Il concorso di persone nel reato

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In alcune circostanze chi commette un reato agisce con l’aiuto di altre persone, alle quali promettono di ottenere i vantaggi illeciti che derivano dal delitto, e le terze persone assumono il ruolo di complici.

Quando più persone pongono in essere insieme un reato, la legge parla di concorso di persone nel reato e prevede la stessa pena senza nessuna distinzione.

Esistono delle eccezioni, diverse pene a seconda del ruolo ricoperto nel piano criminale.

In che cosa consiste il concorso di persone nel reato

Il codice penale non parla di complici del reato ma di concorso di persone.

La legge stabilisce che quando più persone concorrono nello stesso reato, a ognuna verrà comminata la pena stabilita, salve le eccezioni previste (art. 110 c.p.).

Secondo il codice penale coloro che contribuiscono a porre in essere un crimine sono soggetti alla stessa pena, indipendentemente dal ruolo che hanno avuto nel compimento del reato.

Questo principio sembra volere colpire senza distinzione coloro che prendono parte a un crimine.

In realtà la legge attua delle distinzioni tra i complici che hanno partecipato in modo marginale al reato e coloro che hanno ideato e portato a termine il loro intento criminoso.

La pena per chi concorre nel reato

Le altre disposizioni del codice penale prevedono circostanze aggravanti e attenuanti a seconda del peso che si è avuto nel concorso di persone nel reato.

Il complice, se si limita ad una minima partecipazione, ha diritto a uno sconto di pena.

Le circostanze aggravanti nel concorso di persone nel reato

Secondo l’articolo 112 del codice penale, quando ricorrono alcune circostanze, la pena per coloro che hanno preso parte alla commissione di un reato può essere aumentata, e tra queste c’è anche quella che prevede una pena maggiore per chi ha promosso, organizzato o diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato stesso.

Da qui emerge una prima differenza  tra chi è stato il promotore dell’accordo criminale e chi, al contrario, in qualità di semplice complice, ha aderito.

Secondo la legge, dal punto di vista della pena, c’è differenza tra coloro che hanno avuto un ruolo determinante nell’organizzazione e realizzazione del delitto e coloro che si sono limitati a prenderne parte e adeguarsi agli ordini ricevuti.

Esempio

Ci sono tre individui che si mettono d’accordo per svaligiare un’abitazione. Il primo,che chiameremo Tizio, ha studiamo molto a lungo il piano, ha fatto sopralluoghi ed è anche riuscito ad entrare in casa con un espediente. Il secondo, che chiameremo Caio,  si è preoccupato cercare e mettere insieme gli strumenti adeguati per disattivare l’antifurto, forzare la serratura e aprire la cassaforte. Il terzo, che chiameremo Sempronio, viene assoldato esclusivamente sul finale, con il compito di limitarsi a fare il palo all’esterno e a comunicare l’arrivo di eventuali persone.

Nell’esempio sopra riportato, è evidente il ruolo di primaria importanza rivestito da Tizio e Caio, che risultano essere i veri organizzatori del colpo, mentre il ruolo di Sempronio risulta essere   secondario.

La sua presenza potrebbe risultare inutile se non si dovesse avvicinare nessuno.

In una simile ipotesi, a Tizio e Caio può essere comminata una pena maggiore rispetto a quella di Sempronio.

Le circostanze attenuanti per i complici

Abbiamo visto in precedenza che esistono circostanze che aumentano la pena, allo stesso modo la legge prevede alcune circostanze che possono ridurre la pena stessa.

Secondo il Codice penale, se il giudice ritiene che la prestazione di qualcuna delle persone che sono concorse nel reato abbia avuto una importanza minima nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può decidere di diminuire la pena (art. 114 c.p.).

Stando a quello che si è scritto sopra, il giudice è libero di diminuire la pena se il complice ha avuto un ruolo marginale nella realizzazione del reato.

Ad esempio

In una determinata circostanza di reato, una rapina, Sempronio si è limitato a fare il palo.

Il suo comportamento nonostante risulti essere lo stesso penalmente rilevante, è stato di scarsa importanza e potrebbe meritare una riduzione della pena.

La pena può anche essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato se altri hanno approfittato dello stato di soggezione o di inferiorità nel quale si trovava.

Ad esempio, un minore che sia portato dal genitore a fare il complice oppure una persona malata di mente che venga istigata dal suo tutore.

In simili circostanze la pena viene aumentata nei confronti di coloro che hanno spinto i complici a commettere il reato.

La pena che stabilisce il giudice nei confronti del complice

Senza tenere in debito conto le circostanze aggravanti e attenuanti delle quali si è scritto in precedenza, è possibile lo stesso che il giudice attribuisca al semplice complice una pena inferiore rispetto a quella comminata nei confronti dell’autore principale o dell’ideatore del crimine.

Si deve ricordare che la legge per ogni reato, prevede sempre un minimo e un massimo di pena entro il quale il giudice si può attenere nello stabilire la pena.

Si tratta dei limiti edittali della pena.

Ad esempio, per il furto semplice è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, per il furto in abitazione, la reclusione da quattro a sette anni.

Anche se non dovesse ricorrere nessuna circostanza attenuante o aggravante, il giudice, nei limiti fissati dalla legge, può scegliere di comminare ai concorrenti nel reato una pena diversa a seconda della loro effettiva partecipazione nel delitto.

Se non dovesse ricorrere nessuna circostanza attenuante o aggravante, il giudice, nei limiti stabiliti dalla legge, può scegliere di comminare ai concorrenti nel reato una pena diversa a seconda della loro partecipazione nel crimine.

Esempio

Una notte Tizio, Caio e Sempronio pongono in essere un furto nell’abitazione di Mevio.

Tizio e Caio svaligiano l’appartamento, mettendo a soqquadro l’intera casa, Sempronio si limita a prendere un vecchio cellulare di scarso valore.

Nell’esempio sopra riportato, nonostante i tre abbiano preso parte insieme al furto in abitazione e rispondano del reato, il giudice, mantenendosi nei limiti di pena stabiliti dalla legge per il furto in abitazione, potrebbe stabilire per Sempronio una pena minore rispetto a Tizio e Caio.

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