I.C.O.: istruzioni per l’uso

Redazione 04/07/19
Vediamo quali sono i lineamenti essenziali delle I.C.O. e quali sono le principali problematiche ad esse connesse.

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Scopo delle I.C.O.

Come noto, ad oggi le I.C.O. (Initial Coin Offering) rappresentano un utile strumento di finanziamento non solo ai fini di raccogliere fondi per nuove criptovalute, ma anche per finanziare idee e progetti imprenditoriali di diversa natura. Sono normalmente utilizzate da startup o da soggetti che intendono sviluppare un determinato progetto digitale, sia di tipo imprenditoriale che no-profit.

Se lo scopo finale può essere il finanziamento di qualsiasi progetto, il meccanismo di funzionamento di questo strumento resta saldamente ancorato al paradigma della blockchain.

 Per sapere tutto sulle blockchain leggi “Blockchain, criptovalute, I.C.O. e smart contract” di Stefano Comellini e Marco Vasapollo.

Funzionamento delle I.C.O.

Innanzitutto, viene pubblicato sul web un white paper, cioè un documento informativo che spiega caratteristiche, finalità e dettagli dell’operazione, nonché del progetto che si vuole finanziare.

Il soggetto emittente propone quindi al pubblico di finanziare il progetto attraverso la creazione e l’offerta di token.

I token rappresentano un’informazione digitale che conferisce un diritto di proprietà ad un soggetto sull’informazione stessa. Tale informazione che è registrata su una blockchain. Essa può incorporare anche altri diritti addizionali governati da un sistema di smart contract.

Per sapere tutto sui sistemi di  smart contract leggi “Blockchain, criptovalute, I.C.O. e smart contract” di Stefano Comellini e Marco Vasapollo.

Normalmente, i token vengono creati utilizzando la piattaforma blockchain di Ethereum e vengono poi distribuiti in cambio di criptovalute già esistenti (ad esempio bitcoin o ether) oppure di valute a corso legale (ad esempio, euro o dollari).

Classificazione dei token

Sulla base della loro funzione economica, è possibile distinguere tra tre tipologie di token.

Il token di pagamento è assimilabile ad una vera e propria criptovaluta.  Si tratta a tutti gli effetti di un mezzo di pagamento per l’acquisto di beni o servizi o finalizzato al trasferimento di denaro o valori. In quanto tali, dunque, i token di pagamento non conferiscono diritti nei confronti dell’emittente e non rappresentano asset sottostanti. Il titolare non ha altri diritti oltre alla mera proprietà dei token. Sul piano dell’ordinamento interno, i token di pagamento rientrano nella categoria delle “valute virtuali” definite dall’art. 1, comma 2, lett. qq) del D. Lgs. n. 231/2007.

I  token di utilizzo (“utility token”) sono  invece rappresentativi di diritti. Può trattarsi del diritto di utilizzare il prodotto (anche immateriale) o il servizio che l’emittente intende realizzare. Il titolare del token di utilizzo, quindi, ha il diritto di ricevere una certa prestazione o di poter utilizzare un bene.

Con riferimento alla natura giuridica degli utility token, l’Agenzia delle Entrate (con la risposta n. 14/2018) li ha assimilati, ai fini dell’applicazione dell’IVA, ai voucher (anche muovendo dalla definizione offerta dalla Direttiva UE 2016/1065).

È discusso se i token di utilizzo siano classificabili come valori mobiliari. In senso negativo depone la considerazione che manca il riferimento al mercato di capitali. Qualora sussista, però, in parte o in tutto, la funzione economica di investimento, per la FINMA vanno considerati come valori mobiliari, al pari dei token di investimento.

I token di investimento (“Security token”) rappresentano diritti economici legati all’andamento dell’iniziativa imprenditoriale (come il diritto di partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) o di diritti partecipativi (come, il diritto di voto su determinate materie).

Essi sono assimilabili valori mobiliari e strumenti finanziari con conseguente applicabilità del Testo Unico della Finanza (TUF – D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

In caso di offerta al pubblico è applicabile anche la disciplina sull’Equity Crowdfunding contenuta nel D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita) e dal Regolamento Consob n. 19520/2013. Dunque, la raccolta avverrà attraverso portali gestiti da soggetti iscritti in apposito registro tenuto dalla Consob.

Si badi che le singole classificazioni dei token appena illustrate non impediscono creare dei token “ibridi”, che cumulano le caratteristiche dei token di investimento e dei token di utilizzo. In questi casi, il token è classificabile cumulativamente come valore mobiliare e mezzo di pagamento.

Per approfondire le caratteristiche e la disciplina dei token leggi “Blockchain, criptovalute, I.C.O. e smart contract” di Stefano Comellini e Marco Vasapollo.

Regolamentazione delle I.C.O. e orientamento della Consob

L’ordinamento italiano non disciplina le I.C.O., a differenza di quanto avviene con riferimento alle I.P.O. (“Initial Public Offering”) e all’Equity Crowdfunding.

Del resto, non sono molti i paesi che hanno regolamentato le I.C.O. (tra questi Malta), mentre in Cina ed in Corea del Sud le I.C.O. sono state addirittura vietate.

In Italia, la mancanza di un preciso quadro giuridico determina incertezza sul piano delle tutele tutela legali azionabili degli interessi degli investitori, i quali però potranno senz’altro avvalersi degli ordinari mezzi di tutela predisposti dal codice civile per le ipotesi di inadempimento contrattuale.
Al contempo, sebbene manchi una  specifica regolamentazione,  in taluni casi i token possono essere inquadrati come valori mobiliari (come i token di investimento, con conseguente applicazioni del Testo Unico della Finanza) o come criptovalute (come i token di pagamento, con conseguente applicazione, tra l’altro, del D. Lgs. n. 231/2007).

In particolare, la Consob non ha mancato di considerare le offerte al pubblico di criptovalute come vere e proprie “offerte al pubblico di prodotti finanziari” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t) del T.U.F. Così, ad esempio, ha affermato la Consob (nella delibera n. 20660 del 31 ottobre 2018) di fronte ad una società emittente che aveva offerto agli utenti del proprio sito internet la possibilità di investire in una nuova criptovaluta.

Ciò richiede però l’accertamento di tutti i presupposti richiesti dall’art. 1, com- ma 1, lett. t), del TUF.

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