Il contribuente ha diritto al rimborso delle spese di lite se l’atto tributario viene annullato nella fase della mediazione

Bruno Maviglia 01/12/20
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Con la recentissima sentenza  n. 1115 depositata il 22 ottobre 2020 dalla Commissione Tributaria Regionale dell’ Emilia Romagna si è affermato l’innovativo principio secondo cui, qualora l’Ente impositore e/o l’ Agente della riscossione nella fase del reclamo-mediazione annullino in autotutela l’avviso di accertamento tributario o riscossivo, sono tenuti a rimborsare al contribuente le relative spese legali necessarie, appunto, per la proposizione del ricorso reclamo.

Come ben noto, in materia tributaria, ai sensi dell’art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992 ( rubricato Il reclamo e la mediazione ) per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso promosso dal contribuente avverso l’atto tributario impositivo o di riscossione produce anche gli effetti di un reclamo mediazione e lo stesso non è procedibile fino alla scadenza di novanta giorni dalla data di notifica, entro cui deve essere conclusa la procedura di mediazione.

In pratica dopo la notifica del ricorso tributario l’Ente impositore e/o l’Agente della riscossione hanno a disposizione novanta giorni per esaminare il ricorso reclamo promosso dal contribuente.

Come spesso accade nell’ipotesi di accoglimento l’Ente impositore e/o l’Agente della riscossione si limitano unicamente ad annullare l’atto tributario o di riscossione, non riconoscendo al contribuente ricorrente alcun importo a titolo di spese legali, disinteressandosi sistematicamente della richiesta di condanna alle spese di lite che di norma viene avanzata con il ricorso, che obbligatoriamente deve essere proposto attraverso il ministero di un difensore se il valore della lite sia superiore ad euro tremila.

A questa malsana ed alquanto illegittima abitudine ha posto ( si spera) un sonoro freno la citata sentenza.

I giudici felsinei, infatti, nel confermare la sentenza di primo grado, hanno rigettato l’appello promosso dal Comune di Bologna riconoscendo l’interesse ad agire del contribuente rivolto al conseguimento della rifusione delle spese di lite a seguito dell’avvenuto accoglimento, nella fase della mediazione, del proprio ricorso reclamo.

Ciò in quanto l’annullamento in autotutela in sede di mediazione di un atto impositivo e/o riscossivo non determina il venir meno dell’interesse ad agire in capo al contribuente per ottenere la rifusione delle spese di lite, salvo che le parti si accordino diversamente, poiché residua la domanda accessoria delle spese di lite necessarie per l’instaurazione della fase precontenziosa. Per cui il contribuente che si è visto annullato l’atto impositivo in fase di mediazione, qualora non ottenga anche la rifusione delle spese che ha sostenuto per la presentazione del ricorso reclamo, può  legittimamente adire il Giudice ove non ritenga di rinunciarvi.

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Bruno Maviglia

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