Il contribuente sottoposto ad indagini finanziarie presso le Banche

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Un aspetto importante da considerare, in materia di controlli bancari, è quello relativo al diritto di informazione e di consultazione riconosciuto al contribuente sottoposto ad indagine fiscale.
La normativa di riferimento, dice che per l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte (art. 32, primo comma n. 7 del DPR 600/1973) e gli uffici IVA (art. 51, secondo comma, n. 7 del DPR 633/1972) possono:
"…7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente".
La norma, nella sua formulazione non è particolarmente felice, in quanto il termine “soggetto interessato” non conduce all’immediata individuazione del cliente o del terzo garante.
Viene a tal proposito in soccorso la Circolare 10 maggio 1996, n. 116/E del Ministero delle finanze, ad oggetto “Poteri degli uffici – Indagini bancarie – Art. 32, primo comma, n. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 51, secondo comma, n. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dall’art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e art. 3, commi 177 e 178, della legge 28 dicembre 1995, n. 549”, la quale al paragrafo 4, così recita:
“4 – Comunicazione della banca al soggetto interessato della richiesta della copia dei conti”. La norma, appunto prevede che la richiesta della copia dei conti deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario «che ne dà notizia immediata al soggetto interessato» che si ritiene debba essere individuato nel contribuente per cui è stata avanzata la predetta richiesta.
In tutto ciò, non è chiarito cosa si intenda per “…dare notizia…”, un interpretazione ampia dovrebbe a mio avviso essere suffragata da elementi che legittimino la comunicazione al soggetto interessato di elementi di indagine, in relazione a cui l’elemento di segretezza riveste una importanza fondamentale per consentire agli organi inquirenti l’accertamento della situazione.
Ancora gli artt. 32, primo comma, n. 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, primo comma, n. 7), del D.P.R. n. 633 del 1972, così come modificati stabiliscono che a garanzia del soggetto sottoposto a verifica, l’autorizzazione alle richieste di dati, notizie e documentazione deve riportare i motivi che giustificano le indagini bancarie e creditizie. A maggior garanzia, anche ai fini della tutela del diritto di difesa, l’art. 7, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) stabilisce che l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e delle modalità di trattamento di dati personali che lo riguardano. Tale diritto risulta strettamente correlato ad un altro aspetto determinante che è quello della privacy. Con il provvedimento del 25 maggio 2005 il Garante è intervenuto sul punto, ed il provvedimento ha previsto che i dati acquisiti siano trattati nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, e che la loro comunicazione avvenga mediante posta elettronica certificata ferma restando, a titolo di ulteriore garanzia, la possibilità per i soggetti interessati, così come previsto dal comma 7, prima parte, dell’art. 24 della L. 241/1990, di accedere ai documenti amministrativi la cui conoscenza risulti necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
 
 
Fabrizio Falasconi

Falasconi Fabrizio

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