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, connesse con la scelta delle attrezzature, la riorganizzazione delle condizioni di lavoro e l’impatto dei fattori dell’ambiente di lavoro;
d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che presentano un rischio grave e specifico.
La lettera g) dell’art. 6 apre il campo a quelle che sono le indicazioni circa il servizio di prevenzione e controllo demandato al datore di lavoro e da questi delegato a lavoratori.
Articolo 7 – Servizi di protezione e prevenzione
1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell’impresa e/o nello stabilimento.
2. I lavoratori designati non possono subire pregiudizio a causa delle proprie attività di protezione e delle proprie attività di prevenzione dei rischi professionali.
I lavoratori designati, al fine di assolvere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, devono poter disporre di tempo adeguato.
3. Se le competenze nell’impresa e/o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all’impresa e/o allo stabilimento.
4. Nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso a dette competenze, le persone o i servizi interessati devono essere informati dal datore di lavoro circa i fattori che si sa o si suppone abbiano effetti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e devono avere accesso alle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
5. In ogni caso:
– i lavoratori designati devono possedere le capacità necessarie e disporre dei mezzi richiesti,
– le persone o servizi esterni consultati devono possedere le attitudini necessarie e disporre dei mezzi personali e professionali richiesti, e
– il numero dei lavoratori designati e delle persone o servizi esterni consultati deve essere sufficiente, per assumere le attività di protezione e prevenzione, tenendo conto delle dimensioni dell’impresa e/o dello stabilimento e/o dei rischi a cui i lavoratori sono esposti, nonché della ripartizione dei rischi nell’insieme dell’impresa e/o dello stabilimento.
6. Alla protezione ed alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute, oggetto del presente articolo, provvedono uno o più lavoratori, un solo servizio o servizi distinti, siano essi interni o esterni all’impresa e/o allo stabilimento.
Se necessario, il(i) lavoratore(i) e/o il(i) servizio(i) debbono collaborare.
7. Gli Stati membri possono definire, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell’impresa, le categorie di imprese in cui il datore di lavoro, a patto che abbia le capacità necessarie, può assumere personalmente il compito di cui al paragrafo 1.
8. Gli Stati membri definiscono le capacità e le attitudini necessarie di cui al paragrafo 5.
Essi possono definire il numero sufficiente di cui al paragrafo 5.
Articolo 8 – Pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato
1. Il datore di lavoro deve:
– prendere, in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività ed alle dimensioni dell’impresa e/o dello stabilimento, tenendo conto di altre persone presenti e
– organizzare i necessari rapporti con servizi esterni, in particolare in materia di pronto soccorso, di assistenza medica di emergenza, di salvataggio e di lotta antincendio.
2. In applicazione del paragrafo 1, il datore di lavoro deve in particolare designare per il pronto soccorso, per la lotta antincendio e per l’evacuazione dei lavoratori, i lavoratori incaricati di applicare queste misure.
Questi lavoratori devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzatura adeguata, tenendo conto delle dimensioni e/o dei rischi specifici dell’impresa e/o dello stabilimento.
3. Il datore di lavoro deve:
a) informare, il più presto possibile, tutti i lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
b) prendere misure e dare istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, cessare la loro attività e/o mettersi al sicuro, lasciando immediatamente il luogo di lavoro;
c) salvo eccezione debitamente motivata, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato.
4. Un lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro e/o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa ed ingiustificata, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
5. Il datore di lavoro fa sì che qualsiasi lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato per la sua sicurezza e/o quella di altre persone, nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico e tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo.
La sua azione non comporta nessun pregiudizio nei suoi confronti, a meno che gli non abbia agito sconsideratamente o abbia commesso una grave negligenza.
 
A fronte delle disposizioni qui riportate si impone una riflessione di carattere generale circa la rispondenza non solo formale delle norme nazionali ma anche teleologica – per uscire da una definizione esclusivamente giuridica – e dunque comprendere se e in quale misura il legislatore nazionale abbia compreso e dato voce ai principi minimi individuati in sede comunitaria. Si tratta di una analisi che vale limitare alla questione dell’organizzazione della sicurezza all’interno di una sede di lavoro. Il secondo limite e parametro di valutazione passa attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Dalla lettura delle disposizioni soprannazionali e della giurisprudenza avremo modo di constatare che l’attuale impianto nazionale soffre di due lacune: una ridotta capacità di controllo effettivo e di applicazione delle sanzioni in presenza di gravi violazioni, una interpretazione troppo politica e poco sostanziale dei suggerimenti comunitari circa le modalità attuative di alcuni percorsi, che di seguito definiremo, offrendo ampi margini di manovra e di raggiro delle regole da parte dei datori di lavoro.
La decisione che ci riguarda più da vicino è del 2001[1]. In essa la Repubblica italiana venne condannata dal momento che era venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 6, n. 3, lett. a), e 7, nn. 3, 5 e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro:
(i) non avendo prescritto che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul luogo di lavoro;
(ii) avendo consentito al datore di lavoro di decidere se fare o meno ricorso a servizi esterni di protezione e di prevenzione quando le competenze interne all’impresa sono insufficienti, e
(iii) non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
            Si tratta di una decisione derivata dalla individuazione di tre motivi di censura e precisamente:
«          prima censura
Secondo la Commissione l’art. 6, n. 3, lett. a), della direttiva istituisce l’obbligo per il datore di lavoro di valutare l’insieme dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. I tre tipi di rischi enumerati nella disposizione sarebbero una mera elencazione dei rischi specifici che devono essere valutati. E’ per tale motivo che, con la sua prima censura, la Commissione sostiene che la norma italiana di trasposizione, vale a dire l’art. 4, primo comma, del decreto legislativo, che si limita ad imporre al datore di lavoro la valutazione di questi tre tipi specifici di rischi, sarebbe in contrasto con la direttiva.
In via preliminare, si deve constatare come risulti sia dall’obiettivo della direttiva, che si applica, ai sensi del suo quindicesimo ‘considerando‘, a tutti i rischi, sia dal tenore letterale dell’art. 6, n. 3, lett. a), della medesima che i datori di lavoro sono tenuti a valutare l’insieme dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Inoltre, è importante precisare che i rischi professionali che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di rischi professionali.
Ne consegue che l’art. 4, primo comma, del decreto legislativo, che prevede, sì, l’obbligo del datore di lavoro di valutare rischi specifici, ma che limita la portata di tale obbligo ai tre tipi di rischi menzionati a titolo di esempio nell’art. 6, n. 3, lett. a), della direttiva, non può costituire una corretta trasposizione di tale norma.
seconda censura
Con la sua seconda censura la Commissione sostiene che l’art. 8, n. 6, del decreto legislativo, che lascia al datore di lavoro la scelta se fare o meno ricorso a servizi esterni quando le capacità dei dipendenti dell’impresa sono insufficienti, è manifestamente in contrasto con la regola imperativa contenuta nell’art. 7, n. 3, della direttiva.
A tale proposito va ricordato che l’art. 7, nn. 1 e 3, della direttiva prevede l’obbligo del datore di lavoro di organizzare un servizio di protezione e di prevenzione dei rischi professionali all’interno dell’impresa ovvero, se le competenze all’interno della medesima sono insufficienti, di far ricorso a competenze esterne.
Ora, ai sensi dell’art. 8, sesto comma, del decreto legislativo, un datore di lavoro ha la facoltà, ma non l’obbligo, di ricorrere a persone o servizi esterni all’impresa se le competenze dei dipendenti all’interno di quest’ultima sono insufficienti.
Dall’art. 8, sesto comma, del decreto legislativo, considerato isolatamente, non risulta quindi che il datore di lavoro sia, in ogni caso, tenuto ad assumere personale in possesso delle adeguate capacità o a ricorrere a persone o servizi esterni per occuparsi delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali nell’ambito dell’impresa interessata.
(….) Si deve concludere che l’interpretazione dell’art. 8, sesto comma, del decreto legislativo sostenuta dal governo italiano, secondo cui il datore di lavoro sarebbe, in ogni caso, tenuto ad assumere persone in possesso delle capacità richieste o a ricorrere a persone o servizi esterni all’impresa, non emerge in modo sufficientemente chiaro e preciso dal tenore letterale di detta disposizione, né dal suo contesto giuridico.
terza censura
Con la sua terza censura la Commissione sostiene che, non avendo previsto una disciplina chiara a dettagliata relativa alle competenze richieste alle persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali all’interno dell’impresa, la Repubblica italiana ha violato l’art. 7, nn. 5 e 8, della direttiva.
L’esecuzione di tale obbligo implica l’adozione da parte degli Stati membri di provvedimenti legislativi o regolamentari conformi ai requisiti della direttiva e portati a conoscenza delle imprese interessate con mezzi adeguati al fine di consentire a queste ultime di conoscere i loro obblighi in materia e alle autorità nazionali competenti di verificare che tali provvedimenti vengano osservati.
La soluzione adottata dalla Repubblica italiana, consistente nell’attribuire al datore di lavoro la responsabilità di determinare le capacità e le attitudini necessarie per esercitare le attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, non soddisfa manifestamente i requisiti dell’art. 7, nn. 5 e 8, della direttiva».
Sappiamo che successivamente venne modificato il D.lgs. n. 626/94 e s.m.i. introducendo l’aggettivo ‘tutti’ riferito ai rischi da valutare[2], continua a destare perplessità la scelta (a prescindere dalla formazione successiva) delle persone e le rispettive competenze iniziali sulle quali il testo di legge italiano rimane vago pur con le recenti modifiche del 2007. Ciò che viene da chiedersi è se le disposizioni intervenute dopo lunghe concertazioni anche con le Regioni abbiano alla fine prodotto un risultato importante in termini di formazione dei soggetti da incaricare delle verifiche. Se il datore di lavoro è tenuto a creare un servizio occorre che la formazione del personale sia adeguata. Ciò che potrebbe far sorgere dubbi è che la scelta del personale, sebbene potenzialmente dovrebbe prevedere una consultazione preventiva sostanziale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di fatto si risolve spesso in una mera comunicazione o in un incontro di facciata. Il personale non sempre viene scelto e, una volta scelto, dotato della autonomia decisionale e finanziaria necessarie, degli aggiornamenti, degli strumenti e posto in una condizione di serenità tale da consentirgli di assumere posizioni precise e soprattutto decise mancando altresì, nello svolgimento di un ruolo così centrale, delle tutele che per contro vengono, a buon conto, date al rappresentante, scelto dai lavoratori e di essi voce. Pressioni psicologiche, possibili sollecitazioni a non verbalizzare segnalazioni o, se verbalizzate, non ufficializzate con protocolli che li rendano per quanto riservati non sottraibili sono aspetti che talora vengono ignorati e taciuti costituendo un’arma assai potente nelle mani di chi dovrebbe operare delle scelte. A ciò si aggiunga la scarsa collaborazione e coinvolgimento del rappresentante al quale gli incaricati del servizio, per timore di ‘dispiacere’ al datore proprio per gli strumenti che questo può legalmente impiegare[3], fanno poco riferimento aggravando la situazione.    
Il punto essenziale è rappresentato allora dal fatto che (a) il datore di lavoro non è liberato dalle proprie responsabilità qualora ricorra, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o servizi) esterni all’impresa e/o allo stabilimento; (b) il principio della responsabilità del datore di lavoro non viene intaccata  dagli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro; (c) esiste la facoltà degli Stati membri di prevedere l’esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro ma, si deduce dalla formulazione del testo, per fati dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata. Ciò posto e ricordando anche come nel caso italiano il legislatore non ha fatto ricorso alla facoltà di cui alla lettera (c) dal momento che già il codice civile contempla fattispecie di esclusione di responsabilità in circostanze quali quelle elencate, tra le responsabilità in capo al datore di lavoro e sue proprie vi è quella di prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, di informazione e di formazione, nonché l’approntamento di una organizzazione e dei mezzi necessari provvedendo, aspetto ancora più importante, costantemente all’aggiornamento di queste misure per tenere conto dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti (art. 6 Direttiva). Questi passaggi e queste attività, come si evince anche dagli articoli della direttiva su riportati, hanno a base dei principi generali di prevenzione. Quali di questi principi sono ad oggi più a rischio è facile intuirlo. Se infatti si potrebbe dire senza incorrere in una prognosi errata che hanno raggiunto in linea generale un buon livello di adeguamento e applicazione i principi rappresentati dall’adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute; dal tener conto del grado di evoluzione della tecnica; dal dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; dall’impartire adeguate istruzioni ai lavoratori; non altrettanto si potrebbe asserire per altri forse ancora più intuitivi e urgenti:
a) evitare i rischi;
b) valutare [aggiungerei: onestamente e pienamente] i rischi che non possono essere evitati;
c) combattere i rischi alla fonte;
d) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
e) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro.
In altri termini potrebbero verificarsi ipotesi di interpretazione lata dell’art. 5, n. 1 della direttiva sulle cause di esclusione della responsabilità del datore di lavoro nel contesto lavorativo (e il crescente richiamo alle forme di stress in ambiente di lavoro lo confermerebbero) che, ribaltando la responsabilità sul servizio che è onere del datore realizzare, lo rendano meno responsabile delle conseguenze di ogni evento lesivo della salute e della sicurezza dei lavoratori che si verifichi nella sua impresa[4]. Avvalora questa lettura anche una ulteriore constatazione applicata al caso Italia e risalente al 2003[5] con riferimento alla direttiva 89/665/CEE del 30 novembre 1989 riguardante i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro. Posto che le protezioni ed i sistemi protettivi:
          non devono provocare rischi supplementari,
          non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
          devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,
          non devono limitare più del necessario l’osservanza del ciclo di lavoro (All. I, punto 2.3),
e che dette buone prassi, come potremmo definirle, valgono in qualsiasi contesto, in materia di responsabilità del datore di lavoro, non consente misinterpretazioni il richiamo alla normativa nazionale che il giudice comunitario fa ai punti 6: «L’art. 2087 del codice civile italiano recita: ‘L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro’» e 7: «Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (….) dispone al suo articolo 4, n. 5, quanto segue: ‘Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovrintendono le attività indicate all’art. 1 (…), nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare: (…..) b) aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione tecnica, della prevenzione e della protezione’». Anzi, al punto 20 la Corte formula un giudizio di particolare peso nella interpretazione di tutta la questione sicurezza e precisamente:
«Occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza consolidata, in caso di trasposizione di una direttiva nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, è indispensabile che l’ordinamento nazionale di cui trattasi garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva, che la situazione giuridica scaturente da tale ordinamento sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali».
In tale contesto e in linea con quanto precisato fino ad ora, va ricordato che la Corte di Giustizia ha altresì avuto modo di ribadire più volte come l’art. 7, n. 1 della direttiva 89/391/CEE imponga al datore di lavoro ‘un obbligo principale, che è quello di designare uno o più lavoratori perché si occupino delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali. Con il suo n. 3, esso prevede l’obbligo di fare ricorso a competenze esterne all’impresa (sentenza 15 novembre 2001, causa C-49/00, Commissione /Italia, Racc. pag. I-8575, punto 23). Come la Corte ha già giudicato, tuttavia, quest’ultimo obbligo è solo subordinato rispetto a quello espresso al detto art. 7, n. 1, in quanto esso esiste solo “[s]e le competenze nell’impresa e/o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione” (vedi sentenza 22 maggio 2003, causa C-441/01, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-5463, punto 20)”[6].  
 
 


[1] Corte di Giustizia delle Comunità europee, sentenza del 15 novembre 2001 nella causa C-49/00.
[2] Legge 1 marzo 2002, n. 39, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001.
“ART. 21.
(Delega al Governo per l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’ europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione).
1. Il Governo e’ delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell’articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, necessarie ai fini dell’adeguamento ai principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’ europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo e’ emanato con le modalita’ di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell’articolo 2.
2. L’articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e’ sostituito dal seguente:
"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attivita’ dell’azienda ovvero dell’unita’ produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche’ nella sistemazione dei luoghi di lavoro".
3. All’articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la parola: "lavoro", la parola: "puo’" e’ sostituita dalla seguente: "deve".
4. Agli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d).”
 
[3] P. BALBO, Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo https://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, https://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/24862.html
 
[4] Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 14 giugno 2007, causa C-127/05
[5] Corte di Giustizia delle Comunità europee, sentenza del 10 aprile 2003 su causa C-65/01
[6] Corte di Giustizia delle Comunità europee, sentenza 6 aprile 2006, causa C-428/04

Balbo Paola

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