I provedimenti anticipatori di condanna: l’ordinanza di ingiunzione ex ART. 186-TER C.P.C.

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1. Introduzione.

I provvedimenti anticipatori di condanna hanno fatto ingresso nel nostro ordinamento con la L. 26 novembre 1990 n. 353, la quale, agli artt. 20 e 21, ha previsto l’introduzione nel codice di rito degli artt. 186-bis e 186-ter che disciplinano, rispettivamente, l’ordinanza per il pagamento di somme non contestate e l’ordinanza di ingiunzione[1].

La riforma del 1990 ha il dichiarato intento, fra gli altri, di introdurre una serie di soluzioni operative contro l’annoso problema della lentezza del processo civile, spesso provocata da comportamenti meramente dilatori posti in essere dalla parte interessata a ritardare il più possibile l’esito del giudizio. L’art. 186-ter c.p.c., pertanto, si colloca all’interno di un più ampio disegno legislativo che tende a fornire alle parti processuali un ampio ventaglio di rimedi processuali che garantiscano una celere tutela dei diritti in contesa[2].

Esaminando più da vicino l’ordinanza di ingiunzione, l’art. 186-ter c.p.c. consente alla parte che ne faccia richiesta di ottenere, all’interno di un ordinario giudizio di primo grado, un provvedimento anticipatorio e sommario, omologo per contenuto ed efficacia ad un decreto ingiuntivo, allo scopo di recuperare una data somma di danaro di cui essa è creditrice oppure di ottenere la consegna di una certa quantità di cose fungibili, purché lo stesso creditore fornisca prova scritta del diritto vantato.

 

2. Ambito di applicazione.

L’ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. può essere richiesta nei procedimenti di primo grado, siano essi di competenza del Tribunale o del Giudice di Pace[3], mentre è da escludere che possa trovare spazio in un giudizio di impugnazione. A fondamento di tale preclusione vi sono due dati: il primo è fornito dall’espresso richiamo nell’art. 186-ter c.p.c. alla figura del Giudice Istruttore[4], non prevista nella fase di impugnazione, nonché dal dato letterale del primo comma dell’art. 186-ter c.p.c. il quale espressamente sancisce che la parte può chiedere l’emissione dell’ordinanza in ogni stato del processo, e non anche in ogni grado[5]; il secondo dato, invece, è rappresentato dal carattere anticipatorio dell’ordinanza de qua, visto che la funzione anticipatoria della tutela a cognizione piena non è assolutamente attuabile in secondo grado[6].

Alquanto dibattuta tra gli operatori giuridici è la possibilità di ammettere l’emissione di un’ordinanza ingiuntiva ex art. 186-ter c.p.c. nell’ambito dei riti speciali, quali ad esempio il rito locatizio ed il rito del lavoro. La Dottrina prevalente, avallata dalla Giurisprudenza di merito, è di opinione favorevole, attesa la non incompatibilità tra la stessa ordinanza ed i principi e la disciplina cui soggiacciono detti riti[7].

Più travagliato è stato il dibattito sulla possibilità dell’ordinanza di ingiunzione all’interno di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Infatti, una parte della Giurisprudenza di merito[8] tende a negarne l’ammissibilità a causa del possibile rischio di una duplicazione dei titoli esecutivi in mano al creditore procedente e richiedente l’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. L’inammissibilità dell’ordinanza ingiuntiva in una tale ipotesi non verrebbe meno neppure ove l’istante voglia procedere per una somma inferiore a quella portata dal decreto ingiuntivo, perché ciò importerebbe una modifica del provvedimento opposto[9].

Un altro orientamento giurisprudenziale[10], invece, è restio nel ritenere incondizionatamente inammissibile l’ordinanza ingiuntiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tuttavia, con la precisazione che il giudice può emettere un’ordinanza incidentale ex art. 186-ter c.p.c. nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (ed in relazione al medesimo credito per il quale è stata ottenuta la condanna monitoria) solo dopo che questi si sia pronunciato sulle eventuali istanze di cui agli artt. 648 o 649 c.p.c. e purché, ovviamente, il decreto ingiuntivo opposto non sia già esecutivo ai sensi degli artt. 642 e 648 c.p.c. Inoltre, per i sostenitori di tale tesi il rischio di duplicazione di titoli esecutivi in caso di estinzione del giudizio di opposizione sarebbe comunque facilmente superabile in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..

Infine, va rilevato che l’ordinanza ingiuntiva è ammessa anche nei giudizi innanzi al T.A.R. Infatti, l’art. 8, secondo comma, della L. 21 luglio 2000, n. 205 ha previsto la possibilità di emettere un’ordinanza ingiuntiva anche nelle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale e devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo[11].

 

3. Forma dell’istanza ed emissione dell’ordinanza.

Come già anticipato, l’ordinanza ingiuntiva può essere emessa dal giudice solo a seguito di apposita istanza della parte creditrice e, stante la genericità della norma, deve ritenersi che la legittimazione a proporre detta istanza spetti sia all’attore sia al convenuto[12].

Dottrina e Giurisprudenza[13] concordano nel ritenere che, in assenza di apposita previsione legislativa, deve optarsi per la libertà di forma di detta istanza, che, pertanto, potrà essere avanzata sia con l’atto introduttivo (atto di citazione o comparsa di risposta con domanda riconvenzionale), sia verbalmente in udienza mediante la dichiarazione a verbale sia, infine, con apposita istanza scritta depositata in cancelleria fuori udienza. Tale ultima opzione, che non era prevista dall’art. 186-ter c.p.c. nella sua formulazione originaria, è stata resa possibile a seguito della novella al codice di rito del 2005 che ha aggiunto al primo comma della norma in esame un ulteriore periodo ove è sancito che “se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione”[14].

L’art. 186-ter c.p.c. nulla dice sul momento iniziale a partire dal quale sia possibile pronunciare l’ordinanza di ingiunzione, limitandosi a prevedere esplicitamente che il giudice può emanare  detta ordinanza sino al “momento di precisazione delle conclusioni”.

A tal fine, va tenuto ben presente che il quinto comma dell’art. 186-ter c.p.c. prevede che, nel caso in cui la parte ingiunta sia rimasta contumace, dovrà procedersi alla notificazione dell’ordinanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 644 c.p.c. Detta circostanza ha indotto una parte della Dottrina e della Giurisprudenza di merito a sostenere che il provvedimento in esame può essere emesso dal giudice solo dopo che lo stesso avrà verificato la regolare costituzione o meno della parte ingiunta[15].

Pertanto, deve ritenersi che il giudice possa emettere l’ordinanza de qua in tutto il lasso temporale intercorrente tra l’udienza di comparizione e trattazione della causa e l’udienza di precisazione delle conclusioni compresa, ma prima che la stessa attività di precisazione venga esplicata.

In Dottrina si è dibattuto se l’ordinanza de qua possa essere pronunziata o meno dal giudice durante le fasi di interruzione o sospensione del giudizio. Un primo orientamento, ritenendo che l’ordinanza de qua non possa rientrare nel novero degli atti urgenti di cui all’art. 48 c.p.c., esclude che il giudice possa emanare un’ordinanza ingiuntiva in dette fasi[16]. D’altra parte, invece, si è sostenuta la possibilità per il giudice di emanare un provvedimento ex art. 186-ter c.p.c. anche nelle fasi di interruzione e sospensione del giudizio, atteso che la norma prevede espressamente che l’ordinanza ingiuntiva possa essere emanata “in ogni stato del processo”[17].

 

4. Oggetto e presupposti  per l’emissione dell’ordinanza.

L’ordinanza de qua trova il proprio paradigma normativo nel procedimento per ingiunzione, stante la comune natura anticipatoria nonché il richiamo recettizio a talune norme disciplinanti il procedimento per ingiunzione operato dall’art. 186-ter c.p.c. che già al primo comma rinvia agli artt. 633 e 634 c.p.c. per individuare i presupposti in presenza dei quali può essere emanata un’ordinanza ingiuntiva.

Pertanto, come è stato rilevato da autorevole Dottrina, al fine di individuare i requisiti di ammissibilità dell’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., è d’uopo fare riferimento alla copiosa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in tema di requisiti per la concessione di decreto ingiuntivo[18].

Dal combinato disposto delle norme richiamate dal primo comma dell’art. 186-ter c.p.c. è possibile individuare sia il possibile oggetto dell’istanza anticipatoria, sia gli elementi di prova che l’istante dovrà fornire affinché il giudice possa emettere l’ordinanza de qua.

In merito al primo profilo, il regime privilegiato delle ragioni creditorie è ancorato dal legislatore anzitutto alla natura ed all’oggetto della situazione tutelabile. L’istante, invero, con l’ordinanza di ingiunzione potrà cercare di soddisfare il proprio diritto di credito relativo ad una somma liquida di danaro o ad una determinata quantità di cose fungibili o, ancora, il proprio diritto ad ottenere la consegna di una determinata cosa mobile, purché venga fornita prova scritta del diritto che si va fa valere.

Con specifico riferimento all’ipotesi in cui venga richiesto il pagamento di una somma di danaro, l’art. 633, primo comma, c.p.c. richiede che la stessa somma sia ‘liquida’.

La Giurisprudenza e la Dottrina che si sono occupate dell’argomento hanno elaborato un concetto di liquidità della somma per il quale la somma di danaro deve essere oggettivamente ed agevolmente determinabile, anche per effetto di un semplice calcolo matematico. Più precisamente la somma può ritenersi ‘liquida’ non solo quando è «oggettivamente determinata nel suo ammontare», ma anche quando per il giudice non si presenti alcun margine d’incertezza nell’individuazione dell’entità del credito[19]: in altri termini è necessario che, al momento di presentazione dell’istanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., la somma di danaro sia esattamente determinata nel suo ammontare senza possibilità alcuna di procedere a calcoli o aggiunte di sorta, né tantomeno presenti margini di seria contestabilità. Va qualificato come ‘liquido’, quindi, quel credito facilmente liquidabile (appunto) sulla base di dati certi, eventualmente desumibili anche dalla prova scritta allegata.

Il requisito della liquidità della somma come sopra ricostruito comporta come logica conseguenza l’inammissibilità di un’istanza ex art. 186-ter c.p.c. (e comunque di un qualsiasi provvedimento monitorio) con cui si chiede una generica condanna del presunto debitore al risarcimento del danno[20].

L’art. 186-ter c.p.c., richiamando espressamente l’art. 634 c.p.c., subordina l’emissione dell’ordinanza ingiuntiva all’onere per la parte istante di produrre un’effettiva prova scritta del diritto azionato. Va precisato che la prova scritta in oggetto, come ha puntualizzato la Corte Costituzionale[21], deve essere intesa nella più ampia accezione dell’art. 634 c.p.c.. Ciò ha indotto una parte della Giurisprudenza di merito e degli interpreti a ritenere ammissibile, al fine dell’emanazione dell’ordinanza de qua, anche prove costituende nel corso dell’instaurato giudizio[22]. A supporto di tale ricostruzione – rispetto alla quale esprimiamo la nostra perplessità in ragione della specialità dello strumento e della conseguente inopportunità di un suo ampio uso – vi è la considerazione che non è necessario (a differenza del procedimento per ingiunzione) che la prova scritta sia precostituita, potendo venire in essere dopo l’instaurazione del giudizio[23], fermo restando l’obbligo per il giudice di verificare l’inesistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito azionato (che siano rilevabili d’ufficio e che, naturalmente, risultino agli atti)[24].

Con riferimento all’ipotesi in cui il richiedente con l’istanza ex art. 186-ter c.p.c. faccia valere il proprio diritto alla consegna di una determinata quantità di cose fungibili, ci si chiede se può trovare applicazione, almeno in via analogica, quanto prescritto dall’art. 639 c.p.c. che obbliga il richiedente ad indicare la somma di danaro che sarebbe disposto ad accettare in luogo della prestazione in natura, con conseguente liberazione del creditore ingiunto. A rigor di logica non sembrano esserci motivi ostativi a siffatta opzione. Qualche perplessità potrebbe sorgere nei casi in cui la somma di danaro indicata dal creditore sia ritenuta dal giudice eccessivamente elevata. In tale circostanza il giudice dovrà rigettare l’istanza oppure potrà invitare la parte istante a produrre un certificato della Camera di Commercio attestante il valore dei beni richiesti come previsto dall’art. 639 c.p.c.

 

4.1 L’esclusione del monitorio puro.

Il mancato richiamo nell’art. 186-ter c.p.c. ai numeri 2 e 3, del primo comma dell’art. 633 c.p.c. preclude la possibilità per il creditore di richiedere l’emissione di un’ordinanza ingiuntiva per i crediti relativi ad onorari di avvocati e notai con conseguente l’inutilizzabilità delle prove annoverate dall’art. 636 c.p.c. per tali tipologie di crediti. Allo stesso modo il mancato richiamo dell’art. 635 c.p.c., in merito ai crediti dello Stato e degli enti pubblici, preclude la possibilità di utilizzare come prove “i libri o registri della pubblica amministrazione” al fine di ottenere l’ordinanza de qua.

La ratio di tali esclusioni va individuata nella particolarità del contesto procedimentale in cui si inserisce l’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. rispetto all’ordinario procedimento per ingiunzione e nella provenienza unilaterale della documentazione in esame.

Le limitazioni testé riportate sono passate più volte al vaglio della Corte Costituzionale[25] che ha costantemente ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, considerato che l’esclusione delle ipotesi di cui agli’artt. 633, primo comma numeri 2 e 3, e 635 c.p.c., non consiste in un’esclusione tout court fondata sulla particolare natura del credito fatto valere, bensì è frutto di  una ponderata scelta legislativa di voler escludere la concessione del provvedimento de quo sulla base del materiale probatorio di cui agli artt. 635 e 636 c.p.c. il quale, provenendo dallo stesso debitore, non ha carattere di piena certezza. La scelta del legislatore, come attentamente rilevato dalla Consulta, riposerebbe sulla “considerazione che il provvedimento ex art. art. 186-ter viene pronunciato all’esito di un sub-procedimento incidentalmente proposto dalla parte nel contesto di un già instaurato processo a cognizione piena (a contraddittorio integrato sulla relativa domanda di merito), il quale è fisiologicamente destinato a sfociare nella pronuncia della sentenza afferente al diritto azionato e non già, o non solo, alla singola pretesa creditoria fatta valere interinalmente. A differenza, quindi, di quanto previsto nel caso di decreto ingiuntivo ‘ante causam’, rispetto al quale – nel momento della sua adozione – l’instaurazione del contraddittorio si presenta come meramente eventuale, il legislatore ha ritenuto di limitare le ipotesi di concedibilità del provvedimento anticipatorio di condanna a quei casi in cui il supporto documentale prodotto negli atti processuali assuma una più consistente valenza probatoria, in termini di presumibile resistenza alle contestazioni di controparte, nell’ottica della decisione definitiva[26]”. 

Pertanto, secondo la Corte Costituzionale, la diversa sede processuale, rispetto al procedimento per ingiunzione, giustifica la scelta legislativa di riservare l’utilizzabilità per il procedimento ex art.  186-ter c.p.c. a documenti di maggior valenza probatoria.

Alla luce di dette considerazioni può meglio comprendersi il motivo per cui la Corte abbia costantemente ritenuto la succitata esclusione non lesiva dei principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale dei diritti (artt. 3 e 24 Cost.). Sia per i crediti dei professionisti, sia per i crediti dello Stato e degli enti pubblici, invero, resta salva la facoltà per la parte istante di poter fondare la richiesta di concessione dell’ordinanza ingiuntiva sulla base di prove scritte idonee ai sensi dell’art. 634 c.p.c. nell’accezione fornita nel precedente paragrafo.

In merito ai crediti per onorari di avvocati, inoltre, è opportuno svolgere alcune considerazioni alla luce dell’abolizione del divieto del “patto di quota lite” per opera del D.L. 4 luglio 2006 n. 233 (cd Decreto Bersani) che ha novellato il terzo comma dell’art. 2223 c.c. a mente del quale “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”[27]. Dalla novella dell’art. 2233, comma terzo, c.c. discende che, nei casi in cui il credito del professionista sia suffragato da un patto scritto tra il professionista stesso ed il cliente, trova applicazione l’art. 633, primo comma, numero 1, c.p.c. e, pertanto, il creditore potrà richiedere anche l’emanazione di un’ordinanza ingiuntiva ex art. 186-ter c.p.c., purché la controparte non abbia fatto valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito azionato.

L’art. 186-ter c.p.c. richiama anche il secondo comma dell’art. 633 c.p.c. cosicché il diritto in relazione al quale si propone l’istanza può essere subordinato ad una controprestazione o ad una condizione. In tal caso il creditore istante dovrà fornire elementi di prova idonei a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.

Sulla base delle considerazioni finora svolte è possibile trarre alcune conclusioni circa la prova idonea per la concessione di un’ordinanza ingiuntiva. Infatti, il giudice non deve considerarsi vincolato ad emettere un’ordinanza ingiuntiva alla mera ricorrenza dei requisiti formali richiesti dall’art. 186-ter c.p.c. essendo, invece, necessario che questi conduca una valutazione discrezionale del diritto fatto valere, concentrandosi soprattutto sulla idoneità della prova posta a fondamento dell’istanza, valutata alla luce di tutti gli elementi acquisiti nel processo in seguito alla regolare costituzione della parte ingiunta[28].

 

5. Contenuto ed efficacia dell’ordinanza. La provvisoria esecutività.

Per quanto attiene al contenuto dell’ordinanza ingiuntiva, il secondo comma dell’art. 186-ter c.p.c. rinvia a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 641 c.p.c.. Pertanto, il giudice con l’ordinanza in parola, oltre ad ingiungere il pagamento di una somma di danaro o la consegna di una determinata cosa mobile o di una determinata quantità di cose fungibili, dovrà provvedere a liquidare le spese e le competenze. La ragione di tale previsione può essere ravvisata nell’astratta idoneità dell’ordinanza di ingiunzione a costituire titolo definitivo per il soddisfacimento delle pretese creditorie, quantomeno nell’ipotesi in cui le parti in giudizio decidano di non proseguire il giudizio stesso a seguito dell’emanazione dell’ordinanza di ingiunzione. Tuttavia, la norma non precisa quali spese devono essere liquidate con l’ordinanza. Ciò ha alimentato il dibattito tra quanti sostengono che il giudice nell’ordinanza de qua debba provvedere a liquidare le spese relative all’intero giudizio svolto sino al momento dell’emissione dell’ordinanza e coloro che, invece, ritiengono che il giudice debba limitarsi a provvedere sulle sole spese e competenze relative al sub procedimento monitorio. L’interpretazione prevalente propende per la seconda soluzione ammettendo, quindi, la liquidazione delle sole spese relative al sub procedimento di ingiunzione, riservando la liquidazione delle spese dell’intero giudizio alla sentenza[29].

L’ordinanza di ingiunzione non è automaticamente esecutiva, ma potrà essere dichiarata provvisoriamente esecutiva dal giudice a seguito di apposita richiesta della parte istante purché ricorrano i presupposti di cui al secondo comma dell’art. 186-ter c.p.c. Anche in questo caso il legislatore ha optato per il richiamo alle norme relative al procedimento per ingiunzione, prevedendo che l’ordinanza di ingiunzione può essere “dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di all’art. 642, nonché, ove la parte non sia rimasta contumace, quelli di cui all’art. 648, primo comma”.[30]

Da una lettura della norma ora citata si evince agevolmente che, nell’eventualità in cui la parte intimata sia rimasta contumace, la provvisoria esecutività della stessa ordinanza potrà essere dichiarata al semplice ricorrere dei presupposti indicati dall’art. 642 c.p.c.

Più complicata e motivo di dibattito è, invece, l’interpretazione del secondo comma dell’art. 186-ter c.p.c. nell’ipotesi in cui la controparte sia regolarmente costituita in giudizio. Le diverse soluzioni interpretative ruotano tutte attorno al senso da attribuire alla congiunzione “nonché” e possono essere ricondotte essenzialmente a tre filoni di pensiero.

Un primo orientamento – seguito da una parte della giurisprudenza di merito e della dottrina[31] e che fonda le proprie considerazioni su una rigorosa interpretazione del dato letterale della norma – condiziona la concessione della provvisoria esecutività dell’ordinanza ingiuntiva alla ricorrenza cumulativa dei requisiti previsti dagli artt. 642, primo comma, e 648 c.p.c.

Una seconda soluzione ermeneutica, attribuendo al “nonché” il valore di congiunzione coordinativa disgiuntiva, opta per la non necessaria cumulatività dei requisiti richiesti dagli artt. 642 e 648 c.p.c., che sarebbero alternativi e tra loro equivalenti. Pertanto, secondo tale dottrina, il giudice può concedere la provvisoria esecuzione sia se ricorrano solamente i requisiti previsti dal primo comma dell’art. 642 c.p.c. sia se siano configurabili, invece, solo i requisiti prescritti dall’art. 648 c.p.c.[32]

Alle due soluzione prospettate se ne aggiunge una terza, sostenuta da taluni interpreti ma che non ha avuto seguito in giurisprudenza[33], la quale ritiene che, ove la parte intimata sia costituita, il giudice, al fine di concedere la provvisoria esecutività dell’ordinanza, deve valutare solo la ricorrenza dei presupposti previsti dal primo comma dell’art. 648 c.p.c., mentre, sempre secondo tale interpretazione, dovrà procedersi alla verifica sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 642 c.p.c. solo nei casi in cui la parte ingiunta sia rimasta contumace.

Da un’analisi della pronunce giurisprudenziali sul punto, può evincersi una generale propensione dei giudici di merito verso la teoria dell’altenatività dei presupposti con conseguente necessaria integrazione dei requisiti richiamati dalle norme in commento[34].

Indipendentemente dalla teoria cui si intende aderire, certo è che il giudice non può concedere la provvisoria esecutività dell’ordinanza ove la parte ingiunta abbia disconosciuto la scrittura privata o abbia proposto querela di falso contro l’atto pubblico posto a fondamento della pretesa creditoria (art. 186-ter , quinto comma, c.p.c.).

 

6. L’ordinanza ingiuntiva nei confronti del contumace.

Una delle peculiarità dell’ordinanza in esame è rappresentata dalla possibilità che la stessa possa essere pronunziata nei confronti della parte rimasta contumace. Il quarto comma dell’art. 186-ter c.p.c., infatti, prevede che, ove l’ordinanza ingiuntiva sia emessa nei riguardi del convenuto contumace, detto provvedimento dovrà essergli notificato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 644 c.p.c., cioè entro sessanta giorni dalla pronunzia[35], con l’avvertimento che l’ordinanza diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 647 c.p.c. in caso di mancata costituzione nel termine di venti giorni dalla notifica. Il quinto comma dell’art. 186-ter c.p.c., nel rinviare all’art. 644 c.p.c., precisa che la notifica deve essere effettuata “ai sensi e per gli effetti” di quest’ultima norma. Ciò implica che devono trovare applicazione all’ordinanza de qua non solo i termini previsti dall’art. 644 c.p.c. ma anche le conseguenze in esso previste in caso di mancata o tardiva notifica dell’ordinanza di ingiunzione. Detta circostanza fa si che la mancata notifica dell’ordinanza ingiuntiva entro sessanta (o novanta) giorni dalla sua emanazione comporta l’inefficacia dell’ordinanza stessa ed il debitore ingiunto, costituitosi nei venti giorni successivi alla notifica seppur tardiva, potrà, quindi, avvalersi del procedimento di cui all’art. 188 disp. att. c.p.c.[36]

Nell’eventualità in cui l’ingiunto contumace decida di costituirsi a seguito della notifica dell’ordinanza, questi potrà solamente proporre difese tese ad ottenere una modifica o la revoca dell’ordinanza ingiuntiva. Infatti, l’ingiunto che si è tardivamente costituito rispetto ai termini previsti dall’art. 166 c.p.c., ma nel termine di venti giorni dalla notifica dell’ordinanza di ingiunzione, potrà solamente contestare in punto di diritto i presupposti per l’emanazione dell’ordinanza ingiuntiva, essendogli oramai preclusa la possibilità di svolgere attività istruttoria e di proporre eccezioni processuali o di merito non rilevabili d’ufficio, sempre che il giudice non disponga la rimessione in termine ai sensi degli artt. 184-bis e 294 c.p.c.[37]

Invece, nell’ipotesi in cui l’ingiunto decida di non costituirsi neppure a seguito della notifica dell’ordinanza, questa, stante il disposto del quinto comma dell’art. 186-ter c.p.c., acquisterà efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Anche tale previsione è stata causa di dibattito dottrinale e giurisprudenziale, dando vita a due contrapposte soluzioni ermeneutiche circa l’efficacia da riconoscere all’ordinanza non opposta dalla parte ingiunta rimasta contumace.

Una parte degli interpreti[38] nega che tale efficacia possa estendersi sino ad acquisire valore di giudicato ritenendo, invece, che si tratti di mera una mera efficacia esecutiva. A fondamento di tale assunto deporrebbero in primis il dato letterale dell’art. 186-ter c.p.c., che sul punto rinvia all’art. 647 c.p.c solo “ai sensi” e non anche “per gli effetti”, nonché la natura interinale, sommaria e provvisoria dell’ordinanza ingiuntiva che, in quanto modificabile e revocabile, sarebbe incompatibile con l’immutabilità propria del giudicato. Di conseguenza, anche ove l’ordinanza abbia pronunciato sull’intera domanda, il giudizio dovrà proseguire sino alla sentenza, destinata ad assorbire l’ordinanza.

Altri[39], invece, hanno osservato che l’ordinanza non opposta dal debitore ingiunto rimasto contumace deve essere parificata, per quanto concerne gli effetti, alla disciplina prevista per il decreto ingiuntivo non opposto, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l’ordinanza ingiuntiva (alla stregua di quanto previsto dall’art. 647 c.p.c. per la formazione del giudicato nel caso di mancata opposizione a decreto ingiuntivo) acquisterebbe valenza decisoria e sarebbe idonea a definire il giudizio con forza di giudicato. Questa interpretazione è stata accolta anche dalla Corte di Cassazione[40]la quale ha precisato, altresì, che, trattandosi di giudicato interno, non è necessaria l’istanza del creditore di attribuzione all’ordinanza di esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c., essendo una questione rilevabile d’ufficio dal giudice istruttore. Pertanto, alla luce del chiarimento operato dalla Suprema Corte, gli scenari possibili sono due, a seconda che il creditore procedente abbia avanzato oppure no apposita istanza.

In caso di difetto dell’istanza del creditore, il giudice definirà il giudizio con sentenza, fermo restando che lo stesso giudice dovrà tener conto della formazione del giudicato sull’oggetto dell’ordinanza di ingiunzione non opposta dal debitore. Nell’eventualità in cui il creditore abbia, invece, avanzato apposita istanza, il giudice istruttore dovrà dichiarare con ordinanza il passaggio in giudicato dell’oggetto dell’ingiunzione e, se l’oggetto dell’ordinanza di ingiunzione esaurisce quello del giudizio, dovrà, altresì, dichiarare chiuso il procedimento[41].

Va rilevato che in una successiva decisione, la stessa Cassazione[42] si è pronunziata in un senso diametralmente opposto alla ricostruzione testè riportata. Malgrado ciò, la Dottrina e la Giurisprudenza prevalenti sono propense ad assimilare la disciplina dell’ordinanza di ingiunzione non opposta dal contumace alla disciplina del decreto ingiuntivo non opposto ai sensi dell’art. 647 c.p.c., atteso che altrimenti non si spiegherebbe il richiamo a quest’ultima norma con conseguente inutilità dell’intero meccanismo disegnato dal quinto comma dell’art. 186-ter c.p.c.

 

7. Il regime dell’ordinanza.

Il terzo comma dell’art. 186-ter c.p.c prevede che l’ordinanza ingiuntiva è soggetta alla “disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma”.

Al fine di ottenere la revoca o la modifica dell’ordinanza di ingiunzione non è necessario che ricorrano particolari presupposti, essendo sufficiente che il giudice pervenga a tale decisione sulla base di una diversa valutazione dei presupposti, in fatto e in diritto, che lo hanno indotto in precedenza ad emetterla. Pertanto, in Dottrina[43] si ritiene che il giudice possa procedere anche d’ufficio a revocare o modificare l’ordinanza, indotto, ad esempio, dalle risultanze istruttorie emerse dopo l’emanazione dell’ordinanza di ingiunzione. Nel caso, invece, di apposita richiesta avanzata dal debitore ingiunto costituitosi nei venti giorni successivi alla notifica dell’ordinanza, deve precisarsi che questi potrà richiedere la revoca o la modifica solo nei limiti delle attività difensive che gli siano ancora consentite[44].

Naturalmente la modifica o la revoca potrebbe anche riguardare la sola clausola di provvisoria esecutività, sia nel senso di revocarla sia, invece, nel senso di concederla ove fosse stata negata in precedenza.

Dottrina e Giurisprudenza[45] concordano nel ritenere l’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. non reclamabile né tantomeno impugnabile con ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost., atteso che il potere del giudice di poterla revocare in ogni momento esclude che possa essere qualificata come provvedimento decisorio. Come ha puntualmente rilevato la Cassazione[46]gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata”. Cosicché nell’ipotesi in cui il debitore ingiunto abbia già provveduto a corrispondere al creditore istante le somme oggetto dell’ordinanza di ingiunzione, il debitore potrà far valere le proprie pretese solo all’interno dello stesso procedimento[47]. Riflessioni diverse, invece, devono essere fatte in merito all’ordinanza divenuta esecutiva in seguito all’estinzione del processo. Infatti, come è stato rilevato in Dottrina[48], in questa circostanza dovrebbe ritenersi ammissibile il ricorso ai mezzi straordinari di impugnazione[49].

Stante la natura ordinatoria dell’ordinanza di ingiunzione, confermata dall’espresso richiamo agli artt. 177 e 178 c.p.c., va rilevata l’inidoneità del provvedimento de quo a pregiudicare il merito della causa. Da ciò discende la possibilità che il giudice rigetti la domanda anticipatamente e sommariamente accolta con l’ordinanza di ingiunzione. Naturalmente, a seguito della sentenza di rigetto, l’ordinanza perderà immediatamente efficacia e tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti verranno caducati con conseguente insorgenza dell’obbligo di procedere alla restituzione di quanto già ottenuto con l’esecuzione dell’ordinanza ingiuntiva [50].

Pertanto, fatta salva l’ipotesi di estinzione del processo, l’ordinanza  art. 186-ter c.p.c. è destinata a produrre effetti solo finchè dura il processo in cui è stata emanata ed è sempre assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio, sia che abbia contenuto conforme sia che ribalti il precedente giudizio sommario.

Va, infine, rilevato che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 186-ter c.p.c., l’ordinanza di ingiunzione che sia stata dichiarata esecutiva è titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

 

[1] Accanto a questi due strumenti, la L. 20 dicembre 1995. n. 534 (che ha convertito il D.L. 18 ottobre 1995 n. 432) ha previsto l’introduzione dell’art. 186 quater che disciplina l’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione. Tale provvedimento presenta delle affinità con le ordinanze di cui agli artt. 186-bis e 186-ter c.p.c., su tutte la funzione anticipatoria degli effetti esecutivi della decisione finale. Come è stato osservato da autorevole Dottrina, anche l’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. ha lo scopo di evitare che le lungaggini processuali, ed in particolare i tempi della fase di trattazione finale e di rimessione in decisione, gravino sul creditore. Sul punto cfr. Carratta, Ordinanze anticipatorie di condanna, in EG, XXII, Roma, 1995, pag. 4; Mandrioli, Diritto processuale civile, II, Torino, 2009, pag 122. in generale sull’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione vedi anche Comoglio, I procedimenti anticipatori, in  Le riforme della giustizia civile,  a cura di Taruffo, Torino, 2000.

È d’uopo precisare che non si tratta di strumenti del tutto nuovi al nostro ordinamento. Infatti, già nel 1973 il legislatore con la L. 11 agosto 1973 n. 533 aveva provveduto ad introdurre, limitatamente al rito del lavoro, dei provvedimenti anticipatori degli effetti della decisione finale. Detti provvedimenti interinali sommari sono disciplinati dal primo e secondo comma dell’art. 423 c.p.c., rubricato, appunto, “Ordinanze per il pagamento di somme”.

[2] È proprio in questa ottica accelleratoria che si inseriscono gli artt. 186-bis e 186-ter c.p.c.. Vedi Mandrioli, Diritto processuale civile, op. cit., pag. 122.

Malgrado i provvedimenti de quibus presentino molteplici analogie, occorre precisare che gli stessi si differenziano tra loro sotto diversi punti: si pensi, a titolo esemplificativo, al più limitato ambito applicativo dell’art. 186 ter che non è applicabile nelle ipotesi di cui ai numeri 2 e 3 del primo comma dell’art. 633 c.p.c. e dell’art. 635 c.p.c. o ancora alla circostanza che l’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. non sia provvista di un’automatica forza esecutiva, che potrà, invece, essere concessa dal giudice solo “ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all’art. 648, primo comma”.

[3]  Malgrado l’art. 186-ter c.p.c. non dica nulla in proposito, la Dottrina è concorde nel ritenere applicabile la norma in esame anche nei procedimenti innanzi al Giudice di Pace, cfr. AA.VV, Le ordinanze anticipatorie incidentali, op. cit., pag. 177.

Vedi anche Spera, L’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione ex art. 186-quater c.p.c., pubblicato su http://www.csm.it/quaderni/quad_92/qua_92_23.pdf. L’Autore, nell’esaminare l’ambito di applicazione dell’art. 186-quater c.p.c. – norma richiamabile per analogia -, giunge all’ammissibilità dell’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione stante il riferimento operato dall’art. 311 c.p.c. a norma del quale “Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non e’ regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e’ retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.”

[4] Il primo comma dell’art. 186-ter c.p.c. dispone, infatti, che la parte richiedente l’emissione dell’ordinanza presenti la richiesta al G.I. il quale dovrà, inoltre,  provvedere alla convocazione delle parti, ove l’istanza sia stata depositata al di fuori dell’udienza.

[5] Le considerazioni riportate nel testo sono state sviluppate in Giurisprudenza da App. Bologna, Ord., 15 maggio 2007.

[6] Cfr. AA.VV, Guida al nuovo processo civile di cognizione, op. cit., pag 177; Mandrioli, Diritto processuale civile, op. cit., pag. 116.

[7] Ibidem, pag 177. In Giurisprudenza sulla compatibilità con il rito della lavoro, cfr. Pret. Milano 14 marzo 1996, in Riv. Critica Dir. Lav., 1996, pag 839; in senso contrario vedi Pret. Firenze,17 gennaio 1996, in Toscana Giur., 1996, pag 1002. Sulla compatibilità con il rito locatizio Pret. Venezia, 20 marzo 1997, in  Giur. It., 1998, pag 486, con nota di Dominici, contra Pret. Monza, 29 settembre 1995, in Giur. It., 1996, pag. 14.

[8] Trib. Bologna 2 luglio 1996, in Giur. di Merito, 1997,  pag. 13; Trib. Como, 17 aprile 1996, in Giur. It., 1996, pag. 814.

[9] Trib Padova, 3 ottobre 1996, in Giur. di Merito, 1997, pag. 695.

[10] Pret. Verona, 22 gennaio 1998 Giur. di Merito, 1998,  pag. 407; Trib Taranto 19 ottobre 1994, in Foro It., 1995, pag. 2588. In Dottrina cfr. Civinini, Le condanne anticipate, in Foro It., 1995, pag. 332; Pret. Verona, 22 gennaio 1998 Giur. di Merito, 1998, pag. 407.

[11] Già prima dell’emanazione della L. n. 205/2000 la Giurisprudenza amministrativa era incline ad ammettere la possibilità di emanare un’ordinanza ex art. 186 ter all’interno dei giudizi aventi ad oggetto materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Cfr. T.A.R. Lazio, 10 dicembre 1998, in Giust. Civ., 1999, pag. 1218.

[12] Vedi Mandrioli, Corso di Diritto processuale civile, II, Milano, 2003, pag. 81.

[13] In Dottrina vedi Cecchella, in Il processo civile dopo le riforme, a cura di Vaccarella-Capponi-Cecchella,  Torino, 1992, pag. 128; AA.VV, Le ordinanze anticipatorie incidentali, in Guida al nuovo processo civile di cognizione, Cecchella (a cura di), Milano 2009, pag. 179; Comoglio, op. cit., pag. 366. In Giurisprudenza si segnala Trib. Bologna, ord. 14 ottobre 1994, in Riv. dir. proc., 1995, pag.129.

[14] Il periodo in oggetto è stato aggiunto dall’art. 2, primo comma, della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

[15] In Dottrina vedi AA.VV, Le ordinanze anticipatorie incidentali, op. cit., pag. 181; Mandrioli, Diritto processuale civile, op. cit., pag. 115. In Giurisprudenza cfr. Trib. Bari 22 maggio 93, in Giur. It., 1995, pag. 334.

[16] Sono propensi a non ritenere ammissibile l’emanazione dell’ordinanza ingiuntiva nella fasi di quiescenza del giudizio Tarzia, Lineamenti del nuovo processo di cognizione, Milano 1996, pag. 138; Cirulli, Le condanne anticipate nel processo civile di cognizione, a cura di Basilico-­Cirulli Milano, 1998, pag. 238.

[17]  Cfr. Carratta, op. cit., pag. 12; Cecchella, in Il processo civile dopo le riforme, op. cit., pag. 128.

[18] La Dottrina è unanime nel fare completo riferimento alla giurisprudenza sviluppatasi intorno ai presupposti per l’emanazione di un decreto ingiuntivo. Cfr. Cecchella, Il processo civile dopo le riforme, op. cit., pag. 125.

[19] Sul punto cfr. Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 1991 pag. 37.

[20] Analoga riflessione può essere condotta con riferimento a tutti quei casi in cui il diritto del ricorrente (rectius istante) non possa essere tutelato direttamente, bensì solo successivamente ad una pronuncia sul rapporto obbligatorio, come ad esempio i casi in cui il diritto di credito dipenda da una pronuncia di risoluzione del contratto. Vedi  Id., I procedimenti di ingiunzione e per convalida di sfratto, Milano, 1991, pag. 58; Calamandrei, Il procedimento monitorio nella legislazione italiana, Milano, 1926, pag. 8. In Giurisprudenza vedi Trib. Salerno, 12 luglio 2008 ove il giudice di merito ha rilevato come “l’ingiunzione di pagamento debba avere ad oggetto, ai sensi dell’art. 633, comma 1, c.p.c., esclusivamente una somma liquida di denaro (o una determinata quantità di cose fungibili o una cosa mobile determinata), mai a fondamento di essa può porsi un’azione (non meramente di condanna, ma) costituiva, nel presupposto cioè di una risoluzione del contratto di transazione e di una contestuale reviviscenza delle obbligazioni originarie reciprocamente transatte. Pertanto, devono essere rigettate le istanze ex art. 186 e 186 ter c.p.c. con cui parte attrice abbia richiesto il pagamento di crediti originari che non risultano automaticamente esigibili e liquidi, quanto piuttosto subordinati ad una pronunzia costitutiva di caducazione dell’accordo transattivo”.

[21] Corte Cost., sent. 5 luglio 1995, n. 295.

[22] Sulla idoneità della c.t.u. ai fini della concessione dell’ordinanza di ingiunzione, cfr. Trib. Chiavari, 13 marzo 2001, in Foro It., 2001, pag. 2358; più recentemente Trib. Brindisi, 30 luglio 2007, ove il giudice di merito ha ritenuto che. “ricorrono le condizioni per l’emanazione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., per il pagamento del saldo contabile dovuto dalla banca al correntista, qualora la prova scritta del credito consista (oltre che nel contratto di apertura di credito) nelle risultanze della c.t.u. contabile che come tale rappresenta un documento che riporta l’andamento del conto corrente e l’esatto ammontare dei saldi attivi e passivi; peraltro, la prova documentale del credito non necessariamente deve essere precostituita (come avviene nel procedimento monitorio), ma può venire in essere anche successivamente all’instaurazione del giudizio, purché soddisfi i requisiti di cui agli art. 633 – 634 c.p.c….”. Parte della Dottrina sostiene che la prova scritta idonea ai fini della concessione dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. può essere rappresentata anche dal verbale di assunzione di una prova costituenda, come ad esempio dalla confessione giudiziale o dalla testimonianza documentate nel verbale d’udienza possono essere anche la confessione giudiziale (contenuta in un atto della parte o personalmente sottoscritto) e la prova testimoniale. Vedi sul punto Conte, La prova nel procedimento per decreto ingiuntivo e nell’istanza di ingiunzione ex art. 186 , in Riv. dir. proc., 1999, pag. 529; Civinini,  op. cit., pag. 341; Attardi, Le ordinanze di condanna nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado secondo la legge di riforma, in Giur. It., 1992, pag. 10; Cirulli, op. cit., pag. 225; Carratta, op. cit., pag. 12.

[23] Detta considerazione consentirebbe di poter ravvisare l’utilità dell’ordinanza de qua soprattutto in quei casi in cui il creditore riesca ad avere la prova scritta del fatto costitutivo del proprio diritto solo in corso di causa.

[24] Sul punto vedi Trib. Pistoia, 12 ottobre 1994, che ha ritenuto prova scritta non idonea l’atto di parte contenente l’ammissione relativa all’ammontare del debito quando la controparte ha eccepito fatto impeditivi, modificativi ed estintivi del credito azionato. Vedi anche Trib. Nola, 26 luglio 2005, pubblicata su http://www.iussit.it/aGcOq/gciv06/Ingiunzione186.htm

[25] Corte Cost., sent 5 luglio 1995, n. 295; Id., ord. 4 dicembre 2000, n. 545; Id., ord. 16 giugno 2005, n. 237. La Corte Costituzionale ha costantemente rigettato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186-ter c.p.c. con riferimento all’esclusione dei numeri 2 e 3 dell’art. 633 c.p.c., primo comma, e delle ipotesi di cui all’art. 635 c.p.c.

[26]Così Corte Cost., sent. 5 luglio 1995, n. 295.

[27] L’art. 2233, terzo comma, nella sua precedente formulazione recitava che “gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni”. Il patto di quota lite è stato sempre vietato sin dalle codificazioni preunitarie, al fine di evitare la commistione di interessi tra clienti e professionisti, scongiurando in tal modo che quest’ultimi potessero, da un lato, approfittare dello stato di bisogno in cui versano i primi costringendoli a soggiacere a condizioni eccessivamente onerose e dall’altro, “accantonare” la propria obiettività e correttezza professionale in vista di un risultato utile. Queste considerazioni spinsero molti legislatori preunitari a considerare il patto di quota lite non soltanto contra bonos mores, bensì un vero e proprio illecito penale. Cfr. Gasparri, Brevi considerazioni sui fondamenti del divieto di patto di quote lite, in Gius. civ.,1998, pag. 3207.

[28] Questa ricostruzione appare doverosa soprattutto alla luce dei rilievi operati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 180 del 22 giugno 2004, secondo cui gli elementi di prova posti a fondamento dell’istanza ex art. 186 ter devono essere apprezzati dal giudice nel quadro complessivo delle emergenze processuali. La Consulta con la citata sentenza ha ritenuto infondata, per l’ennesima volta, la questione di legittimità costituzionale dell’art.186 ter c.p.c. nella parte in cui qualifica come idonee, ai fini della concessione dell’ordinanza ingiuntiva, gli scritti autentici delle scritture contabili di cui al secondo comma dell’art. 634 c.p.c. Tra la Giurisprudenza di merito si segnala Trib. Nola, 26 luglio 2005.

Qualche perplessità, invece, è stata sollevata in Dottrina, cfr. Comoglio, op. cit., pag. 367.

[29] Cfr. AA.VV, Guida al nuovo processo civile di cognizione, op. cit., pag 181. A sostegno della correttezza di tale interpretazione vi sarebbe anche la circostanza che il tariffario forense, approvato con il D.M. 8  aprile 2004, n. 127, prevede che per l’ordinanza di ingiunzione sono dovuti gli onorari stabiliti per il procedimento di ingiunzione.

[30] È bene ricordare che l’art. 642 c.p.c. prevede che il giudice può concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ove il diritto di credito azionato dalla parte ricorrente sia fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, o anche se il ricorrente alleghi e dimostri che dal ritardo nel pagamento subirebbe un grave pregiudizio. L’art. 648 c.p.c. , invece, individua, i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avverso il quale la parte debitrice abbia proposto opposizione. La norma da ultimo richiamata riconosce al giudice la possibilità di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto a condizione che la stessa opposizione non sia fondata su prova scritta (cioè su un qualsiasi documento idoneo a provare il fondamento dell’eccezione del debitore ingiunto e conseguentemente l’inesistenza del diritto del creditore) e che la sua definizione non si presenti di pronta soluzione. Sui requisiti ex art. 348 c.p.c. ai fini della concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto vedi Garbagnati, op. cit., pag. 177 e ss.

[31] Tale orientamento è rinvenibile in alcune pronunce di merito. Cfr. Trib. Torino, 18 luglio 2007 pubblicata su http://www.giurisprudenza.piemonte.it/civile/procedura/009023072007.htm; Trib Como, 23 febbraio 2000, in Giur. It., 2001 pag. 515; Trib. Como, 21 febbraio 2000, in Foro It., 2000, pag. 3645. In Dottrina l’orientamento in rassegna è  sostenuto da Comoglio, op. cit., 339 e ss. ed in particolare pag. 368.

[32] La tesi secondo cui il richiamo agli artt. 642 e 648, primo comma, c.p.c. deve essere inteso disgiuntamente e non cumulativamente è sostenuta in Dottrina da Attardi, op. cit., pag. 12; Mandrioli, Corso di Diritto processuale civile, op. cit., pag. 82; Id., Le nuove ordinanze di ‘pagamento’ e ‘ingiunzionale’ nel processo ordinario di cognizione, in Riv. dir. proc., 1991, pag. 652 ss.; Lapertosa, La tutela sommaria anticipatoria (artt. 186 bis e ter c.p.c.), in Riv dir. proc., 1997, pag. 784 In Giurisprudenza vedi Trib. Catania, 27 gennaio 2004, in Foro It., 2004, pag. 1629; Trib. Chiavari, 7 giugno 2003, in NGCC,  2004, pag. 135, Trib. Firenze, 21 giugno 2001, in  Trib. Chiavari, 13 marzo 2001, in Foro It.,2001,  pag. 2358; Trib. Torino, 25 giugno 1994, in Giur. It., 1995, pag. 89.

[33] Tra i sostenitori di questa tesi vedi , Conte, La provvisoria esecuzione dell’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., in Riv. dir. proc., 2001, pag. 1120; Tarzia, op. cit., pag. 140; Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, pag. 621;

[34] Vedi supra nota 33.

[35] Il termine di sessanta giorni si applica per le notifiche da eseguirsi sul territorio della Repubblica, mentre per le notifiche all’estero il termine è di novanta giorni. ex art. 644 c.p.c.

[36] Ai sensi della riferita norma, “la parte alla quale non è stato notificato il decreto d’ingiunzione nei termini di cui all’articolo 644 del Codice può chiedere con ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto che ne dichiari l’inefficacia”.

[37] Tarzia ,op. cit., pag. 143; Cecchella, in Il processo civile dopo le riforme, op. cit., pag. 131; Lapertosa, op. cit., pag. 786.

[38] Vedi Attardi, op. cit., pagg. 8-10; Cirulli, op. cit., pag. 341.

[39] Carratta, op. cit., pag. 17; Proto Pisani, op. cit., pag. 623; Luiso, Diritto processuale civile, II, Milano, 2007, pag. 65; Mandrioli, Corso di Diritto processuale civile, op. cit., pag. 83; Lapertosa, op. cit., pag.785; AA.VV, Le ordinanze anticipatorie incidentali, op. cit., pag. 183.

[40] Cfr. Cass. , 6 giugno 2006, n. 13252, in Foro It. 2006, c.c. 3082 con nota di Cea. Tra la Giurisprudenza di merito si segnala, Trib. Milano, 4 maggio 2010; Trib. Potenza, 12 marzo 2008; Trib. Moncalieri, 10 ottobre 2006.

[41] Una ulteriore ipotesi in cui l’ordinanza di ingiunzione acquista forza di giudicato, con conseguente capacità a definire il giudizio, è prevista dall’art. 186-ter c.p.c. a norma del quale “se il processo si estingue l’ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 653, primo comma”. Pertanto, in tale circostanza si innesca lo stesso meccanismo previsto dall’art. 653 c.p.c. nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che si estingue a seguito del rigetto dell’opposizione stessa.

[42] Cass., sez. unite, 29 gennaio 2007, n. 1820.

[43] Cfr. Carratta, op. cit., pag. 16; Cecchella, in Il processo civile dopo le riforme, op. cit., pag. 130.

[44] Sulle preclusioni dell’ingiunto costituitosi tardivamente rispetto ai termini di cui all’art. 166 c.p.c. vedi infra 6.

[45] Vedi Cass., 17 maggio 2002; Id., 22 giugno 1999; Id., 17 luglio 1998. In Dottrina vedi Cecchella, in Il processo civile dopo le riforme, op. cit., pag. 130.

[46] Cass., 29 gennaio 2007, n. 1820; Id., sez. unite, ord. 17 maggio 2002 n. 7292.

[47] Cass. 4 giugno 2003, n. 8917.

[48] Vedi Carratta, op. cit., pag. 17.

[49] Analoghe riflessioni andrebbero condotte con riferimento all’ipotesi in cui l’ordinanza venga pronunziata nei confronti dell’ingiunto rimasto contumace, ai sensi del quinto comma dell’art. 186  ter c.p.c.

[50] Carratta, op. cit., pag 16; Cecchella, in Vaccarella -Capponi-Cecchella, op. cit., pag. 130.

 

 

Conforti Vincenzo

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