I silenzi dello studente e la loro rilevanza giuridica

Redazione 19/04/11
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Prima classe di una scuola secondaria superiore milanese.
Siamo a fine anno (8 maggio), in aula volano alcuni pezzetti di pastelli a cera in direzione dell?insegnante.
Non si scopre il colpevole, la classe (nel suo insieme) viene invitata a fare il nome, e, a seguito di rifiuto, viene sospesa (tutta) per un giorno dalle lezioni.
La contestazione ?
?Mancata dissociazione del singolo studente dalla condotta, gravissima e massimamente riprovevole, posta in essere in classe nei confronti di un docente?.

La dissociazione richiesta, consisteva nell?indicazione del nome del responsabile.

Il Tar adito, con sentenza depositata lo scorso 30 marzo, ha ritenuto che la circostanza che la sanzione sia stata inflitta nei confronti dell?intera classe ?non vale a configurare un provvedimento diretto a punire una responsabilità collettiva, prescindendo dall?imputabilità della condotta al singolo soggetto sanzionato. Si è, piuttosto, in presenza di una pluralità di atti di identico contenuto, ovvero di un atto plurimo, che può essere scomposto in tanti provvedimenti singolari quanti sono i destinatari?.
?Del resto, -aggiunge il TAR- al cospetto della identica infrazione imputata a tutta la classe, la sospensione ha la finalità di sanzionare nella stessa misura comportamenti individuali di analogo tenore; la fonte della responsabilità disciplinare è, in questo caso, un comportamento individuale omissivo, denotato dalla mancata dissociazione del singolo studente dalla condotta, gravissima e massimamente riprovevole, posta in essere in classe nei confronti di un docente?.
Inoltre, ?la circostanza che il ricorrente non abbia negato la rilevanza disciplinare del comportamento reticente e connivente tenuto della figlia, cui tende ad associare una sanzione di minore gravità (allontanamento temporaneo dalla lezione in corso), con ciò ammettendo la punibilità della condotta, significa, in ultima analisi, riconoscere la sussistenza di un?ipotesi di responsabilità individuale per fatto proprio? (presidente estensore *****************).

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N. 00855/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01356/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
(…)
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente è genitore della minore V. E. che frequenta la classe 1° dell?Istituto (…) di Milano. Lo stesso impugna il provvedimento 19 maggio 2009 con il quale la commissione di disciplina dell?Istituto ha respinto il reclamo proposto avverso la delibera del Consiglio di classe di sospensione per un giorno della minore dalle lezioni.
A sostegno del ricorso l?esponente deduce: violazione e falsa applicazione della legge 241/90 e di regolamento, eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza di motivazione; si assume che, in contrasto con il principio di imputabilità della condotta al soggetto sanzionato, recepito nel regolamento scolastico di disciplina, il quale non prevede la possibilità di irrogare sanzioni collettive, il consiglio di classe abbia inflitto la sospensione di un giorno a tutti gli alunni e per tre giorni solo ad alcuni di essi, stabilendo una differente responsabilità rispetto a fatti ignoti e non riportati nel provvedimento sanzionatorio, che è totalmente carente di motivazione.
L?amministrazione intimata si è costituita in giudizio depositando documentazione, tra cui il verbale del consiglio di classe n. 8 della seduta straordinaria 12 maggio 2009.
Da tale atto risulta che durante le prime due ore di lezione del giorno 8 maggio 2009 ?sono stati lanciati diversi pezzetti di pastelli a cera in direzione dell?insegnante? senza che i responsabili di tale gesto fossero identificati; veniva quindi formulata e approvata la proposta di un giorno di sospensione dall?attività scolastica dell?intera classe, resasi responsabile del comportamento di ?omertà o correità con i compagni?, con l?aggiunta di due ulteriori giorni di sospensione per gli studenti più problematici e già autori di comportamenti scorretti denotati dalle note disciplinari riportate nel registro di classe.
Nel contesto del verbale si stabiliva la decorrenza del provvedimento sanzionatorio dal decimo giorno successivo, per consentire agli interessati la presentazione di eventuale ricorso.
Con atto notificato in data 26 giugno 2009, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti: la sospensione è stata comminata alla minore in data 21 maggio prima del decorso del termine dilatorio previsto dal verbale; la condotta imputata alla minore, consistente in comportamenti non corretti e offensivi, non poteva essere sanzionata con la sospensione, ma con l?allontanamento temporaneo dalla classe nel corso dello svolgimento dell?ora di lezione.
Il ricorrente ha insistito con memorie depositate in data 11 giugno 2010 e 10 novembre 2010; con la prima osserva che il provvedimento di sospensione non è stato preceduto da specifica contestazione di addebiti e che lo stesso ha inteso sanzionare una condotta collettiva negativa, basandosi su mere presunzioni; ribadisce, inoltre, la già denunciata in violazione dei principi della responsabilità disciplinare individuale, della gradualità della sanzione e della tipicità delle condotte sanzionabili.
L?amministrazione ha depositato memorie difensive. Con ordinanza n. 748 del 12 giugno 2009 è stata respinta la domanda cautelare. All?udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2) La difesa erariale ha eccepito l?inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse a ricorrere, ciò sul rilievo che la sospensione impugnata non sarebbe lesiva di alcuna posizione giuridica tutelata, tenuto conto che essa, inflitta nel corso del primo anno scolastico, non determinerà la bocciatura e non potrà influenzare il voto finale di maturità, rivelandosi, quindi, non idonea a produrre conseguenze negative sulla situazione scolastica della minore.
L?eccezione deve essere respinta.
Sussiste indubbiamente l’interesse morale del ricorrente all’eliminazione di un provvedimento che incide sulla valutazione della personalità della figlia da parte dello specifico ambiente scolastico al cui interno è maturato il giudizio negativo che inevitabilmente si associa alla irrogazione di una sanzione disciplinare. Ciò indipendentemente dalla capacità di quel determinato provvedimento a esplicare effetti negativi concreti sulla futura vita scolastica della minore.
A questo riguardo si osserva che, seppure il regolamento di istituto escluda espressamente che il comportamento tenuto dallo studente possa interferire con le valutazioni riferite al profitto, esso precisa però che la valutazione del comportamento ha rilievo ai fini della quantificazione del credito scolastico e dell?assegnazione dei punti nell?ambito della fascia di oscillazione riferita alla media dei punti conseguita.
Ne deriva la diretta e immediata portata lesiva del provvedimento impugnato.
3) Nel merito il ricorso è comunque infondato.
3.1) La sanzione di un giorno di sospensione è stata inflitta dall?autorità scolastica nei confronti dell?intera classe; ciò tuttavia, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non vale a configurare un provvedimento diretto a punire una responsabilità collettiva, prescindendo dall?imputabilità della condotta al singolo soggetto sanzionato. Si è, piuttosto, in presenza di una pluralità di atti di identico contenuto, ovvero di un atto plurimo, che può essere scomposto in tanti provvedimenti singolari quanti sono i destinatari.
A riprova del carattere individuale dell?atto, è sufficiente osservare che il richiesto annullamento giurisdizionale potrebbe esplicare effetti solo nei confronti del ricorrente, senza potersi estendere in favore degli altri studenti puniti con analoga sanzione.
Del resto, al cospetto della identica infrazione imputata a tutta la classe, la sospensione ha la finalità di sanzionare nella stessa misura comportamenti individuali di analogo tenore; la fonte della responsabilità disciplinare è, in questo caso, un comportamento individuale omissivo, denotato dalla mancata dissociazione del singolo studente dalla condotta, gravissima e massimamente riprovevole, posta in essere in classe nei confronti di un docente.
Il ricorrente, variando la linea difensiva seguita in sede di reclamo amministrativo, non nega la rilevanza disciplinare del comportamento reticente e connivente tenuto della figlia, cui tende ad associare una sanzione di minore gravità (allontanamento temporaneo dalla lezione in corso). Tuttavia, ammettere la punibilità della condotta significa, in ultima analisi, riconoscere la sussistenza di un?ipotesi di responsabilità individuale per fatto proprio.
3.2) Con riguardo al censurato difetto di motivazione, si osserva che il provvedimento comunicato al ricorrente, benché privo dell?indicazione dei fatti costitutivi della responsabilità disciplinare, contiene tuttavia il richiamo al verbale del Consiglio di classe 1D del 12 maggio 2009 che evidenzia i requisiti di fattispecie. In proposito, va comunque precisato che la laconicità del provvedimento non ha impedito all?interessato di formulare le contestazioni contenute nel ricorso presentato alla Commissione di disciplina.
Ciò posto, ai fini del rigetto della censura, giova il richiamo al consolidato insegnamento giurisprudenziale, secondo cui il provvedimento amministrativo può essere legittimamente motivato ob relationem ad altro atto, di cui non è necessaria l’allegazione o la notifica, essendo sufficiente che sia messo a disposizione del destinatario del provvedimento stesso, e cioè che esso possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti disciplinato dalla legge 241/1990 (cfr., C.d.S., IV, 3.2.2006 n. 477; id., 23.11.2002, n. 6444; 20.10.2000, n. 5619).
3.3) Quanto poi alla proporzionalità della sanzione inflitta, si osserva che il regolamento di istituto considera grave ogni infrazione relativa al mancato rispetto delle regole nei rapporti con le persone e prevede, per tale comportamento, la sanzione dell?allontanamento temporaneo dello studente fino ad un massimo di 15 giorni.
Nella fattispecie, alla figlia del ricorrente, è stata irrogata la sanzione, ben più lieve, di durata pari alla sospensione per un solo giorno di lezione, la cui misura scarsamente afflittiva denota il chiaro intento del corpo docente di ammonire gli studenti a tenere comportamenti civili e di richiamarli ad atteggiamenti rispettosi e collaborativi per garantire il regolare svolgimento delle lezioni.
3.4) E? vero, come denunciato nei motivi aggiunti, che il Dirigente scolastico ha disposto l?esecuzione della sanzione prima della scadenza del termine di dieci giorni stabilito nel verbale del Consiglio di classe. Ciò, tuttavia, integra una mera irregolarità che attiene all?estrinseco, senza inficiare il contenuto del provvedimento e la sua legittimità.
Come noto, l?art. 21 octies, comma 2, della legge 7.8.1990, n. 241, impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali di norme procedimentali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo.
Tale regola generale, che costituisce codificazione del principio del raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa, esclude che l’omissione di formalità non incidenti sul contenuto dell’atto finale possa condurre ad annullamenti di matrice meramente formale, quando, cioè, il provvedimento finale (come la sua successiva riedizione) non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato.
L’art. 21 octies ha dunque introdotto nel nostro ordinamento l’istituto delle irregolarità, concernenti i c.d. vizi non invalidanti del provvedimento, il che, di conseguenza, rende irrilevante la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma dell’atto per il fatto – dimostrabile anche in giudizio – che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr., C.d.S., sez. V, 7.9.2009, n. 5235; sez. IV, 13.3.2008; sez. IV, 10.10.2007, n. 5314).
Nella specie, la finalità del differimento rispondeva all?esigenza di consentire agli interessati la presentazione del ricorso alla commissione di disciplina. Detto effetto utile è stato comunque raggiunto, atteso che la commissione di disciplina ha esaminato e respinto il ricorso proposto dal genitore dell?alunna, prima che la sospensione fosse concretamente eseguita.
3.5) Sono, infine, inammissibili, in quanto tardivi e contenuti in memoria non notificata, i nuovi motivi con i quali il ricorrente censura l?assenza di contestazione degli addebiti e deduce che la deliberazione impugnata sarebbe basata su mere presunzioni.
4) In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando così dispone:
respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
*****************, Presidente, *******************************, ******************************, *********************** in segreteria il 30 marzo 2011

Redazione

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