Il contratto sta per essere totalmente eseguito: il giudice quindi non ne dispone inefficacia

Lazzini Sonia 02/12/10
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Il disposto annullamento impone di valutare la seconda domanda proposta dai ricorrenti, quella di invalidazione del contratto, che come detto in narrativa è stato effettivamente stipulato il 26 aprile 2010

In proposito, in quanto norme processuali, sono applicabili gli artt. 121 e ss. c.p.a., e in particolare gli artt. 121 e 122; va comunque ricordato, per completezza, che tali disposizioni sono riproduttive degli abrogati artt. 245 bis e 245 ter del d. lgs. 12 aprile 2006 n°163, introdotti dal d. lgs. 20 marzo 2010 n°53 in vigore dal 27 aprile 2010, e quindi già alla data in cui il ricorso è stato proposto.

va escluso che si versi in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 121 c.p.a., ovvero in un caso in cui l’inefficacia del contratto va di regola dichiarata: non constano infatti, né sono state in alcun modo dedotte, violazioni della pubblicità del bando o del periodo di sospensione obbligatoria della stipula del contratto relativo

E’ quindi astrattamente applicabile l’art. 122 c.p.a., che consente, ma non impone, al giudice di dichiarare su domanda l’inefficacia del contratto in presenza di vizi della procedura di tipo diverso (“negli altri casi”), subordinando peraltro tale declaratoria ad una serie di presupposti

Fra tali presupposti, rileva nel caso presente quello previsto dall’art. 122, secondo cui per dichiarare l’inefficacia è necessario valutare anche lo “stato di esecuzione del contratto ”. Sul punto, consta la già citata risposta del Comune al decreto presidenziale 319/2010, secondo la quale “in data 29 maggio 2010 “ il RTI aggiudicatario “ha depositato al protocollo… del Comune di Cisano Bergamasco il progetto definitivo delle opere”. La domanda di inefficacia del contratto va quindi respinta, in quanto il contratto è in avanzata fase di esecuzione.

 

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4554 del 4 novembre 2010 pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia

 

N. 04554/2010 REG.SEN.

N. 00534/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 534 del 2010, proposto da:
Ricorrente ***** in proprio e ***************** Professionisti, **************** due, ****************

contro

Comune di Cisano Bergamasco;

nei confronti di

Controinteressata Pietro in proprio e quale Capogruppo Ati Professionisti, *************************, ************************** due, ************************** tre, ************************ quattro;

per l’annullamento, previa sospensione,

della determinazione 3 marzo 2010 n°32, con la quale il Responsabile del settore tecnico pubblico del Comune di Cisano Bergamasco ha conferito l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per la direzione lavori, la misura e la contabilità degli stessi, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la nuova caserma dei Carabinieri in via IV novembre in Cisano al RTI costituendo fra l’****************************** quale capogruppo, nonché l’ing. *************************, l’arch. ************************** due, l’arch. ************************ quattro e l’ing. ************************** tre;

dei verbali 25 e 26 febbraio 2010 e dell’allegata tabella di valutazione, con cui si sono assegnati punti 76,75 al RTI suddetto;

di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali e comunque lesivi;

nonché per la declaratoria di nullità, annullabilità, ovvero inefficacia

del contratto eventualmente stipulato;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2010 il dott. ************************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Indetta gara -con bando 26 gennaio 2010- dal Comune di Cisano Bergamasco, per affidare “fiduciariamente”, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, la direzione, la misura e la contabilità dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativi alla nuova caserma dei Carabinieri da realizzare alla locale via IV novembre, vi partecipavano fra gli altri il costituendo RTI fra i professionisti odierni ricorrenti, con capogruppo l’ing. ****************, e quello fra i professionisti odierni controinteressati, con capogruppo l’*****************************, i quali risultavano rispettivamente secondo, con punti 76,24 e primo, con punti 76,75, nella graduatoria finale; il RTI Controinteressata veniva quindi dichiarato aggiudicatario dell’incarico, come da determinazione 3 marzo 2010 n°32 del Responsabile di servizio, resa nota ai ricorrenti mediante comunicazione 22 marzo 2010 prot. n°3229 (doc. 1 ricorrenti, copia bando, da cui la citazione; doc. 2 ricorrenti, copie verbali gara e determinazione citata; a p. 8 dei verbali la graduatoria; doc. 3 ricorrenti, copia comunicazione esito).

Avverso tale esito, ha proposto impugnazione il RTI Ricorrente, con ricorso notificato il 19 maggio 2010, articolato in un’unica complessa doglianza di violazione dell’art. 5 del bando di gara, ovvero di eccesso di potere, nei termini di cui appresso.

Premettono infatti i ricorrenti che l’art. 5 del bando prevedeva, fra l’altro, di attribuire un massimo di 60 punti al curriculum professionale degli offerenti “con particolare riferimento alla materia oggetto del presente incarico”, e di essi 20 punti per “prestazioni svolte nell’ultimo decennio antecedente alla pubblicazione del bando”; sempre l’art. 5, in fine precisava che l’assegnazione del punteggio sarebbe avvenuta “a seguito dell’analisi della documentazione prodotta e … a discrezione della commissione aggiudicatrice” (doc. 1 ricorrenti, cit. , pp. 2 e 3).

Premettono ancora i ricorrenti come in proposito la commissione di gara avesse precisato che i punteggi attribuiti per le prestazioni svolte dovevano intendersi “non… direttamente proporzionali a quanto indicato nella documentazione di gara”, ma congrui alla “quantità e qualità degli interventi realizzati” (doc. 2 ricorrenti, cit., p. 7 del verbale, dall’ottava alla decima riga), in base a tale criterio, la commissione stessa aveva attribuito 20 punti al RTI Controinteressata e 9,40 punti al RTI Ricorrente (doc. 2 ricorrenti, cit., allegato A, ove il dettaglio dei punteggi).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti censurano come illogica tale valutazione, sulla base di un raffronto fra il curriculum proprio e quello dei membri del RTI vincitore. In proposito, deducono in sintesi estrema che i membri del RTI Ricorrente nell’ultimo decennio hanno eseguito 224 progetti e collaudi, per un ammontare complessivo di € 148 milioni 607 mila 649, contro soli 120 per € 26 milioni 185 mila 210 eseguiti dai membri del RTI Controinteressata, e affermano che un corretto raffronto avrebbe loro attribuito l’incarico, in ragione del minimo scarto fra i due punteggi finali.

Non si sono costituiti né l’amministrazione intimata né il RTI controinteressato.

Con decreto presidenziale 1 giugno 2010 n°319, veniva respinta l’istanza di misure cautelari provvisorie, rilevandosi da un lato la prossimità di una camera di consiglio utile alla trattazione collegiale, dall’altro lato l’avvenuto decorso del termine dilatorio per la stipula del contratto e la necessità di appurare se effettivamente essa avesse avuto corso; si disponeva quindi contestualmente istruttoria in tal senso.

A tale decreto il Comune ottemperava con i documenti fatti pervenire via telefax il 4 giugno e depositati poi il successivo 8 giugno 2010, nei quali chiariva che il 26 aprile 2010 era stato sottoscritto il disciplinare di incarico e il 29 maggio 2010 era stato di conseguenza depositato da parte del RTI aggiudicatario il progetto definitivo delle opere.

Accolta quindi l’istanza cautelare con ordinanza 11 giugno 2010 n°336, all’udienza del giorno 14 ottobre 2010 la Sezione tratteneva il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso proposto è fondato e conduce ad accogliere la domanda di annullamento, così come segue. In termini generali, è pacifico in giurisprudenza che, nell’ambito di una gara che come la presente si svolga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “le valutazioni tecniche delle commissioni di gara sono espressione di ampia discrezionalità, suscettibili di sindacato solo nei limiti della manifesta illogicità”: così espressamente, da ultimo, C.d.S. sez. V 14 settembre 2010 n°6686. E’ poi parimenti noto che, nello stesso ambito, la commissione ben può esprimere le proprie valutazioni attribuendo ai vari profili rilevanti dell’offerta un punteggio numerico, purché ciò faccia attraverso “criteri prefissati di valutazione… sufficientemente dettagliati”, tali “da consentire di comprendere l’iter logico attraverso il quale l’amministrazione è giunta ad un certo grado di giudizio”: così per tutte, sempre nella giurisprudenza recente, C.d.S. sez. V 1 ottobre 2010 n°7266.

2. Alla stregua delle suddette regole di giudizio, l’apprezzamento della commissione per il quale è causa deve essere giudicato illogico. In punto di fatto, è condivisibile quanto deduce con ampie ed analitiche argomentazioni la parte ricorrente: il gruppo dei professionisti che la compone ha svolto, nel decennio ritenuto rilevante dalla commissione medesima, un insieme di incarichi di maggiore importanza rispetto all’insieme di quelli svolti dal RTI aggiudicatario, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo del valore di contratto (i dati riportati in narrativa risultano dall’elaborazione dei rispettivi curricula, prodotti come doc. ti ricorrente 4 e 5).

3. A fronte di ciò, la commissione, come detto sempre in narrativa, ha attribuito il massimo punteggio, 20 punti, al RTI Controinteressata e invece un punteggio di meno della metà, ovvero 9,40 punti, al RTI Ricorrente: si tratta di una disparità non spiegabile alla luce degli, invero scarni, criteri di giudizio resi espliciti a verbale, incentrati tra l’altro proprio sulla “quantità” oltre che sulla qualità degli interventi. A fronte di una quantità maggiore di incarichi svolti, è infatti conforme a comune logica che sia attribuito un punteggio maggiore, non uno minore: un esito difforme, che sempre secondo logica potrebbe dipendere dall’altro parametro, quello della qualità, certo non è impossibile, ma va giustificato, soprattutto quando, come nel caso di specie, a semplice lettura dei curricula in questione, non appaiono sostanziali differenze qualitative fra le opere delle quali ciascuno dei due gruppi di professionisti si è nel pregresso occupato. La domanda di annullamento va pertanto accolta, e vanno annullati i provvedimenti di aggiudicazione meglio indicati in dispositivo.

4. Il disposto annullamento impone di valutare la seconda domanda proposta dai ricorrenti, quella di invalidazione del contratto, che come detto in narrativa è stato effettivamente stipulato il 26 aprile 2010 (cfr. relazione del Comune, cit.). In proposito, in quanto norme processuali, sono applicabili gli artt. 121 e ss. c.p.a., e in particolare gli artt. 121 e 122; va comunque ricordato, per completezza, che tali disposizioni sono riproduttive degli abrogati artt. 245 bis e 245 ter del d. lgs. 12 aprile 2006 n°163, introdotti dal d. lgs. 20 marzo 2010 n°53 in vigore dal 27 aprile 2010, e quindi già alla data in cui il ricorso è stato proposto.

5. Ciò premesso, va escluso che si versi in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 121 c.p.a., ovvero in un caso in cui l’inefficacia del contratto va di regola dichiarata: non constano infatti, né sono state in alcun modo dedotte, violazioni della pubblicità del bando o del periodo di sospensione obbligatoria della stipula del contratto relativo. E’ quindi astrattamente applicabile l’art. 122 c.p.a., che consente, ma non impone, al giudice di dichiarare su domanda l’inefficacia del contratto in presenza di vizi della procedura di tipo diverso (“negli altri casi”), subordinando peraltro tale declaratoria ad una serie di presupposti.

6. Fra tali presupposti, rileva nel caso presente quello previsto dall’art. 122, secondo cui per dichiarare l’inefficacia è necessario valutare anche lo “stato di esecuzione del contratto ”. Sul punto, consta la già citata risposta del Comune al decreto presidenziale 319/2010, secondo la quale “in data 29 maggio 2010 “ il RTI aggiudicatario “ha depositato al protocollo… del Comune di Cisano Bergamasco il progetto definitivo delle opere”. La domanda di inefficacia del contratto va quindi respinta, in quanto il contratto è in avanzata fase di esecuzione.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base alla nota spese prodotta all’udienza pubblica, nota che si reputa congrua.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione seconda di Brescia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

accoglie la domanda di annullamento e per l’effetto annulla la determinazione 3 marzo 2010 n°32 del Responsabile del settore tecnico pubblico del Comune di Cisano Bergamasco e i verbali 25 e 26 febbraio 2010 della gara per affidare l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per la direzione lavori, la misura e la contabilità degli stessi, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la nuova caserma dei Carabinieri in via IV novembre in Cisano;

respinge la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto afferente la predetta gara;

condanna in solido il Comune di Cisano Bergamasco e i controinteressati a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 11.645/67, comprensive di rimborso spese forfetario e di contributo unificato, oltre IVA e CPA di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

*************, Primo Referendario

*************************, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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