Il Consiglio di Stato conferma l’ inammissibilità di un ricorso proposto dall’ Unione degli Industriali della Provincia di Imperia in quanto l’azione processuale non risulta caratterizzata da un interesse collettivo unitario

Lazzini Sonia 09/09/10
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Le associazioni di categoria dono deputate alla tutela di interessi collettivi costituiti dalla sintesi unitaria delle posizioni individuali in una situazione autonoma e differenziata unitariamente imputabile all’ente esponenziale;

le associazioni non sono deputate alla sostituzione dei singoli associati nella rivendicazione delle relative istanze di tutela, stante la tassatività delle ipotesi di sostituzione processuale ammesse ai sensi dell’art. 81 del codice di rito civile;

la legittimazione processuale delle associazioni di categoria presuppone che gli interessi fatti valere in giudizio siano riferibili all’interesse collettivo tutelato in via unitaria dalle stesse associazioni, con esclusione delle ipotesi in cui gli interessi azionati risultino, anche solo potenzialmente, in contrasto con la concreta situazione riferibile ad altri iscritti;

nella specie, nonostante il richiamo ai valori di tutela e promozione della concorrenza, fa difetto il presupposto dell’unitarietà dell’interesse collettivo azionato, posto che l’Unione Industriali, quale ente esponenziale degli interessi di categoria degli industriali di Imperia, censura la lex specialis di gara nella parte in cui determina le categorie prevalenti a fini di individuazione dei soggetti ammessi alla gara, con conseguente riferibilità dell’interesse fatto valere solo agli iscritti privi della qualificazione richiesta in contrapposizione con l’interesse degli iscritti in possesso di tale qualificazione;

non assume rilievo dirimente la circostanza della prevalenza quantitativa dei soggetti privi della qualificazione, posto che la sussistenza, tra i soggetti iscritti a livello nazionale e periferico, di soggetti astrattamente avvantaggiati dal bando in quanto in possesso dalla contestata iscrizione evidenzia la sussistenza del rammentato conflitto potenziale di interessi, non inciso dalla concreta decisione di avvalersi o meno della clausola vantaggiosa;

alla stregua dei rilievi che precedono l’azione proposta, non caratterizzata dalla ricorrenza di un interesse collettivo unitario, risulta rivolta all’inammissibile sostituzione processuale dei singoli soggetti iscritti non dotati del requisito asseritamente imposto dalla lex specialis della procedura;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

 

a cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la decisone numero 4480 del 12 luglio 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 04480/2010 REG.DEC.

N. 01651/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1651 del 2009, proposto da:
Unione degli Industriali della Provincia di Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti **************** e *************************, con domicilio eletto presso ************************* in Roma, corso Vittorio Emanuele II,349;

contro

Comune di Ventimiglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ***************, ****************, con domicilio eletto presso **************** in Roma, V. Giulio Cesare, 14 Sc A/4;

nei confronti di

Arcadia Costruzioni Sportive S.r.l.;

per la riforma

della sentenza del TAR LIGURIA – GENOVA :SEZIONE II n. 01929/2008, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE – RIS. DANNI.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ventimiglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il Cons. ******************** e uditi per le parti gli avvocati *******, ******** e *******;

 

Ritenuta la sussistenza,anche in sede di appello, dei presupposti per la definizione del giudizio con l’emissione di decisione succintamente motivata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034/1971;

Ritenuto che merita condivisione la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Giudice di prime cure;

Ritenuto, infatti, che il ricorso di primo grado proposto dall’Unione degli Industriali della Provincia di Imperia avverso gli atti relativi alla procedura finalizzata alla realizzazione dell’impianto polivalente coperto in frazione Roverino risulta inammissibile in forza delle considerazioni che seguono:

a) le associazioni di categoria dono deputate alla tutela di interessi collettivi costituiti dalla sintesi unitaria delle posizioni individuali in una situazione autonoma e differenziata unitariamente imputabile all’ente esponenziale;

b)le associazioni non sono deputate alla sostituzione dei singoli associati nella rivendicazione delle relative istanze di tutela, stante la tassatività delle ipotesi di sostituzione processuale ammesse ai sensi dell’art. 81 del codice di rito civile;

c) la legittimazione processuale delle associazioni di categoria presuppone che gli interessi fatti valere in giudizio siano riferibili all’interesse collettivo tutelato in via unitaria dalle stesse associazioni, con esclusione delle ipotesi in cui gli interessi azionati risultino, anche solo potenzialmente, in contrasto con la concreta situazione riferibile ad altri iscritti;

d)nella specie, nonostante il richiamo ai valori di tutela e promozione della concorrenza, fa difetto il presupposto dell’unitarietà dell’interesse collettivo azionato, posto che l’Unione Industriali, quale ente esponenziale degli interessi di categoria degli industriali di Imperia, censura la lex specialis di gara nella parte in cui determina le categorie prevalenti a fini di individuazione dei soggetti ammessi alla gara, con conseguente riferibilità dell’interesse fatto valere solo agli iscritti privi della qualificazione richiesta in contrapposizione con l’interesse degli iscritti in possesso di tale qualificazione;

e)non assume rilievo dirimente la circostanza della prevalenza quantitativa dei soggetti privi della qualificazione, posto che la sussistenza, tra i soggetti iscritti a livello nazionale e periferico, di soggetti astrattamente avvantaggiati dal bando in quanto in possesso dalla contestata iscrizione evidenzia la sussistenza del rammentato conflitto potenziale di interessi, non inciso dalla concreta decisione di avvalersi o meno della clausola vantaggiosa;

f)alla stregua dei rilievi che precedono l’azione proposta, non caratterizzata dalla ricorrenza di un interesse collettivo unitario, risulta rivolta all’inammissibile sostituzione processuale dei singoli soggetti iscritti non dotati del requisito asseritamente imposto dalla lex specialis della procedura;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

***************, Presidente FF

Filoreto**********o, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

***************, Consigliere

********************, ***********, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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