Il carattere meramente sanzionatorio della disposizione contenuta nell’articolo 91 comma 13 della Legge Finanziaria approvata dal Senato il 15 novembre 2007, unitamente alle esclusioni di polizza, fa propendere per l’assoluta inassicurabilità del rimborso

Lazzini Sonia 27/12/07
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L’ art.  91. (Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, consiglieri della Corte dei conti) , comma 13 (legge finanziaria 2008 _ testo approvato dal Senato in data 15 novembre 2007) impone una particolare fattispecie di danno erariale < È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.>
 
 
 
Due sono le considerazioni che ci portano ad affermare l’inassicurabilità di un tale nuovo rischio:
 
 
  1. il carattere meramente sanzionatorio della norma
  2. la seguente esclusione:
la copertura non opera per le richieste di risarcimento:
derivanti da o attribuibili ad erronea stipulazione, mancata stipulazione, modifica di polizze di assicurazione, ovvero ritardo nel pagamento dei relativi premi;
 
ANCORA UN’ OSSERVAZIONE
 
Sembra che la responsabilità per danno erariale sarà unicamente in capo agli amministratori, e non anche ai dipendenti (compresi quindi i dirigenti) dell’Ente pubblico.
 
MA NON SOLO
 
E’ logico pensare che per <ENTE PUBBLICO> il legislatore abbia inteso anche i cd <ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO> stante il fatto che anche questi soggetti sono sottoposti alla giurisdizione della Corte Dei Conti.
 
 
Di Sonia Lazzini
 

Lazzini Sonia

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