Il concubinato – dalle origini all’abrogazione del relativo reato 

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Oggi si sente parlare di concubinato mettendolo in relazione a popolazioni lontane rispetto all’epoca attuale, oppure se ne parla in relazione a un determinato tipo di convivenza senza matrimonio.
In realtà, il significato ha origini antiche e sino al secolo scorso si praticava anche in Italia.
Questa condizione familiare è attualmente riportata alla mente degli italiani attraverso una ficion televisiva ambientata a Milano agli anni ’60 e per questo ho pensato di scriverne in questa sede giuridica.
Il termine concubinato deriva dal latino “con/cum”, che significa insieme, e “cùmbere/cubare”, che significa giacere a letto e descriveva la situazione familiare nella quale una donna, non legata da vincolo di coniugio, conviveva ed era economicamente mantenuta da un amante uomo, che poteva essere libero, ma molto spesso era coniugato con un’altra donna.
La concubina era una sorta di amante, con la quale un uomo facoltoso poteva instaurare una relazione senza le complicazioni che un matrimonio avrebbe presentato.
La donna apparteneva di solito a un ceto sociale inferiore rispetto all’uomo con il quale conviveva.

Indice

1. Le origini del concubinato

Nel diritto romano il concubinato ha ottenuto una prima rilevanza giuridica con la Lex Iulia de adulteriis.
L’istituto ha subito notevoli modificazioni nel corso del tempo ed è stato disciplinato in diverso modo nei vari sistemi giuridici nazionali.
È disciplinato in alcuni ordinamenti nazionali.
La donna coinvolta nel concubinato viene detta concubina.
Il corrispondente maschile non è mai entrato in utilizzo, a causa dell’asimmetria della relazione.
L’uomo era nella maggioranza dei casi il partner dominante, sia socialmente sia economicamente.
Nel 316, tre anni dopo l’Editto di Milano, fu proibito anche il concubinato maschile nell’Impero romano, nella cornice di un insieme di leggi restrittive nei confronti del paganesimo.
Nelle società che permettevano la schiavitù, il concubinato poteva coinvolgere una schiava e il suo padrone e si trattava spesso di una relazione consensuale, che forniva un mezzo di sostentamento per la concubina, che di solito abitava nella stessa residenza del suo partner.
 Il termine veniva utilizzato anche per indicare lo stato di un uomo e una donna non sposati che convivono come amanti senza obblighi permanenti (caratteristici del matrimonio).
 Una simile relazione viene comunemente indicata dall’espressione convivenza more uxorio, o semplicemente convivenza.
In paesi come la Francia il termine concubinage esprime precisamente il concetto di convivenza more uxorio o di unione civile.
Nella Svizzera italiana il termine concubinato corrisponde giuridicamente alla convivenza more uxorio italiana.
 In Europa, le concubine dei nobili erano dette cortigiane, visto che i matrimoni tra nobili erano combinati, spesso i nobili avevano una relazione sentimentale con una cortigiana.

2. La collocazione del concubinato nel codice penale e la sua abrogazione

In Italia il codice penale menzionava il concubinato, in relazione al delitto di adulterio, riportandolo al tradimento effettuato da parte di un uomo.
L’articolo relativo era il 560, rubricato “concubunato” che recitava:
 Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione sino a due anni.
La concubina è punita con la stessa pena.
Il delitto è punibile a querela della moglie.
 Il reato è stato successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo da parte della Corte Costituzionale con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147.

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3. Il concubinato e l’analogia con le unioni civili

Oggi il termine concubinato ha assunto un diverso significato e rappresenta la convivenza tra due partner senza matrimonio, una sorta di unione civile per partner che non vogliono o non si possono sposare, regolata da un contratto specifico, chiamato contratto di concubinato.

4. Il contratto di concubinato

Rispetto al matrimonio, l’unione di concubinato presenta delle differenze in relazione a determinati temi come le tasse, l’eredità, la previdenza e le assicurazioni.
Il contratto di concubinato deve essere redatto per iscritto e firmato da entrambi i partner, senza l’obbligo di autenticazione notarile, e deve disciplinare alcuni punti, come la partecipazione ai costi e ai doveri domestici, l’inventario, il rapporto di locazione per regolare anche un’eventuale separazione, il mantenimento e il patrimonio.
 Questo tipo di contratto non è regolamentato dalla legge, che si riporta agli altri articoli del codice civile che regolano le società semplici.
Si deve fare la giusta distinzione tra che cosa è stato il concubinato per quasi duemila anni, e che cosa s’intende oggi con questo tipo di accordo.

5. Il concubinato e la società attuale

Per secoli le donne in povertà e concubine sono state sfruttate e mantenute come se fossero delle serve da “uomini padroni”, per potersi sostentare in qualche modo.
Negli ultimi cinquant’anni anche in Italia sono state abolite o modificate leggi per garantire il più possibile la parità all’interno del vincolo del matrimonio, e nella speranza che situazioni come il concubinato tra le mura domestiche non si manifestino più.

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