Il Capo dello Stato promulga la legge sulla legittima difesa, ma invia un messaggio alle Camere e al Governo

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Il Presidente della Repubblica, in data 26 aprile 2019, ha promulgato la legge sulla legittima difesa ma ha contestualmente inviato un messaggio ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio.

In particolare, in questa comunicazione, il Capo dello Stato, dopo aver preso atto che il “provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità”,  ha osservato al contempo che questanuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia”.

Oltre a ciò, il Presidente Mattarella ha fatto altresì presente che, dal momento che l’“art. 2 della legge, modificando l’art.55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo “allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto””, è a suo avviso evidente che “la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta”.

In questo messaggio, infine, sono stati rilevanti i seguenti profili di criticità normativa: a) “l’articolo 8 della legge stabilisce che, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa “domiciliare”, le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio”; b) dal momento che “l’articolo 3 della legge in esame subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo ma che lo stesso non è previsto per il delitto di rapina”, ad avviso del Presidente della Repubblica, il “trattamento differenziato tra i due reati non è ragionevole poiché – come indicato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016 – “gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina”»”.

Non resta dunque che vedere come questi profili di criticità verranno affrontati in sede legislativa al fine di adottare gli interventi correttivi del caso.

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