Hosting “attivo”: profili di responsabilità

Scarica PDF Stampa

a cura della dott.ssa Ilaria Stellato

Tribunale di Roma, Sentenza 27 aprile 2016, n. 8437.

Il Tribunale delle Imprese di Roma con sentenza n. 8437/2016 pubblicata il 27/04/2016 ha accolto le domande di R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a.,  contro la piattaforma di video sharing della statunitense TMFT Enterprises, LLC – Break Media, condannando la stessa la pagamento di Euro 115.000,00 per il risarcimento dei danni subiti a causa della abusiva diffusione in modalità streaming di 48 video estratti dai programmi di RTI (tra cui “Buona Domenica”, “Matrix”, “Paperissima”, “Ciao Darwin”, “Corrida”, “Maurizio Costanzo Show”, “Le Iene”, “Scherzi a parte” e “Zelig”, con durata complessiva di 77 minuti), oltre al pagamento delle spese di lite (per oltre Euro 20.000,00).

La sentenza ha inoltre stabilito una penale di mille euro per ogni futura violazione e per ogni ulteriore giorno di permanenza sulla piattaforma di contenuti segnalati e ha disposto la pubblicazione della stessa per due giorni consecutivi su IlSole24ore e il Corriere della Sera nonché nella homepage del portale break.com.

In particolare, a sostegno della sua domanda, la RTI lamentava la sussistenza, ad opera della controparte, di una condotta lesiva dei diritti esclusivi d’autore, dei diritti connessi, nonché dei diritti di proprietà industriale, integrante gli estremi dell’illecito civile ex art. 2043 c.c. e di quello concorrenziale di cui all’art. 2598, comma l, n. 3 c.c..

Nel resistere alle pretese avversarie, la convenuta declinava ogni responsabilità adducendo, ex multis, la propria qualifica di “social network” che ha come obiettivo e caratteristica la condivisione di contenuti di interesse ricreativo umoristico, satirico e sportivo, che si limita ad offrire uno spazio virtuale che permette a ciascun utente di ricercare e visionare un vasto archivio di contenuti audiovisivi pubblicati da terzi e agli utenti registrati di pubblicare e condividere con gli altri utenti video e filmati e di “postare” i propri pensieri o opinioni e commenti sui video; si tratterebbe, cioè, dell’offerta di uno spazio virtuale, la piattaforma di hosting, per la quale svolgerebbe un’attività puramente tecnica non intervenendo sui contenuti, né collaborando alla loro realizzazione e/o gestione.

A suo dire, s’incardinerebbe, quindi, nella figura nel c.d. “hosting  provider”  disciplinata dal D.lgs n.70/2003 (attuativo della Direttiva europea 2000/31 /CE) avente ad oggetto la mera memorizzazione di informazioni fomite dal destinatario del servizio, senza la sussistenza a suo carico – ai  sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 17- di obblighi di sorveglianza preventiva o generalizzata sui contenuti caricati o scambiati dagli utenti, ma solo di obblighi di attivazione successivi rispetto a contenuti segnalati dagli aventi diritto o scoperti dallo stesso provider e aventi natura illecita.

Investito della questione, Il Tribunale adito ha disatteso con un iter motivazionale estremamente articolato l’impianto difensivo sopra esposto.

Ed invero, in spregio alla tesi della convenuta etichettata testualmente come «anacronistica ed  insostenibile», secondo il Giudice capitolino quella in contestazione costituisce non una piattaforma tout court bensì, assai più intensamente,  una «moderna impresa globale», la quale, provvedendo all’offerta gratuita di contenuti a fronte di una intensa raccolta di pubblicità, è in grado di ingenerare ricavi anche significativi.

Più in particolare, il ragionamento della sentenza si sviluppa come segue:  «Non una semplice piattaforma di condivisione dunque, ma un portale che consente una facile e svariata scelta con una semplice consultazione di migliaia di filmati e/o frammenti di filmati in massima parte opera di terzi non casualmente immessi dagli utenti ma catalogati ed organizzati in specifiche categorie (musica, film, intrattenimento etc.) con intervento diretto anche nei contenuti con diversi modi di utilizzazione e la possibilità di scegliere, all’interno del programma, la parte che interessa collegandola anche ad altri video “correlati”. Il tutto regolamentato meticolosamente da una serie di regole di utilizzo del sito i c.d. “termini di servizio” che stabiliscono tra l’altro che gli utenti non possono caricare contenuti lesivi del diritto d’autore con la precisa esposizione delle modalità di denuncia di eventuali materiali lesivi di proprietà intellettuale per consentirne la immediata rimozione».

Ebbene, proseguendo lungo i binari così tracciati, sottolinea il Giudice come un «sistema così avanzato ed in continua evoluzione» sia «del tutto incompatibile con la figura del semplice hosting» – (hosting  c.d. “passivo”) – che si limita ad attivare il processo tecnico che consente l’accesso alla piattaforma di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo fine di rendere più efficiente la trasmissione,  sostanziando invece «una complessa e sofisticata organizzazione di sfruttamento pubblicitario dei contenuti immessi in rete che vengono selezionati, indirizzati, correlati, associati ad altri, arrivando a fornire all’utente un prodotto audiovisivo di alta qualità e complessità dotato di una sua precisa e specifica autonomia».

In altri termini, il modello di business offerto dalla piattaforma – dotato, tra l’altro, di efficaci strumenti di profilazione degli utenti nonché di un capillare sistema di indicizzazione ed organizzazione delle informazioni relative ai contenuti condivisi – è tale da configurare un coinvolgimento diretto dell’ISP nella messa a disposizione dei contenuti stessi.

Traspare, nel passaggio in commento, il seguente assunto: l’ISP fornitore di hosting non può essere considerato un soggetto passivo e neutrale rispetto all’organizzazione e alla gestione dei contenuti immessi dagli utenti (e quindi non può godere del c.d. safe Harbour di cui agli artt. 16 e 17 sopra richiamati) quando offre un servizio di hosting attivo, ovvero trae dall’organizzazione dei contenuti sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione (organizzata) di tali contenuti.

Da tanto deriva – secondo l’esegesi del Tribunale romano –  la inapplicabilità al caso de quo  delle esenzioni  invocate e la conseguente responsabilità civile e risarcitoria in base alle norme comuni.

A questo punto, il Giudice adito ritiene di aderire a quel consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale anche l’hosting c.d. “attivo” non può essere soggetto ad un obbligo generale di sorveglianza e di procedere ad un controllo preventivo del materiale immesso in rete dagli utenti, in quanto ciò si risolverebbe in una inammissibile compressione del diritto di informazione e della libertà di espressione e comprometterebbe il necessario equilibrio che deve esserci tra la tutela del diritto d’autore ed appunto la libertà d’impresa nel campo della comunicazione.

Tuttavia,  con una precisazione importante, osserva che «non può escludersi una sua responsabilità  ogni qual volta venga messo a conoscenza, da parte del titolare dei diritti lesi, del contenuto illecito delle trasmissioni, della quale deve pertanto rispondere se non si attiva per rimuovere gli stessi e prosegua invece nel fornire gli strumenti per la prosecuzione della condotta illecita».

Orbene, nel caso di specie, la Break Media era stata informata da R.T.I. della violazione di suoi diritti a mezzo di due lettere di diffida contenenti l’indicazione delle violazioni riscontrate per la diffusione dei programmi abusivamente trasmessi. Ciononostante, le relative segnalazioni erano state giudicate dalla convenuta non idonee a fondare un suo obbligo di attivazione in quanto le stesse non erano sufficientemente dettagliate nell’indicare i contenuti illeciti e i relativi URL.

Sul punto, il Giudice, con una inversione di tendenza rispetto alla linea interpretativa formulata dalla Corte d’Appello di Milano nel caso Yahoo, ha chiarito che la suddetta tesi «oltre a rendere difficile e quasi impossibile per i soggetti titolari di diritto d’autore leso che non dispongono di grandi mezzi tecnici delle dimensioni precisate ottenere la tutela, sono in contrasto con tutte le direttive europee e le sentenze della Corte di giustizia che, pur affermando l’insussistenza di un obbligo generale di sorveglianza, mai hanno considerato la necessità della specifica e tecnica indicazione degli URL».  

Ciò – spiega il giudicante –  «sia perché gli URL non sono i contenuti ma la loro “localizzazione” luoghi ove vengono caricati i video e non i flles illeciti, sia perché pur affermando l’insussistenza di un obbligo generale di sorveglianza hanno sempre comunque correttamente applicato la normativa a tutela del diritto d’autore e indicato nella “conoscenza effettiva” dell’illecito il momento dell’insorgenza della responsabilità. Richiedere addirittura la necessità di fornire gli URL significa dunque disapplicare la normativa e la consolidata giurisprudenza europea sul diritto d’autore e vanificarne la tutela, proprio in contrasto con le direttive europee che peraltro vengono in tali decisioni citate come riferimento, dimenticando che si tratta di direttive informate e derivate dal c.d. “enforcement” la Direttiva 2000/31/CE (vedi 2004/48/CE) che sicuramente non sta ad indicare un indebolimento della tutela ma l’esatto contrario, essendo appunto indirizzata nel suo obiettivo a garantire un alto livello di protezione dei diritti d’autore al fine di far cessare le violazioni e di prevenirle (punti 35 e 37)».

Dall’applicazione dei summenzionati principi al caso de quo è scaturito, pertanto, l’accoglimento della domanda attorea con l’adozione dei provvedimenti di cui in epigrafe.

Trattasi, come è agevole intuire, di una decisione che, nel solco di oscillanti orientamenti giurisprudenziali nazionali ed europei, sollecita un adeguamento della normativa vigente al processo di incessante evoluzione  in atto.

Ilaria Stellato

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento