I limiti dell’errore revocatorio

sentenza 02/12/10
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L’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il “decisum” del giudice di appello con il gravame straordinario del ricorso per revocazione è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente ma tende ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto tra la realtà del processo e la percezione che di questa abbia avuto il giudice. Ostacolo, questo, derivante da una pura e semplice errata (ovvero omessa) percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio.

Ciò, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato,dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto attivato con un rimedio processuale di carattere eccezionale, possa essere in effetti trasformato in un ulteriore grado di giudizio.

Deve, pertanto, ritenersi inammissibile la domanda di revocazione che si fondi sull’erroneo apprezzamento delle risultanze del fatto stesso; apprezzamento che – essendo un errore di giudizio e non un errore di fatto – non può costituire motivo di revocazione ma, al più, motivo di doglianza in ipotesi rilevante sotto il profilo della contraddittoria o insufficiente motivazione.

 

N. 08236/2010 REG.SEN.

N. 02593/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2593 del 2010, proposto da:
Orlando Romano, rappresentato e difeso dall’avv. **********************, con domicilio eletto presso ***************** in Roma, via Faa’ di *****, 67;

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso Ufficio di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli,n. 29;

per la revocazione

della sentenza emessa in forma abbreviata dal CONSIGLIO DI STATO – SEZ. V n. 08883/2009, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA REGIONALE RELATIVA AI MEDICI ASPIRANTI AD INCARICHI DI MEDICINA GENERALE..

 

Visto il ricorso per revocazione con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2010 il Cons. **************** e uditi per le parti gli avvocati ******** e **********, per delega dell’Avv. ********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.) Davanti al T.A.R.Campania il ricorrente aveva impugnato un decreto dirigenziale della Regione (n.350/2007) nella parte in cui,approvandosi la graduatoria regionale dei medici aspiranti ad incarichi di medicina generale,gli venivano attribuiti 8,40 punti anziché 34,20 punti, a causa del mancato riconoscimento del punteggio relativo al servizio espletato negli anni 2003-2006 quale volontario e senza alcuna retribuzione presso associazioni “no profit” che gestiscono il trasporto infermi in collaborazione con la centrale operativa 118.

Il T.A.R.,con sentenza n.5888/2008,aveva accolto il ricorso ed aveva annullato “in parte qua” la graduatoria riconoscendo valutabile per intero il predetto servizio con l’assegnazione del punteggio richiesto.

2.) In sede di appello proposto dalla Regione,il Consiglio di StatoV Sezione con la sentenza n.8883/2009, succintamente motivata ai sensi dell’art.26 della legge 1034/1971,confermava la decisione di primo grado per quanto concerne la legittima valutabilità del servizio medesimo; accoglieva però uno dei motivi di appello e quindi riformava tale decisione nella parte in cui nel relativo punteggio da attribuire al ricorrente venivano conteggiati anche gli attestati relativi al servizio prestato negli anni 2004/2005;ciò,sia in considerazione del fatto che le attività di volontariato espletate in tali anni risultavano coincidenti con la frequenza di un corso di formazione specifica in medicina generale per il quale lo stesso ricorrente aveva ottenuto un autonomo punteggio,sia anche in considerazione dell’esistente divieto di cumulo di punteggi esplicitamente previsto (per il caso di coincidenza temporale della attività di volontariato con i periodi di svolgimento di corsi di formazione professionale) dal combinato disposto degli artt.16,comma 4 e 17 comma 2 lett.E del Contratto collettivo nazionale di settore del 2005.

3.) La predetta decisione del Consiglio di Stato è stata impugnata per errore di fatto, ai sensi dell’art.395,n.4 del cod.proc.civ.,in quanto il giudice di appello: A) avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sulla specifica eccezione di inammissibilità dell’appello della Regione, così come sollevata dall’interessato ex art.345 del cod.proc.civ.; B) avrebbe altresì omesso di pronunciarsi sull’altra specifica eccezione di formazione del giudicato implicito conseguente al mancato appello delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado proprio in ordine al punteggio da attribuire allo stesso interessato in base al citato Accordo Nazionale di categoria.

4.) Trattenuta la causa in decisione,il Collegio ritiene anzitutto necessario premettere quanto segue.

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato,richiamando principi ormai consolidati nella giurisprudenza dei giudici amministrativi e dei giudici civili riguardante la specifica materia,ha di recente (con la decisione n.2 del 17 maggio 2010) ribadito che l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il “decisum” del giudice di appello con il gravame straordinario del ricorso per revocazione è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente ma tende ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto tra la realtà del processo e la percezione che di questa abbia avuto il giudice,ostacolo derivante da una pura e semplice errata ovvero omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio; ciò,sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato,dovendosi escludere che il giudizio revocatorio,in quanto attivato con un rimedio processuale di carattere eccezionale,possa essere in effetti trasformato in un ulteriore grado di giudizio.Deve,pertanto, ritenersi inammissibile la domanda di revocazione che si fondi sull’erroneo apprezzamento delle risultanze del fatto stesso;apprezzamento che – essendo un errore di giudizio e non un errore di fatto- non può costituire motivo di revocazione ma semmai motivo di doglianza in ipotesi rilevante sotto il profilo della contraddittoria o insufficiente motivazione.

5.) Alla luce di questa premessa di carattere generale,il Collegio ritiene che il gravame di cui si discute è inammissibile perché l’omessa pronuncia esplicita sulle predette eccezioni formulate nelle memorie difensive dell’appellato non è in questo caso configurabile come errore di fatto revocatorio.

Invero,la sentenza del giudice di appello – precisando sinteticamente in punto di fatto che la Regione contestava in radice la legittimità dell’attribuzione al ricorrente del punteggio di 34,40 punti per lo svolgimento del predetto servizio di volontariato- ha poi in punto di diritto argomentato in modo analitico che per tale servizio doveva comunque essere assegnato un punteggio e che detto punteggio non poteva però riguardare anche gli anni 2004/2005 in cui lo stesso appellato aveva contestualmente frequentato un corso di formazione specifica in medicina generale per il quale (ripetesi) aveva ottenuto un autonomo punteggio.

Ciò significa che in questo caso non può sostanzialmente ravvisarsi alcuna svista degli atti processuali,a causa della omessa pronuncia formale sulla dedotta eccezione di inammissibilità dell’appello, siccome riferita alla proposizione di nuovi motivi di censura non dedotti in primo grado dall’appellante proprio in ordine alla legittimità dell’intero punteggio riconosciuto dal T.A.R. all’interessato.

A ben vedere,infatti,la questione del punteggio legittimamente da assegnare o meno a quest’ultimo,già dibattuta in primo grado, era stata interamente devoluta all’esame del Consiglio di Stato per effetto di tutte le censure (non nuove) che la Regione aveva riproposto in appello proprio per escludere in radice la valutabilità del servizio di volontariato in questione.

Vero è che sull’intero punteggio richiesto dall’interessato (34,20) e riconosciuto dal giudice di primo grado la stessa Regione non aveva in primo grado formulato obiezioni.

E’ pur vero,tuttavia,che – poiché in primo grado ed anche in appello veniva contestato in radice l’assegnazione di un qualsiasi punteggio per il servizio di volontariato espletato dall’interessato- la Regione non aveva per ciò stesso l’onere di formulare uno specifico motivo di gravame per devolvere al giudice di appello anche l’ulteriore questione della corretta misura di tale punteggio eventualmente da assegnare all’interessato medesimo con riferimento al periodo di volontariato da lui espletato negli anni predetti.

Ad ogni modo anche tale questione è stata oggetto di un apposito motivo di gravame;motivo che,ripetesi,nel giudizio complessivo effettuato dal giudice di appello è stato evidentemente ritenuto non nuovo proprio perché devolutivamente ricompreso (come pretesa minore) nella maggiore pretesa di riforma integrale della sentenza impugnata.

Quanto sopra detto consente di escludere anche l’esistenza dell’ulteriore errore revocatorio siccome riferito all’omessa pronuncia sulla formazione del giudicato implicito in ordine alla argomentazione contenuta nella sentenza del T.A.R.,a proposito del carattere vincolante della interpretazione delle regole contenute nel Contratto Nazionale di categoria.

In proposito,infatti,è sufficiente rilevare che le radicali censure formulate in appello dalla Regione contro la sentenza di primo grado consentivano per ciò stesso – in applicazione del principio devolutivo- di riesaminare tutte le questioni oggetto del giudizio di primo grado.Sicchè,avendole rivalutate integralmente,è da ritenere che il giudice di appello abbia altresì escluso che sussistesse una preclusione riferibile alla asserita formazione di un giudicato implicito sulla interpretazione delle regole fissate nel citato Contratto collettivo.

In definitiva,tenuto conto di quanto sopra detto in ordine alla articolata e completa motivazione contenuta nella decisione impugnata per revocazione, è da ritenere che l’omessa pronuncia formale sulle predette eccezioni – se anche in ipotesi fosse da riferire alla violazione del principio di cui all’art.112 del cod. proc.civ.- sarebbe pur sempre da qualificare in questo caso come un errore di diritto nella formulazione del giudizio di appello e non come un errore di fatto indotto da un abbaglio dei sensi.

6.) Per le suesposte ragioni,il presente gravame revocatorio deve essere dichiarato inammissibile.

7.) Le spese di lite relative allo stesso gravame possono essere tuttavia compensate integralmente tra le parti,in presenza di giusti motivi.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale V Sezione,definitivamente pronunciando,dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Filoreto **********, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

***************, Consigliere

****************, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

sentenza

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