Il danno all’immagine di una pubblica amministrazione non rientra nell’ambito di applicabilità dell’art. 2059 del codice civile ma è una delle fattispecie del danno esistenziale, per cui va collocato nell’ambito dei danni non patrimoniali come danno-e

Lazzini Sonia 02/03/06
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La Corte Dei Conti – Sezione prima giurisdizionale centrale di appello con la sentenza numero 2 del 4 gennaio 2006 ?ci insegna che:

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  1. il danno da disservizio? ? stato? correttamente individuato dalla Sezione territoriale nello squilibrio del sinallagma tra retribuzioni e prestazioni ritenute presuntivamente, in ragione della corposit? dell’attivit? illecita posta in essere dall’appellato, in parte non corrisposte ovvero corrisposte nel perseguimento di fini contrari ai doveri di ufficio.

  2. il Collegio osserva che, al di l? di ogni problematica relativa alla distinzione tra danno evento? e danno di conseguenza,? sta di fatto che il danno biologico, come si evince? dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 374 del 1994, resta? un danno presunto nel senso che? la prova della lesione ?, in re ipsa, prova dell’esistenza del danno?? anche su tale prova non ? poi sufficiente ai fini del risarcimento,? essendo necessaria? la prova ulteriore dell’entit? del danno,.

  3. Orbene, il ragionamento ? perfettamente trasferibile al? danno all’ immagine, laddove, come nella fattispecie,? venga in rilievo, con l’indicazione e la dimostrazione di un consistente ?clamor fori?, una menomazione dell’integrit? dell’immagine del Corpo della Guardia di Finanza. ampiamente provata e che contiene in s?, per la presunzione che ne discende, la prova dell’esistenza del danno: ne consegue che i giudici di prime cure hanno correttamente ritenuto, sempre in fattispecie, la prova dell’esistenza del danno? insita nella prova della esistenza della lesione all’immagine.)

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A cura di SONIA LAZZINI

  • qui la sentenza

Lazzini Sonia

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