Il danno parentale

Redazione 21/09/20
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Danno parentale: in cosa consiste?

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Sebbene, come più volte ribadito, i danni non patrimoniali risarcibili non sono suddivisibili in sottocategorie (danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno da vacanza rovinata, danno parentale) essendo il danno non patrimoniale unico, ai sensi dell’art. 2059 c.c., ed essendo risarcibile ove ricorrano determinate condizioni, tuttavia anche il danno da perdita del rapporto parentale o c.d. danno esistenziale costituisce una voce di danno non patrimoniale.Le sezioni unite del 2008 hanno in proposito significativamente precisato che in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Fattispecie quest’ultima considerata integrata ad esempio in caso di sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di un congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), in quanto il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).In tali ipotesi, hanno precisato le sezioni unite, vengono in considerazione pregiudizi che, attenendo all’esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che ciò possa tuttavia riverberare in termini di configurazione di una “autonoma categoria di danno” (v. Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972). Conformemente, nel senso che il danno c.d. esistenziale non costituisce voce autonomamente risarcibile, ma è solo un aspetto dei danni non patrimoniali di cui il giudice deve tenere conto nell’adeguare la liquidazione alle peculiarità del caso concreto, evitando peraltro duplicazioni risarcitorie.Tale posizione è stata confermata più volte dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha ribadito che: “In tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria; ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo “(Cass. civ., 12 febbraio 2013, n. 3290).

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Il danno esistenziale, ad avviso delle sezioni unite, consiste in ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso, e va quindi dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (cfr. Cass. civ., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572).

Danno parentale tra conviventi

Il danno esistenziale da perdita parentale ben può sussistere anche in caso di convivenza more uxorio in quanto il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto – con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato – anche al convivente more uxorio del defunto stesso, quando risulti dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale. Sul punto, la Cassazione ha affermato che il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia legittima della vittima, ma anche a quelli della famiglia naturale, come il convivente more uxorio e il figlio naturale non riconosciuto, a condizione che gli interessati dimostrino la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra essi e la vittima assimilabile al rapporto coniugale (Cass. civ., 7 giugno 2011, n. 12278).

Il pregiudizio esistenziale o da rottura del rapporto parentale non consiste allora nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, ma si sostanzia nello sconvolgimento dell’esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, in scelte di vita.Si è, invece, escluso che il c.d. danno esistenziale rimanga integrato da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e “ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale” (v. Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26974;), in stress o violazioni del diritto alla tranquillità (v. Cass., 9 aprile 2009, n. 8703).Va al riguardo ulteriormente osservato che il danno esistenziale da perdita del rapporto parentale è ritenuto configurabile e rilevante, non solo quale degenerazione del danno morale, ma anche in termini meramente oggettivi, in quanto di per sé indice di sconvolgimento della vita meritevole di ristoro autonomamente e a prescindere dalla ricorrenza del danno morale, dalla sofferenza interiore cioè per la perdita del rapporto parentale.

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