Il danno all’immagine, definizione e caratteri

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Il danno all’immagine, a volte definito danno alla reputazione, si verifica in presenza di diffamazione o altri eventi che recano nocumento.

I diritti della personalità, tra i quali il diritto all’immagine, proteggono la persona nei suoi aspetti più importanti od essenziali.

Quando si verifica il danno all’immagine

L’immagine di una persona non può essere utilizzata senza il tuo consenso:

Non si può fare né per pubblicizzare qualche prodotto, a fini di cronaca giornalistica, per altri scopi che non abbiano ricevuto il consenso della persona stessa, quando le modalità dell’utilizzo configurano casi qualificati dalla legge come reato, quando l’utilizzo non è autorizzato, ed è finalizzato a ottenere altre scopi.

Quando l’immagine viene utilizzata oppure esposta o pubblicata senza consenso si verifica una lesione dell’immagine.

Quando si ritiene che l’immagine sia stata danneggiata, si deve dimostrare che esiste il fatto lesivo in sé e che è seguita anche una conseguenza dannosa, dimostrando quale nocumento quel fatto ha causato.

Quando non si verifica danno all’immagine

Non si verifica nessuna lesione quando c’è l’autorizzazione della persona al suo utilizzo o alla pubblicazione.

In presenza di minorenni e di incapaci di intendere o volere, come i portatori di handicap mentali, vale l’ autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.

Esistono altre eccezioni nelle quali  è la legge stessa che consente, anche senza il preventivo consenso di colui al quale appartiene l’immagine, la pubblicazione o l’esposizione di foto.

Si hanno casi simili quando la riproduzione dell’immagine viene giustificata dalla notorietà della persona, come può essere un politico oppure uno scienziato o ancora un personaggio dello spettacolo, o quando la riproduzione delle immagini è legata a cerimonie di interesse pubblico oppure avvenimenti o fatti che si sono svolti in pubblico.

Questo è possibile anche senza il previo consenso della parte, purché l’esposizione delle immagine non rechi pregiudizio al decoro o alla reputazione e all’onore della persona stessa.

L’immagine professionale

Il diritto alla propria immagine nel nostro ordinamento  viene tutelato anche quando si danneggia l’immagine professionale della persona in ambito lavorativo.

Oltre al diritto alla immagine personale, che può essere leso nel prestigio o nella dignità della quale il soggetto gode, indipendentemente dal suo lavoro, si trova il diritto all’immagine professionale, che può essere leso dall’utilizzo improprio di un’immagine altrui, determinando un discredito commerciale di quella persona, nel suo settore lavorativo.

L’immagine professionale si deve intendere come l’immagine che la persona costruisce di sé stessa nel suo ambiente lavorativo.

L’immagine delle società e degli enti

Il diritto all’immagine non viene considerato diritto esclusivo dell’uomo, in qualità di persona fisica, ed è riconosciuto anche in favore di quelle che la legge chiama persone giuridiche.

La legge definisce persone giuridiche quei soggetti diversi dagli uomini, che possono agire come persone nella società, potendo vendere o acquistando beni, possedere beni, stipulare contratti.

Ne costituiscono un esempio le società, di persone o di capitali, le fondazioni, gli enti della pubblica amministrazione.

Può esistere anche il danno all’immagine dell’azienda per la quale si lavora.

Anche l’immagine delle persone giuridiche può essere lesa e può dare diritto ad esercitare le azioni a sua tutela.

Le cronache giuridiche di solito portano come esempio di danno all’immagine della persona giuridica, il pubblico dipendente che viene condannato per avere commesso un reato nell’esercizio della sua funzione pubblica e che può consentire a quella pubblica amministrazione, alla quale appartiene e che rappresenta, di chiedere il risarcimento del danno alla sua immagine, intesa come lesione al prestigio di quella amministrazione e rappresentata dal discredito subito a causa dell’evidenza dell’illecito compiuto dal suo dipendente, realizzata attraverso la pubblicazione sulla stampa dei fatti.

In particolare viene definito danno all’immagine della pubblica amministrazione perché è quel “soggetto giuridico” che subisce la lesione.

L’immagine e la privacy

Il concetto di immagine viene utilizzato anche nel diritto alla privacy che consiste, ad esempio, nel diritto a non farsi fotografare in relazione ad eventi e contesti della vita personale e familiare.

Il tempo di tutela

Quando si verifica la lesione di un diritto alla immagine per la legge si configura un illecito aquiliano, un fatto dannoso e ingiusto, come la pubblicazione di foto senza consenso, che merita di essere perseguito anche attraverso la condanna, di chi ha posto in essere l’illecito, al pagamento del risarcimento dei danni.

La sua natura si configura in un illecito extracontrattuale, vale a dire la violazione di un diritto che avviene al di fuori di un contratto.

Ne deriva che il soggetto danneggiato può chiedere tutela ai giudici entro il termine di cinque anni dal momento nel quale si verifica l’illecito.

In che modo si calcola il danno all’immagine

La questione principale del calcolo del danno in caso di lesione alla immagine, è rappresentato dal fatto che, trattandosi di interessi fondamentali della persona, si ha a che fare con dei valori inestimabili.

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