I concorsi per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

sentenza 17/02/11
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Nell’ambito di un concorso indetto per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l’unico momento accertativo dell’idoneità dei candidati è quello contestuale all’effettuazione dei prescritti esami ad opera della commissione per gli accertamenti psico – fisici.

Le valutazioni di tale commissione risultano sindacabili in sede giurisdizionale quando risultino affette da eccesso di potere o siano basate su errori materiali.

Inoltre, per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari dei candidati, rilevano le risultanze emerse nel corso delle visite prescritte nel bando, non potendo avere rilevanza (almeno in linea di principio) accadimenti successivi, quali ad esempio interventi volti alla correzione del visus, a cure dimagranti o altri accadimenti che comportino la sopravvenuta sussistenza dei requisiti richiesti: altrimenti opinando, si altererebbe il principio della par condicio dei candidati.

N. 00886/2011REG.PROV.COLL.

N. 02059/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2059 del 2009, proposto da***

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – Sede di ROMA- SEZIONE I BIS n. 11842/2008, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE CONCORSO PER STABILIZZAZIONE PERSONALE VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il Consigliere ************** e uditi per le parti gli avvocati così come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con la decisione “breve” in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma- ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado con il quale era stato chiesto dall’odierna parte appellante l’annullamento del provvedimento con cui questi era stato escluso dal concorso indetto per la “stabilizzazione” del personale volontario del Corpo Nazionale dei VV.F (gli era stato riscontrato un deficit della acutezza visiva naturale in soggetto con presenza di cristallino protesico intraoculare ex . D.M. 11 marzo 2008, n.78, art.1, c.1, lettera f), punto 1).

Il Tribunale amministrativo regionale ha rilevato in via preliminare che la graduatoria finale della selezione cui l’odierno appellante aveva partecipato era stata approvata con D.M. n.1996 del 28 aprile 2008, emesso dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, e che in detta graduatoria, in cui erano ricompresi n.6080 nominativi, l’originario ricorrente risultava occupare il posto n. 1670.

L’esclusione dello stesso da tale procedura comportava lo scorrimento verso l’alto della graduatoria, di un posto, di tutti coloro i quali lo seguivano nella medesima graduatoria.

Costoro avevano un interesse giuridicamente qualificato a conservare tale (nuova) posizione, che consente, perché più favorevole nell’ambito della graduatoria, di vantare maggiori possibilità di nomina alla qualifica di vigile del fuoco: ne discendeva che detti soggetti rivestivano la qualità di controinteressati e la conseguente necessità della notificazione ad almeno uno di essi del ricorso di primo grado, pena la inammissibilità del medesimo.

Tale evenienza si era verificata nel caso di specie, e, di conseguenza, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.

L’odierna parte appellante ha censurato la predetta sentenza, chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto.

Quanto alla statuizione di inammissibilità, essa sarebbe certamente erronea: antecedentemente alla nomina dei vincitori, non sarebbero configurabili, in sede di pubblico concorso, controinteressati in senso tecnico: né la “graduatoria” in oggetto si poneva come atto finale della procedura (essa, infatti, era stata “approvata” il 28 aprile 2008, mentre il provvedimento di esclusione di parte appellante risaliva al 24 settembre 2008: era assolutamente illogico che la graduatoria “definitiva” precedesse il provvedimento espulsivo).

Nel merito, come già evidenziato in primo grado, la verifica tecnica disposta dalla Commissione era errata ai sensi del comma 7 dell’Allegato B al D.M. 11 marzo 2008, n. 78.

L’appellante si era sottoposto (il 20 gennaio 2007) ad un intervento chirurgico; e successivamente aveva in passato svolto attività come vigile volontario.

Anche il motivo di esclusione relativo ad un supposto difetto di visus all’occhio destro, ad avviso dell’appellante, non trovava riscontro nella realtà.

L’appellata amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del gravame.

Alla camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata, la Sezione ha accolto l’appello cautelare, ritenuto “assistito da fumus boni iuris, avuto riguardo alla non corretta applicazione della sanzione processuale della inammissibilità da parte del giudice di primo grado, onde sono stati sospesi interinalmente gli effetti della gravata sentenza ed è stato disposto il riesame delle condizioni fisiche dell’interessato, per verificare la compatibilità del suo <visus> con i parametri previsti dalla normativa di riferimento.

DIRITTO

1. Con la sentenza gravata, il TAR per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, per mancata notifica ai controinteressati.

Ritiene la Sezione che:

– l’appello sia fondato, nella parte in cui ha dedotto che il ricorso di primo grado è ammissibile;

– nella restante parte, l’appello vada respinto, perché sono infondate le censure originarie, riproposte in questa sede.

1.2. Risulta errata la statuizione del TAR, che ha dichiarato l’ inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica dello stesso agli idonei che seguivano l’appellante in graduatoria.

Per la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Sezione IV, n..8027/2004; Sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5196 e 26 settembre 2000, n. 5092, Sez. IV, 14 novembre 1997, n. 1283), in tema di concorso a posti di pubblico impiego, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico al ricorso proposto contro il provvedimento di esclusione.

Nel caso in esame non appare dubitabile che il D.M. n.1996 del 28 aprile 2008, emesso dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, non integrasse l’atto finale della procedura concorsuale (tanto che non venne nominato alcun vincitore), ma un atto endoprocedimentale reso a seguito della conclusione di una fase (meramente prodromica) consistita nella predisposizione di un ordine dei candidati in base ai titoli, ma antecedente (alla necessaria fase relativa) agli accertamenti di idoneità psico-fisica e prevista all’evidente fine di restringere la platea dei soggetti da sottoporre ai gravosi incombenti relativi a tale ultima fase.

L’atto impugnato in primo grado è, quindi, un provvedimento di esclusione, non dalla nomina (a fronte della quale ben si configurerebbero dei controinteressati: v. Cons. St., VI, 1 ottobre 2003, n. 5702 ), ma dal concorso, a séguito del giudizio di inidoneità riportato dall’interessato in sede di accertamenti sanitarii.

Questi ultimi rappresentano, a norma del bando di concorso, una delle “fasi” concorsuali: solo all’ésito della effettuazione di detti accertamenti il concorso potrà dirsi concluso, così da consentire, l’immissione in ruolo dei vincitori, che, sulla base di una coordinata lettura delle disposizioni che lo regolano, rappresenta il solo atto conclusivo del procedimento concorsuale.

A fronte di ciò, la “graduatoria” predisposta dall’Amministrazione all’ésito della valutazione dei titoli a norma del bando, lungi dal porsi come atto finale della procedura de qua (sì da fondare, come ha ritenuto il T.A.R., nei soggetti in essa inseriti, un interesse uguale e contrario a quello dell’odierno appellante e dunque tale da rendere in essi configurabile la qualifica di controinteressati ), si rivela atto meramente endoprocedimentale, predisposto dall’Amministrazione, sulla base dei risultati della prima fase concorsuale di valutazione dei titoli, ai soli, evidenti, fini di economicità e speditezza del procedimento in questione, consentendo di sottoporre all’accertamento di idoneità psico-fisica, proprio della seconda fase, non tutti i soggetti partecipanti al concorso, ma solo quelli utilmente collocati nella graduatoria predisposta nella prima fase.

La sentenza, erronea sul punto, deve essere pertanto annullata.

1.2. La Sezione deve pertanto esaminare i motivi formulati in primo grado, riproposti in questa sede dall’appellante (ai sensi dell’art. 35 della legge n. 1034 del 1971, riprodotto nell’art. 105 del codice del processo amministrativo, nella parte in cui ha escluso che debba esservi la rimessione al TAR nel caso di erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso).

2. Ritiene il Collegio che vadano respinte tutte le residue doglianze dell’appellante.

Per la pacifica giurisprudenza, l’unico momento accertativo dell’idoneità dei candidati è quello contestuale all’effettuazione dei prescritti esami ad opera della commissione per gli accertamenti psico-fisici: le sue valutazioni sono sindacabili in sede giurisdizionale quando risultino affette da eccesso di potere o siano basate su errori materiali ( cfr. Sez. III, 4 maggio 1999, n. 31; Sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1465 e 12 aprile 2001, n. 2254 ).

Inoltre, va premesso che, per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari dei candidati, rilevano le risultanze emerse nel corso delle visite prescritte nel bando, non potendo avere rilevanza – in linea di principio – accadimenti successivi, quali ad esempio interventi volti alla correzione del visus, a cure dimagranti o altri accadimenti che comportino la sopravvenuta sussistenza dei requisiti richiesti: altrimenti opinando, si altererebbe il principio della par condicio dei candidati (Consiglio Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004, n. 719)

Ciò premesso, nella fattispecie in esame, ritiene il Collegio che il dato tecnico appare condurre ad esiti univoci e non appare né necessario, né opportuno procedere ad un ulteriore accertamento sui requisiti, siccome richiesto dall’appellante

L’amministrazione ha nuovamente sottoposto l’appellante a visita medica, in data 20 maggio 2009, a seguito dell’ordinanza cautelare resa da questa Sezione, volta ad acquisire elementi sulla attendibilità delle risultanze della precedente visita.

L’esito della seconda visita (si veda la nota dell’amministrazione in atti) è stato nuovamente sfavorevole alla posizione di parte appellante (poiché è risultato un deficit visivo dell’occhio destro 5/10, e dell’occhio sinistro 8/10, costituenti ragioni di esclusione dal procedimento, in base alle previsioni del bando rimaste inoppugnate).

L’esito della seconda visita non è stato di per sé contestato: ne discende la infondatezza del ricorso di primo grado, apparendo incontestabile il difetto di un requisito fisico previsto dal bando in capo all’odierno appellante.

3. Conclusivamente, pronunciando sull’appello come sopra proposto, deve essere riformata la sentenza appellata e, previa declaratoria della sua ammissibilità, il ricorso di primo grado deve essere respinto, perché infondato.

Le spese del secondo grado del giudizio, però, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso in appello, possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 2059 del 2009, come in epigrafe proposto, in riforma parziale dell’appellata decisione, respinge il ricorso di primo grado perché infondato.

Spese compensate del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

**************, Consigliere

****************, Consigliere

******************, Consigliere

**************, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

sentenza

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