Guida pratica contro gli “illeciti ambientali in bianco”

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Autore: M. Santoloci – V. Stantuffi
Editrice: Celt – Casa editrice La Tribuna
Anno edizione:2008 – maggio
ISBN: 978-88-6132-231-8
prezzo: 21,00  

Piano dell’opera:
– Concetto di illecito ambientale
– Illeciti ambientali in bianco
– Illeciti edilizi e paesaggistici in bianco
– Rimedi contro atti illegittimi della p.a.
– La disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice penale
– Abuso d’ufficio e relativi principi giurisprudenziali
– Illeciti ambientali in bianco nel campo dei rifiuti e scarichi liquidi
– Illeciti ambientali in bianco in campo venatorio
– Casi concreti e riflessioni sull’elemento psicologico
– Domande e risposte
– Modulistica
– Schemi di c.n.r.
– Glossario e indice analitico alfabetico
 
Commento:
Non poche volte, durante il servizio, con alcuni colleghi ci siano intrattenuti a ragionare sulla correttezza dell’agire amministrativo e di come questo agire, rechi in sé una sorta di aberrazione di principio, allorquando ogni atto illegittimo della P.A., per essere annullato, necessita comunque di essere sottoposto al giudizio della Magistratura amministrativa. Non da meno, su quelle situazioni – a dir poco imbarazzanti – nelle quali l’organo dell’esecuzione (dunque, chi svolge funzioni di polizia, a tutela degli interessi pubblici e delle regole di convivenza democratica) deve comunque applicare l’atto amministrativo, ancorché palesemente illegittimo.
Dura lex sed lex… dicevano i latini.
Legge davvero dura, quella relativamente alla quale, chi la deve applicare non ha via di scampo.
“Costretto” ad applicarla per come appare o, per meglio dire, per come taluni organi della P.A. decidono, con mandato pubblico, di farla applicare.
Ci riferiamo qui, evidentemente, non tanto alla legge – in forza della quale, l’atto amministrativo, trova collocazione ed efficacia – ma a quel particolare modo di esercitare le pubbliche funzioni, necessarie ad applicare ai casi concreti i principi, generali ed astratti, che danno forma alla norma che scaturisce dalla lettura del testo di legge ed alla sua interpretazione.
Se quell’interpretazione è scorretta? Se grazie a quella interpretazione, la stessa regola di soppesamento degli interessi in gioco e di mediazione dei conflitti, nonché di tutela di particolari beni giuridici viene meno?
Potremmo con ciò ipotizzare un cane che si morde la coda, sino a divorare se stesso: è proprio in nome della legge, che l’atto amministrativo viene applicato; ma è la legge stessa che riconosce il potere di essere applicato, fintanto che non vi sia travalicamento di quel potere in chi lo applica, se non incompetenza ad applicarlo e perché no, abuso nell’applicarlo. Atto amministrativo, questo, che come un appestato alla Brancaleone, s’insinua nella comunità amministrata, sino a rendere essa stessa malata d’una malattia che nessuno poi può più guarire, se non quel giudice amministrativo che non ha avuto il tempo di giudicare o nessuno ha avuto la pazienza (se non la speranza) di invocare.
Atto amministrativo, talvolta artefatto, con l’unico scopo di autorizzare il malaffare: qui nessuno subisce colpa – dunque, pena – dal momento che chi riconosce o amplia il diritto (ingiusto), ne ha tutto il potere (formale) per farlo e chi si vede riconosciuto un legittimo (in quanto legittimato) interesse, lo fa in ragione di un atto amministrativo impugnabile, ma che sol raramente viene impugnato.
E allora? Non c’è soluzione a tutto ciò? È mai possibile?
No, non è possibile, giacché in natura non c’è cane, che mordendosi la coda, rischia di uccidersi.
Così come non c’è legge, che sol perché esercitata (anche con impudenza), possa fagocitare l’ordinamento dal quale promana.
A tutto ciò provvede la sensibilità e l’attenzione di chi ha capacità di superare la barriera dell’apparenza, in quanto maestro, in quanto Magister!
Ed ecco che nasce il riconoscimento di un potere altro, rispetto a quello a giusto titolo esercitato dalla Magistratura amministrativa: la disapplicazione dell’atto ingiusto, da parte della Magistratura ordinaria e quella penale, in modo particolare!
Lo stesso ordinamento, pur non prevedendo che un organo di controllo (come la polizia) possa disapplicare un atto amministrativo (con ciò evitando un’altra ennesima aberrazione, più grave della prima, in quanto capace di “anarchizzare” il sistema delle regole democratiche), ammette che un organo giudicante, possa, rispetto ad un caso concreto, disapplicare l’atto illegittimo, per riconoscere che cosa si nasconde sotto la veste formale del provvedimento che tutto consente.
Come all’appestato errante è ben possibile togliere il mantello per verificare l’esistenza di piaghe infette, così è possibile privare all’esercizio di un interesse legittimo, il suo presupposto legittimante, per verificarne la originale legittimità.
Non a caso, da questo ennesimo studio del Santoloci e della Stefutti, è facile comprendere come da una concessione edilizia o paesaggistica, piuttosto che da un’altra autorizzazione ambientale, si possa dar vita al c.d. “illecito ambientale in bianco”, grazie al quale è possibile commettere reati, senza che vi siano colpevoli da condannare: in una parola, offrire la possibilità di farla franca a quanti, con furbizia ed addirittura in nome del popolo italiano, privano questo stesso popolo dei propri diritti fondamentali, quali quello del paesaggio e degli altri beni della vita.
Non si può restare insensibili al grido di allarme di questi giuristi; non si può continuare a tollerare che esistano pubblici funzionari disposti a tutto, vendendo se stessi al miglior offerente, sino al punto di rinnegare a loro stessi, la loro nobile funzione.
C’è da fare in modo che le regole del diritto non divorino se stesse, andando contro natura.
Non c’è niente di teorico nelle pagine di questo libro, se non l’esperienza dell’organo giudicante, consacrata in più sentenze che fanno scuola, se sol si vuole imparare, senza fare orecchi da mercante.
Capire che talvolta non solo è possibile, ma è necessario convincere il giudice penale a disapplicare l’atto amministrativo in quanto non solo illegittimo, ma illecito. Costruito, cioè, non per un errore o per una svista del pubblico funzionario, ma con il preciso scopo di commettere un reato.
Certamente, una scelta difficile e coraggiosa, che chi impara a conoscere il pensiero del Santoloci, prima o poi può accettare di esercitare.
Un pensiero che fa scuola ed al quale ogni ufficiale od agente della polizia giudiziaria dovrebbe far sempre riferimento, per applicare la legge, non solo in modo legittimo e corretto ma, soprattutto, in modo giusto.
 
Giovanni Fontana *
* L’Autore, Funzionario di Polizia Municipale presso il Corpo Polizia Municipale del Comune di Forte dei Marmi, Referente Regionale per la Toscana ANCUPM e Locale ASAPS, cultore di diritto ed autore di pubblicazioni e rubriche, in un chiarissimo rapporto reciproco di disponibilità e di gratuità, intende presentare l’opera o le opere commentate, con l’unico scopo di contribuire a diffondere strumenti di arricchimento della propria, come dell’altrui cultura professionale. In tal senso, libero da qualsivoglia vincolo di mandato e/o di risultato, accetta ben volentieri le opere che i cortesi Editori o Cultori e Colleghi tutti vorranno sottoporgli, proponendo altresì la pubblicazione dei propri liberi commenti a quanti intenderanno pubblicarli.

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