Il danno da vacanza rovinata nella prospettiva della responsabilità contrattuale o extracontrattuale e del danno patrimoniale o non patrimoniale.

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Il danno da vacanza rovinata si inserisce nella pi? ampia problematica del danno non patrimoniale e dei suoi rapporti con il danno patrimoniale.

La norma di riferimento in materia ? l?art.2059 c.c., ai sensi del quale il danno non patrimoniale ? risarcibile nei soli casi previsti dalla legge. La ratio dell?art.2059 c.c. va ricercata nel suo collegamento con l?art.185 c.p., che ai tempi dell?entrata in vigore del codice civile era l?unica norma che potesse dare un senso alla disposizione in parola. In particolare, l?intento del legislatore era quello di sanzionare in modo particolare e accentuato l?illecito derivante da reato.

Per lungo tempo quindi la cultura giuridica italiana fu concorde nel limitare il risarcimento del danno non patrimoniale alle ipotesi di reato.

In seguito, sotto la spinta della dottrina, si giunse ad una svolta, con la famosa sentenza della Corte Costituzionale n.184/86 (detta sent. Dell?Andro), emessa in materia di danno biologico. In detta sentenza la Corte Costituzionale stabil? che il disposto dell?art.2059 c.c. dovesse essere limitato esclusivamente al danno morale, inteso come ?transeunte turbamento? dell?animo derivante dall?illecito. Il danno biologico sarebbe quindi dovuto rientrare nell?alveo dell?art.2043 c.c. Questa soluzione, secondo il parere della Corte, non sarebbe ostacolata dal fatto che l?art.2043 c.c. nel quadro del titolo IX del libro IV, parrebbe riferirsi solo ai danni patrimoniali. Infatti tale disposizione si porrebbe come ?norma secondaria? volta a sanzionare la violazione di norme primarie; cosicch?, se la norma primaria tutela beni patrimoniali, il danno risarcibile sar? ovviamente patrimoniale; viceversa, alla violazione di una norma primaria tutelatrice di un bene non patrimoniale (come la salute ai sensi dell?art. 32 Cost.), conseguir? necessariamente il risarcimento di un danno non patrimoniale.

Tale orientamento ? stato seguito dalla giurisprudenza per quasi vent?anni ed esattamente fino alla svolta della Corte di Cassazione avvenuta con due sentenze gemelle del 2003. La S.C. ha ritenuto di non poter pi? condividere l?orientamento appena esposto; probabilmente tale svolta ? stata determinata dal fatto che l?art.2043 c.c., non ponendo alcun limite alla propria operativit?, aveva portato all?allargamento indiscriminato delle ipotesi di risarcimento anche ai danni ?bagatellari?.

La S.C. ha quindi ricondotto nell?alveo dell?art.2059 c.c. tutte le fattispecie di danno non patrimoniale, con la precisazione che il limite ivi contenuto non opera in presenza di valori costituzionalmente protetti. Peraltro nella stessa sentenza la S.C., propone anche un secondo percorso argomentativo per giungere al medesimo risultato: il requisito della previsione legislativa di cui all?art.2059 c.c. sarebbe pienamente soddisfatto dalle norme costituzionali, in quanto esse, nel momento in cui danno rilevanza ad un bene giuridico, non possono non assicurare implicitamente allo stesso la tutela minima costituita dal risarcimento del danno.

Analizziamo ora pi? in particolare il danno da vacanza rovinata. In relazione ad esso sono state prospettate diverse configurazioni.

Una prima tesi lo riconduce nell?alveo dell?art.2043 c.c. qualificandolo come danno patrimoniale: si afferma che tale danno, identificandosi nella mancata soddisfazione delle aspettative ricreative sorte a seguito della stipulazione del contratto di viaggio, costituisce l?inadempimento di una prestazione che, in quanto dedotta nel contratto, ? suscettibile di valutazione patrimoniale. In realt? tale tesi ? inconcludente per le seguenti motivazioni. Da un lato il benessere che ci si aspetta dalla vacanza non pu? configurarsi come prestazione dedotta nel contratto e alla quale ? tenuto il venditore della vacanza: questi infatti si obbliga soltanto alla puntuale esecuzione degli obblighi specificamente previsti nel contratto di viaggio; ragionando diversamente si arriverebbe all?assurda conclusione che al viaggiatore basterebbe allegare il fatto che ?non si sia divertito?, per rendere configurabile un inadempimento della controparte e onerarla cos? della prova relativa alla non imputabilit?. Dall?altro lato non si pu? sostenere che la lesione di bene suscettibile di valutazione economica dia origine necessariamente ad un danno patrimoniale; ragionando cos? la figura del danno non patrimoniale scomparirebbe, posto che qualunque danno, nel momento in cui viene risarcito, deve essere valutato in termini economici; il danno patrimoniale va invece identificato con il danno che lede direttamente la sfera del patrimonio del soggetto, causandone o una diminuzione (danno emergente) o un mancato aumento (lucro cessante).

Un?altra tesi avanzata sul tema ? quella che inquadra il danno da vacanza rovinata nel pi? ampio genus del danno esistenziale. Pi? precisamente tale danno rientrerebbe nella previsione dell?art.2059 c.c. il cui limite non opererebbe in quanto il bene ?vacanza? ? tutelato all?art.2 Cost. nella ampia? interpretazione che oggi esso riceve; la vacanza sarebbe quindi una di quelle attivit? nella quale si svolge la personalit? dell?individuo. In favore di detta tesi depongono le conclusioni simili alle quali ? giunta la giurisprudenza della Cassazione in materia di lavoro: si ? detto infatti che il diritto alle ferie non deve pi? considerarsi come semplice corrispettivo del lavoro, ma va ricondotto sotto la protezione dell?art.2 Cost., in quanto permette di svolgere attivit? ricreative, di coltivare rapporti familiari ed amicali ecc.; ? quindi necessario per lo svolgersi della personalit? dell?individuo. Stesso discorso non pu? non valere anche per le vacanze, che peraltro rappresentano il modo pi? comune nel quale il diritto alle ferie viene fruito.

Un ulteriore tesi prospettata, considera il danno da vacanza rovinata come danno morale, ovvero come ?transeunte turbamento?, riconducendolo all?art.2059 c.c., ma ritiene in questo caso operante il limite della previsione legislativa: tale turbamento infatti non ? provvisto di alcuna ?copertura? costituzionale tale da fungere da grimaldello per superare lo sbarramento dell?art.2059 c.c.. Tuttavia, il danno da vacanza rovinata, pur qualificato come danno morale, oggi ? risarcibile nel nostro ordinamento in quanto positivamente previsto; in altre parole non ? necessario forzare il limite dell?art.2059 c.c. poich? il requisito della previsione legislativa del danno non patrimoniale ? pienamente soddisfatto dalla normativa di settore. Ci si riferisce in particolare a due corpus normativi. Il primo ? costituito dalla Convenzione di Bruxelles relativa ai contratti di viaggio in ambito internazionale, ratificata in Italia e quindi ivi pienamente operante; essa stabilisce espressamente la risarcibilit? di ?qualunque pregiudizio? subito dal viaggiatore. Il secondo ? costituita dalla direttiva 90/314/CEE, attuata in Italia con la legge 11/1995, relativa alla vendita di pacchetti ?tutto compreso? nel territorio dello Stato; nel 2002 tale direttiva ? stata oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia che ha interpretato le disposizioni relative al risarcimento come comprensive anche del danno da vacanza rovinata.

Ora, le ultime due soluzioni prospettate, sebbene entrambe apprezzabili, si espongono ad alcune critiche: in particolare esse, riconducendo il danno da vacanza rovinata nell?ambito dell?art.2059 c.c. ripropongono la spinosa questione relativa alla possibilit? che la responsabilit? extracontrattuale trovi origine in un inadempimento contrattuale. La Corte di Cassazione ha stabilito in materia, con un orientamento abbastanza consolidato, che l?inadempimento contrattuale pu? far sorgere una responsabilit? extracontrattuale ogni qual volta vengano lese situazioni giuridiche spettanti ad un individuo indipendentemente dal contratto. Ora, se si cerca di applicare detta massima alle due tesi appena prospettata, ci si rende conto dell?impossibilit? di configurare il danno da vacanza rovinata come danno extracontrattuale. La situazione giuridica lesa infatti, anzich? essere indipendente dal contratto, ? strettamente collegata ad esso. Per constatare la verit? di tale affermazione basta rilevare quanto segue. Poniamo il caso che un soggetto viaggiatore durante un trasporto subisca un danno fisico a causa di un inadempimento degli obblighi contrattuali facenti capo al vettore: in questo caso, per dirla con le parole della S.C.,? l?inadempimento lede una situazione giuridica tutelata anche al di fuori ed indipendentemente dal contratto; la prova del nove ? data dal fatto che anche un terzo, estraneo al rapporto contrattuale, potrebbe rendersi responsabile del danno fisico subito dal viaggiatore stesso.

Il contrario succede in materia di danno da vacanza rovinata: esso infatti, non riceve tutela dall?ordinamento se non in stretta dipendenza dal contratto; la prova del nove viene fornita dal fatto che la responsabilit? per danno da vacanza rovinata non sembra ragionevolmente configurabile in capo al terzo che per una ragione qualsiasi si trovi a ?guastare? la vacanza del viaggiatore. In altre parole la responsabilit? extracontrattuale, per essere tale, deve poter sorgere anche al di fuori di un contratto: tale requisito non sembra riscontrabile in materia di danno da vacanza rovinata.

Pi? realistica ? la tesi che considera tale danno come danno contrattuale. Infatti da un lato tutta la normativa di origine internazionale, considerata in maniera realistica, configura una responsabilit? tipicamente contrattuale anzichen?. Dall?altro sembra ormai auspicabile che nell?ambito della responsabilit? contrattuale vengano ritenuti risarcibili anche i danni non patrimoniali. Tale risultato potrebbe essere raggiunto? con una lettura costituzionalmente orientata dell? art.1218 c.c. Pi? precisamente, detta disposizione andrebbe esegeticamente modificata secondo lo stesso processo interpretativo applicato all?art.2059 c.c., in modo tale da rendere risarcibile ex contracto anche il danno non patrimoniale scaturito dall?inadempimento.

Tenaglia Mauro Leo

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