I buoni fruttiferi postali cointestati a soggetto defunto

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Lo stato dell’arte sulla rimborsabilità dei buoni fruttiferi postali cointestati a soggetto defunto.

 

 

Ancora due vittorie piene a favore dei possessori di buoni fruttiferi cointestati con un soggetto defunto e difesi dagli avv.ti Emma Iocca e Raffaella Chiappetta.

 

Ai risparmiatori postali ed agli operatori del diritto è ormai noto che, secondo Poste, la morte di uno dei cointestatari di un buono faccia cadere quest’ultimo in successione; di talché, lo stesso, debba essere assoggettato ad un blocco operativo subordinato alla definizione della pratica successoria. E tutto ciò, nonostante l’apposizione della clausola di “pari facoltà di rimborso”.

 

In altri termini, a detta di Poste Italiane s.p.a., la morte di uno o più contitolari di buoni fruttiferi, precluderebbe la possibilità della riscossione del titolo da parte di uno solo dei cointestatari o di un singolo erede. In tali casi, e cioè nell’ipotesi di decesso di uno dei cointestatari, verrebbe infatti meno la facoltà di rimborso disgiunto e, dunque, il rimborso dovrebbe essere eseguito in favore di tutti gli aventi diritto tenuti, di conseguenza, a quietanzare i titoli congiuntamente.

 

In buona sostanza, Poste giustifica il rifiuto di pagare a vista i buoni richiamando, impropriamente, la normativa fiscale e successoria che le imporrebbe di pretendere sia l’allegazione della dichiarazione di successione, sia la presenza di tutti gli eredi per la firma congiunta e simultanea dell’avvenuta riscossione dei buoni.

 

Più specificamente, a parere della società emittente, la dichiarazione di successione sarebbe un adempimento obbligatorio di carattere fiscale necessario per: comunicare all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto; determinare le imposte dovute sui tale “passaggio”; verificare chi siano i soggetti legittimati a subentrare nei diritti del de cuius e nei confronti dell’Azienda. Mentre invece, la ratio della pretesa della firma andrebbe individuata nell’obbligo di evitare un pregiudizio derivante dal rimborso di un buono ancora fruttifero, nei confronti degli eredi del cointestatario scomparso.

 

Niente di più sbagliato. E a dichiararlo è il Tribunale di Roma che, con due sentenze del 26 febbraio e del 27 maggio 2016, ribadisce che ciascuno dei cointestatari in possesso del titolo munito di clausola P.F.R., può liberamente ottenere la riscossione del buono a vista e per intero, senza alcun onere aggiuntivo. Non rientrando, infatti, i buoni tra i beni da inserire nella dichiarazione di successione, “alcun potere prescrittivo o verificativo ha Poste Italiane sui relativi adempimenti fiscali essendo tali beni esenti”.

 

Venendo, poi, alla pretesa di firma da parte degli eredi del cointestatario defunto, il Tribunale capitolino, conferma che la stessa si profila vessatoria dal momento che la clausola di pari facoltà di rimborso costituisce una vera e propria obbligazione contrattuale che la contraente Poste non può disattendere. In considerazione di ciò, la sua apposizione sui buoni impone a Poste di procedere al rimborso a vista nei confronti di ciascuno dei cointestatari disgiuntamente.

 

In pratica, Poste non può sostenere di essere tenuta a proteggere l’interesse degli eredi in quanto deve rimanere estranea ai rapporti interni tra i successori, in quanto, “così come avveniva per i due intestatari quando erano in vita, – cui era consentito individualmente e senza il consenso dell’altro di chiedere il rimborso-, allo stesso modo, subentrando gli eredi nelle stesse facoltà del de cuius, non è consentito a questi avere poteri maggiori rispetto a quelli spettanti al loro dante causa; conseguentemente la convenuta è tenuta a rimborsare il 100% del valore dei buoni fruttiferi”.

 

Concludendo, non si profila affatto legittima e corretta la condotta posta in essere dal personale degli uffici postali nel richiedere la suddetta documentazione a fronte della domanda di rimborso avente ad oggetto un buono cointestato a persona defunta e munito di clausola di P.F.R.

 

Raffaella Chiappetta

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