I delitti contro la libertà personale

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I delitti contro la libertà personale, nel diritto penale sono un insieme di figure criminose disciplinate dalla Sezione II, Capo III, Titolo XII “Dei delitti contro la persona”, Libro II del codice penale (art. 605 ss. c.p.).

Indice

  1. Collocazione sistematica
  2. Oggettività giuridica e singoli reati

1. Collocazione sistematica

I delitti contro la libertà personale appartengono al più ampio novero dei delitti contro la libertà individuale, che comprende cinque gruppi di reati:

contro la personalità individuale, contro la libertà personale, contro la libertà morale, contro l’inviolabilità del domicilio, contro l’inviolabilità dei segreti.

L’impostazione seguita dal legislatore del codice penale, anteriore alla Costituzione, si differenzia dall’assetto della libertà individuale che la stessa predispone, perché si incentra su una libertà umana onnicomprensiva, a salvaguardia della quale c’è la norma che reprime la violenza privata (art. 610 c.p.), della quale le altre fattispecie incriminatrici rappresentano altrettante specificazioni. La Costituzione, al contrario, attribuendo rilievo centrale alla persona, individua i singoli diritti di libertà meritevoli di tutela (art. 13-19, 21, 33, 41 Cost.).

2. Oggettività giuridica e singoli reati

Il concetto di libertà personale è relativo specificamente alla libertà in senso fisico che, come tale,  si distingue dalla personalità individuale, che è relativa al generico status libertatis della persona e ne impone la tutela contro ogni forma di schiavitù (art. 600 ss. c.p.), si distingue anche dalla libertà morale, relativa alla libertà psichica, vale a dire, libertà di autodeterminazione, capacità di intendere e di volere, tranquillità psichica (art. 610 ss. c.p.).

La libertà personale fisica è il bene di rango più elevato nel sistema di tutela della libertà che offre  la Costituzione, che la garantisce nella stessa norma di apertura del Titolo I, Parte I (art. 13 Cost.). A questo fine prevede che le legittime privazioni della libertà, come detenzione, ispezione, perquisizione, sottostiano a riserva di legge assoluta e a riserva di giurisdizione, vale a dire  che possano avvenire esclusivamente “nei casi e modi previsti dalla legge” e “per atto motivato dell’autorità giudiziaria”.

Sequestro di persona

Il sequestro di persona (art. 605 c.p.) consiste in qualsiasi condotta (reato a forma libera) che produca l’evento della privazione della libertà fisica.

Un sequestro di persona può essere commesso sia con violenza, sia anche esclusivamente con minaccia o inganno, sia attivamente, sia per omissione.

Perché il reato sia integrato non è necessario che la privazione della libertà si protragga a lungo, nonostante la durata minima sia discussa, restano di sicuro fuori dalla previsione del codice esclusivamente le privazioni di libertà momentanee e fugaci.

È sufficiente che la privazione della libertà sia relativa, nel senso che alla vittima non dev’essere necessariamente preclusa ogni possibilità di liberarsi da sé, con preclusione delle vie di scampo.

In qualunque caso il sequestro è perfetto quando si realizza di una privazione della libertà personale di durata apprezzabile, ed è consumato quando questa privazione cessa, per qualsiasi motivo, perché l’evento si protrae nel tempo, si parla di reato permanente.

Il sequestro di persona a scopo di estorsione è un’ipotesi speciale che, anche essendo contemplata tra i delitti contro il patrimonio (art. 630 c.p.), allo stesso modo è posta in primo luogo a difesa della libertà personale.

Delitti sessuali

Dal 1996 sono stati inclusi tra i delitti contro la libertà personale i reati contro la libertà sessuale, all’inizio inseriti tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

Questa riforma è giudicata semplicemente “simbolica” da parte della dottrina, anche perché in sostanza è realizzata da tempo da parte della giurisprudenza.

Alcuni autori non approvano la stessa correttezza della collocazione, di seguito al modesto delitto di perquisizione e ispezione personali arbitrarie, come se la violenza sessuale fosse un’ipotesi speciale dello stesso, ritenendo più corretta quella tra i delitti contro la libertà morale, se non proprio un’altra collocazione autonoma.

Sono delitti sessuali:

la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), gli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), la corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), l’adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Completano il quadro della tutela codicistica della libertà personale:

l’arresto illegale (art. 606 c.p.), l’indebita limitazione di libertà personale (art. 607 c.p.), l’abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 c.p.), la perquisizione e ispezione personali arbitrarie (art. 609 c.p.).

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